Thursday 23 February 2017 12:59:01

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Accesso alle cartelle di equitalia: il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato del 8.2.2017

La controversia in esame vede la società Equitalia Sud impugnare la sentenza del TAR Campania, Napoli, che ha riconosciuto il diritto di una società ad accedere ai documenti relativi alle cartelle di pagamento del proprio ruolo esattoriale.Nella sentenza appellata, il TAR Campania ha innanzitutto ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Equitalia Sud in ordine alla genericità dell’istanza di accesso.Secondo lo stesso Tribunale la domanda d’accesso conteneva tutti gli elementi che consentivano ad Equitalia di individuare i documenti richiesti. Mediante il ruolo sarebbe stato infatti possibile alla stessa risalire alla posizione debitoria dell’interessata ad una certa data e, dunque, alle relative cartelle esattoriali.Il TAR ha poi ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’art. 25 della legge n. 241/1990 per l’accesso ai documenti richiesti ed ha di conseguenza ordinato, in ragione del silenzio serbato sull’istanza, la loro ostensione. La società Equitalia Sud ha quindi proposto al Consiglio di Stato sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dello stesso e dell’istanza di accesso e dolendosi del fatto che il TAR non avrebbe considerato che l’appellata non ha indicato i numeri identificativi delle singole cartelle di pagamento, che pure avrebbe dovuto conoscere perché ricevute, e soprattutto che il rinvio al ruolo per identificarle non era possibile.Con riferimento al ruolo, Equitalia aveva infatti evidenziato che su di essa grava per cinque anni esclusivamente l’obbligo di conservazione delle matrici (cioè degli estremi di notificazione della cartella esattoriale che resta nelle mani del destinatario) e che comunque nei suoi archivi sono contenute molteplici informazioni su atti che hanno la stessa natura delle cartelle di pagamento.In sostanza, per corrispondere all’istanza di accesso, sarebbe stata necessaria una complessa e defaticante attività di ricerca.La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 8 febbraio 2017 ha ritenuto l'appello infondato condividendo in primo luogo quanto rilevato dal TAR in ordine alla circostanza che non risulta inviata all’interessata alcuna comunicazione (ex articolo 6 del DPR n.184/2006) circa la presunta irregolarità e completezza della sua domanda, al fine di regolarizzarla ed eventualmente interrompere i termini previsti per consentire l’accesso.D’altra parte, la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi, oggettivi e temporali (le cartelle e relative relate inerenti al ruolo formato a carico della ricorrente alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti.Sussisteva inoltre un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali era stato chiesto l’accesso (cfr. art. 22 della legge n. 241 del 1990).Anzi nel caso di specie il TAR correttamente rileva che: “l'interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso”.Infine, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, Equitalia avrebbe dovuto rappresentare le difficoltà evidenziate in sede di giudizio già in occasione della presentazione della domanda di accesso piuttosto che mantenere il silenzio sulla stessa.Per maggiori informazioni scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 08/02/2017

N. 00557/2017REG.PROV.COLL.

N. 08609/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2015, proposto da: 
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Maggi, C.F. MGGPLA69D27F839A, con domicilio eletto presso l’avvocato Rosario Siciliano in Roma, via Paraguay, 5; 

contro

* Srl, non costituita in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA, sede di NAPOLI, Sezione VI, n. 03022/2015, resa tra le parti, concernente il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso alle cartelle di pagamento relative al ruolo esattoriale della società * .

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il Consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Maffettoni su delega dell’avvocato Maggi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società Equitalia Sud impugna la sentenza del TAR Campania, Napoli, sezione VI, n. 3022/2015, che ha riconosciuto il diritto dell’appellata società ad accedere ai documenti relativi alle cartelle di pagamento del proprio ruolo esattoriale. 

Nella sentenza appellata, il TAR Campania ha innanzitutto ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Equitalia Sud in ordine alla genericità dell’istanza di accesso.

Secondo lo stesso Tribunale la domanda d’accesso conteneva tutti gli elementi che consentivano ad Equitalia di individuare i documenti richiesti. Mediante il ruolo sarebbe stato infatti possibile alla stessa risalire alla posizione debitoria dell’interessata ad una certa data e, dunque, alle relative cartelle esattoriali.

Il TAR ha poi ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’art. 25 della legge n. 241/1990 per l’accesso ai documenti richiesti ed ha di conseguenza ordinato, in ragione del silenzio serbato sull’istanza, la loro ostensione.

2. La società Equitalia Sud ha quindi proposto il seguente motivo di appello:

2.1.errore nel giudizio sull’eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dello stesso e dell’istanza di accesso.

La sentenza erroneamente non avrebbe valutato la genericità del ricorso e della presupposta istanza di accesso agli atti.

Il TAR non ha considerato che l’appellata non ha indicato i numeri identificativi delle singole cartelle di pagamento, che pure avrebbe dovuto conoscere perché ricevute, e soprattutto che il rinvio al ruolo per identificarle non era possibile.

Con riferimento al ruolo, Equitalia aveva infatti evidenziato che su di essa grava per cinque anni esclusivamente l’obbligo di conservazione delle matrici (cioè degli estremi di notificazione della cartella esattoriale che resta nelle mani del destinatario) e che comunque nei suoi archivi sono contenute molteplici informazioni su atti che hanno la stessa natura delle cartelle di pagamento. 

In sostanza, per corrispondere all’istanza di accesso, sarebbe stata necessaria una complessa e defaticante attività di ricerca.

3. L’appellata società * non si è costituita in giudizio. 

4. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

5. L’appello non è fondato.

Va innanzitutto condiviso quanto rilevato dal TAR Campania in ordine alla circostanza che non risulta inviata all’interessata alcuna comunicazione (ex articolo 6 del DPR n.184/2006) circa la presunta irregolarità e completezza della sua domanda, al fine di regolarizzarla ed eventualmente interrompere i termini previsti per consentire l’accesso.

D’altra parte, la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi, oggettivi e temporali (le cartelle e relative relate inerenti al ruolo formato a carico della ricorrente alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti.

Sussisteva inoltre un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali era stato chiesto l’accesso (cfr. art. 22 della legge n. 241 del 1990).

Anzi nel caso di specie il TAR correttamente rileva che: “l'interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso”. 

Infine, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, Equitalia avrebbe dovuto rappresentare le difficoltà evidenziate in sede di giudizio già in occasione della presentazione della domanda di accesso piuttosto che mantenere il silenzio sulla stessa.

6. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.

7. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, per l'effetto, conferma la sentenza del TAR di Napoli, sezione VI, n. 3022/2015.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo   Filippo Patroni Griffi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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