Sunday 03 December 2017 09:25:27
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 30.11.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.11.2017 richiamato i principi espressi dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, nonché, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2017, n. 670), con particolare riguardo alla ratio dell’istituto volto alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione.
In tale ambito per l’adozione del provvedimento interdittivo rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, che vanno letti sinergicamente, mentre una visione ‘parcellizzata’ di essi risulterebbe del tutto fuorviante.
Peraltro, l’informativa antimafia non ha natura sanzionatoria ed il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso.
Pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa – purchè certi sotto il profilo fattuale - possono essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce assolutorie, mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell’imprenditore che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l’adozione dei provvedimenti impugnati.
In tale contesto l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, rimanendo estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (cfr. Cons. Stato n. 7260 del 2010).
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