Thursday 25 May 2017 14:26:47

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Autorizzazione paesaggistica: il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione rilasciata dall’ente subdelegato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.5.2017

Secondo un consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n.6586), il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. Perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari. La ratio del divisato orientamento riposa sulla natura non recettizia dell’atto tutorio, qualificandosi come espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Sicché, ai fini della sua validità, è ininfluente la comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento tutorio. Per approfondire scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 23/05/2017

N. 02435/2017REG.PROV.COLL.

N. 00370/2011 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2011, proposto da: 
*

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni C.F. SNSNDR54H14B509X, Francesca De Santis C.F. DSNFNC70B47D612E, Annalisa Minucci C.F. MNCNLS65R70D612B, con domicilio eletto presso Annalisa Minucci in Firenze, Annalisa.Minucci@Firenze.Pecavvocat; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 01454/2010, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di concessione in sanatoria edilizia - annullamento autorizzazione paesaggistica

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Raffaello Astori, Francesca De Santis, Maria Romana Ciliutti in delega dell'avv. Annalisa Minucci e Sergio Fiorentino dell'avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Toscana, sez. III n. 01454/2010, che, sui ricorsi riuniti (sub. R. G. n. 1450/96 e 2479/2000) proposti dal sig. Gianni * – aventi rispettivamente ad oggetto il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata sulla domanda di condono di un box in lamiera grecata realizzato nel resede tergale in via..... ed il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di annullamento della determinazione con la quale il Comune di Firenze aveva espresso, in sede di riesame d’ufficio, parere favorevole al rilascio di concessione in sanatoria per il predetto box in lamiera – ha dichiarato l’uno improcedibile e l’altro infondato.

2. Avverso la sentenza, l’appellante ha censurato con un primo ordine di motivi la declaratoria d’improcedibilità del primo ricorso sul rilievo che la reiezione per ragioni procedimentali (di forma) del secondo ricorso, proposto avverso l’atto ministeriale di annullamento del parere favorevole delle CEI avente ad oggetto l’intervento edilizio, non avrebbe inciso sulla questione di merito (e quindi di sostanza) afferente la compatibilità ambientale del manufatto.

3. Con un secondo ordine di motivi d’appello, aventi ad oggetto la pronuncia d’infondatezza del secondo gravame, il sig. Gianni * ha dedotto la plurima e concorrente violazione degli artt. 7 e 21 octies l. n. 241/90 e degli artt. 4 d.m. 13 giugno 1994 e 2 d.m. 19 giugno 2002 n. 165.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Firenze instando congiuntamente per l’infondatezza dell’appello.

4. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Sono infondati i motivi dedotti avverso il capo della sentenza appellata declaratoria d’improcedibilità

5.1 Il diniego di condono (n. 224 del 1996) opposto da Comune, oggetto del primo ricorso, motivato sul rilievo che la commissione edilizia integrata aveva espresso parere contrario “in quanto i materiali e le caratteristiche costruttive aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro sono incompatibili con la tutela dei valori estetici e tradizionali del luogo”, è stato superato dal parere positivo della C.E.I. n. 518 del 14.06.1999.

Oggetto, a sua volta, d’annullamento con decreto n. 3548 del 2.11.1999 del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, autonomamente impugnato con il secondo ricorso.

5.2 Nessun concreto vantaggio deriverebbe al ricorrente appellante dall’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento comunale del 1996, anche in considerazione del fatto che, proprio alla stregua dei criteri previsti dalla delibera della Giunta comunale (n. 3578 del 14.11.1997) sopravvenuti al primo diniego, la CEI, in difformità dal precedente parere negativo, aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica del manufatto.

5.3 In definitiva l’annullamento del provvedimento tutorio ministeriale, autonomamente impugnato, radica e circoscrive l’interesse al ricorso e all’appello del (relativo) capo di sentenza reiettivo.

6. Con un primo ordine di motivi, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la doverosità della comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame della domanda di condono e del procedimento di controllo da parte del Ministero. 

7. Il motivo è infondato.

7.1 Mette conto rilevare la ragione che fonda l’annullamento ministeriale del parere favorevole: la Commissione, contraddicendo il proprio precedente parere negativo avente ad oggetto il medesimo intervento abusivo realizzato in area tutelata da vincolo paesaggistico imposto con d.m., s’è “limitata ad affermare che l’intervento è compatibile con il contesto vincolato richiamandosi ad una delibera della Giunta non citata testualmente né allegata”.

Di fatto, la Commissione non ha affatto assolto al proprio compito di valutare in concreto non solo la compatibilità paesaggistica ma il rispetto sostanziale dei valori tutelati dal vincolo sulle colline di Bellosguardo, Marignolle e adiacenze.

Apprezzamento – va sottolineato – non surrogabile, contrariamente a quanto dedotto con un secondo ordine di motivi d’appello, con una motivazione  per relationem di astratti criteri di compatibilità dettati una tantum dalla Giunta, organo oltretutto di estrazione politica e non tecnica.

7.2 La radicalità del vizio, inficiante  ab imis il parere, depone nel senso che, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, la comunicazione d’avvio del procedimento e con essa la partecipazione al procedimento non avrebbero avuto alcuna sostanziale efficienza causale nella determinazione di un provvedimento finale di segno opposto rispetto a quello adottato.

8. Con ulteriore motivo, l’appellante si duole dell’omesso esame da parte dei giudici di prime cure della censura afferente la tardività dell’annullamento ministeriale, comunicatogli oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal giorno di ricevimento della documentazione inviata dal Comune.

Il motivo è infondato.

 

 

9. Il motivo è infondato.

9.1 Secondo un consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n.6586), il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. 

Perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari.

9.2 La ratio del divisato orientamento riposa sulla natura non recettizia dell’atto tutorio, qualificandosi come espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9).

9.3 Sicché, ai fini della sua validità, è ininfluente la comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento tutorio.

10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

11. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella controvertibilità in fatto delle questioni dedotte in causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo   Sergio Santoro
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 10 September 2025 11:37:39

Inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere abusive: l'irretroattività della sanzione pecuniaria

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/09/2025, n. 7272

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:25:52

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Quesito sul calcolo dei tre anni per la determinazione dei giorni di ferie

...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:24:45

AREA FUNZIONI CENTRALI: Quesito circa attribuzione del buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:23:15

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su corresponsione maggiorazione retribuzione di risultato a personale in utilizzo a tempo parziale tra due Enti

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:18:32

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su decorrenza termini di preavviso

Come devono essere...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 24 July 2025 10:58:34

Permesso di costruire: é possibile iniziare i lavori dopo la scadenza del termine di formazione del silenzio assenso anche se poi la P.A. ha respinto la domanda?

Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise, n. 6324

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:36:46

RELAZIONI SINDACALI - Quesito su rilevazione dei partecipanti ad assemblea svolta in videoconferenza

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:35:39

COMPARTO FUNZIONI LOCALI- Quesito su diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su limite mensile delle assemblee sindacali

I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su articolazione del part-time verticale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top