Saturday 06 May 2017 07:12:06

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Cartella di pagamento: sì all'impugnazione se per l'invalidità della notifica il contribuente ne sia venuto a conoscenza solo con l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario

segnalazione del Prof. Avv. ENrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI del 4.5.2017

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza del 4 maggio 2017 ha richiamato il principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norna - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione." ....."La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (Cass SU n. 23397 del 17/11/2016). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Corte di Cassazione

Civile Ord. Sez. 6  

Num. 10809  Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 04/05/2017

ordinanza

 

*****

RILEVATO

che, con sentenza del 20 ottobre 2015, la Corte di Appello di Palermo confermava con diversa motivazione la decisione del primo giudice di rigetto della opposizione all'estratto di ruolo n. 1120 partita 1575451 (relativo ad importi dovuti a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo 1994 — 1998) proposta da Maurizio Ganci nei confronti dell'INPS — in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS s.p.a. — e di Riscossione Sicilia s.p.a.; che ad avviso della Corte territoriale l'opposizione all'estratto di ruolo pur ammissibile (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale), comunque, andava rigettata in quanto era stata provata la rituale notifica in data 6 giugno 2001 della cartella esattoriale cui si riferiva l'estratto opposto sicché la pretesa creditoria si era consolidata ed era divenuta intangibile - non essendo stata impugnata nel termine di quaranta giorni la detta cartella - e l'opponente non poteva più far valere la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo; che per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Ganci affidato a tre motivi cui resiste la Riscossione Sicilia s.p.a. con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo; che l'INPS ha depositato procura; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; che il Ganci ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.); che: con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2939 cod. civ, in quanto la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto che, una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria di cui ad una cartella esattoriale non opposta, non poteva essere più eccepita la prescrizione del credito; con il secondo mezzo viene denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice del gravame omesso di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione del credito; con il terzo motivo si deduce la violazione delle norme in tema di notifiche avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto rituale la notifica della cartella esattoriale di cui all'opposto estratto nonostante mancasse la prova che la raccomandata infotinativa necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. fosse riferibile alla cartella di pagamento in questione; che i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati avendo la Corte di appello omesso del tutto di verificare se, dopo la notifica della cartella esattoriale di cui sopra (avvenuta il 6 giugno 2001) fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale; ed infatti è stato definitivamente chiarito che "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (Cass SU n. 23397 del 17/11/2016); che il terzo motivo è infondato in quanto la Corte di appello ha rilevato che la notifica della cartella di pagamento in questione era rituale perché il deposito alla Casa comunale risultava provato dall'apposizione da parte della Segreteria generale del Comune di Palermo della attestazione della "pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune in data 5/06/2001" come si evinceva dalla "relata" di notifica prodotta dalla Serit Sicilia in primo grado, mentre la raccomandata informativa era stata inviata all'indirizzo di Ganci Maurizio ed ivi ricevuta da soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento anch'esso prodotto in copia; peraltro, vale ricordare che con la ricezione della raccomandata informativa il destinatario della cartella esattoriale è posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto che risulta depositato presso la Casa comunale; che con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 111 della Costituzione stante la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare il ruolo che è atto meramente interno dell'amministrazione; che il motivo è infondato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale nonna - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione."; che, alla luce di quanto esposto, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo ed il ricorso incidentale condizionato, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso , accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo e rigetta il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017. 

 

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