Sunday 04 May 2014 09:40:37

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Condono ed abitabilità: alla concessione in sanatoria non segue l'automatico rilascio del certificato di abitabilità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

Come chiarito da Corte costituzionale n. 256/96, “la disciplina del condono non vale ad escludere ogni obbligo da parte del Comune di accertamento delle condizioni di salubrità ai fini dell'abitabilità degli edifici……...”. “Né rileva” – prosegue la Corte – “la circostanza che l'art. 35, ventesimo comma, preveda, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, poiché la deroga non riguarda, i requisiti richiesti da disposizioni legislative”. Ne deriva che “deve escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità pur nella più semplice forma disciplinata dal d.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.”.Nel caso di specie, rileva il Consiglio di Stato, ad essere violate sono le norme in tema di altezza minima ed aereoilluminazione che, seppur previste dal Decreto del Ministro della Sanità del 5/7/1975 (e quindi da norme di carattere regolamentare) costituiscono diretta attuazione degli artt 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 126. Il carattere secondario della fonte non toglie che esse attengano direttamente alla salubrità e vivibilità degli ambienti, ossia a condizioni tutelate direttamente da norme primarie e costituzionali. In questi casi, cioè, la norma secondaria concretizza il generico imperativo della norma primaria sostanziandone il contenuto minimo inderogabile in direzione di una tutela della salute e sicurezza degli ambienti. La verifica dell’abitabilità non può prescinderne. Per scaricare la sentenza cliccare su "accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2007, proposto da:

contro

Comune di Spinea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02899/2006, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Palopoli e Di Mattia, per delega dell'Avv. Cartia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Gli appellanti sono proprietari di otto unità immobiliari, originariamente costituenti sottotetto, poi trasformate in mansarda senza la previa acquisizione di un titolo autorizzativo. Il Comune, richiestone dall’originaria proprietaria, la sig.ra Maset, rilasciava concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 35 della l. 47/85 (cd condono). La sig.ra Maset presentava domanda di rilascio dell’attestazione di abitabilità e, nelle more di un provvedimento espresso, vendeva le mansarde agli attuali appellanti.

Il Comune di Spinea, tuttavia, a distanza di circa due anni dalla sua presentazione, respingeva la domanda di abitabilità in considerazione della mancanza dei requisiti di salubrità, con specifico riferimento all’altezza interna ed alla superficie aeroilluminante.

I proprietari e la stessa sig.ra Maset impugnavano il diniego dinanzi al TAR Veneto, deducendo: l’avvenuto formarsi del silenzio assenso sull’attestazione di abitabilità per decorso del termine di legge; l’impossibilità di denegare per motivi edilizi l’abitabilità di un immobile condonato, l’irrilevanza della normativa regionale sui sottotetti (trattandosi di immobile già condonato), l’avvenuto rilascio dell’abitabilità per altre mansarde dello stesso stabile.

Il TAR, dopo aver in un primo tempo concesso tutela cautelare, respingeva la domanda, affermando il carattere meramente ordinatorio del termine di legge per l’attestazione di abitabilità; negando la sovrapponibilità tra condono ed abitabilità salvo che per le prescrizioni edilizie di carattere regolamentare, dando a tal fine rilevanza alla normativa regionale, ed infine, negando che eventuali illegittimità a beneficio di terzi possano fondare disparità di trattamento.

Gli originari ricorrenti propongono ora appello. Sostengono che il dPR 425/94 (norma applicabile ratione temporis) preveda una chiara ipotesi di silenzio assenso (45 gg per l’attestazione tacita, 180 gg per l’eventuale ispezione). Insistono sull’irrilevanza, in forza dell’intervenuto condono, dei profili edilizi relativi alle altezze interne (2,30 m. anziché 2,40) ed alle superfici aeroilluminanti.

Il Comune di Spinea, ritualmente costituitosi, eccepisce in primis la perenzione. La segreteria della Sezione avrebbe dato avviso il 27 agosto 2012, e l’appellante avrebbe presentato istanza di fissazione d’udienza oltre il termine di 180 gg. (28 novembre 2013). Nel merito, dà notizia della fasi pregresse della vicenda contenziosa, ed in particolare di un precedente diniego dell’abitabilità nei confronti della società Sintetico (dante causa della sig.ra Maset), annullato per difetto di motivazione dal TAR Veneto con sent. 2324/1998. Conclude ritenendo non violato il termine di cui al dPR 425/94, oltre che pienamente legittimi i provvedimenti di diniego, secondo quanto già chiarito in prime cure dal TAR.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2014.

E’ priva di fondamento l’eccezione di perenzione. Gli appellanti hanno in proposito correttamente segnalato che l’avviso della segreteria della Sezione è bensì datato 27 agosto 2012, ma è stato trasmesso e ricevuto via p.e.c. solo il 22/07/2013. Rispetto a tale date l’istanza di fissazione udienza è tempestiva.

Quanto ai singoli motivi d’appello, può sicuramente escludersi un’automatica corrispondenza tra condono ed abitabilità. Come chiarito da Corte costituzionale n. 256/96, “la disciplina del condono non vale ad escludere ogni obbligo da parte del Comune di accertamento delle condizioni di salubrità ai fini dell'abitabilità degli edifici……...”. “Né rileva” – prosegue la Corte – “la circostanza che l'art. 35, ventesimo comma, preveda, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, poiché la deroga non riguarda, i requisiti richiesti da disposizioni legislative”. Ne deriva che “deve escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità pur nella più semplice forma disciplinata dal d.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.”.

Nel caso di specie, ad essere violate sono le norme in tema di altezza minima ed aereoilluminazione che, seppur previste dal Decreto del Ministro della Sanità del 5/7/1975 (e quindi da norme di carattere regolamentare) costituiscono diretta attuazione degli artt 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 126. Il carattere secondario della fonte non toglie che esse attengano direttamente alla salubrità e vivibilità degli ambienti, ossia a condizioni tutelate direttamente da norme primarie e costituzionali. In questi casi, cioè, la norma secondaria concretizza il generico imperativo della norma primaria sostanziandone il contenuto minimo inderogabile in direzione di una tutela della salute e sicurezza degli ambienti. La verifica dell’abitabilità non può prescinderne.

Del resto, una diversa interpretazione che giungesse a sostenere la derogabilità dei requisiti minimi di salubrità, per il sol fatto di essere fissati con norma regolamentare si porrebbe sicuramente in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, oltre che con l’art. 32 della stessa.

Ciò chiarito, appare invece fondato il motivo con il quale gli appellanti insistono sull’avvenuto formarsi del silenzio assenso sulla richiesta di attestazione.

Risulta dalle stesse difese dell’amministrazione che la sig.ra Maset, dopo l’ottenimento del condono in data 30/06/1997, ha presentato domanda di attestazione dell’abitabilità nelle date 23/04/1998, 25/08/1998, 8/10/1998, 23/12/1998. L’amministrazione ha comunicato il relativo avvio del procedimento solo in data 20/10/1999, e lo ha concluso con i provvedimenti, oggi sub iudice, in data 25/7/2000, dunque ben oltre il termine di legge.

L’art. 4 D.P.R. 22-4-1994 n. 425, norma al tempo vigente, prevede che “entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile”.

Non v’è dubbio alcuno che la norma citata disciplini un caso di silenzio assenso, scandendo due fasi: la prima in cui si forma il silenzio assenso (45 gg), e la seconda in cui è previsto un potere di verifica il cui esito negativo è tale da rescindere l’assenso implicitamente formatosi (180 gg. decorrenti dallo scadere dei 45).

Nel caso di specie, l’amministrazione si è semplicemente limitata a negare l’abitabilità come se i termini su indicati fossero meramente ordinatori. Così evidentemente non è.

E’ pur vero che all’amministrazione residua sempre un potere di vigilanza e di autotutela, anche oltre il termini indicati dall’art. 4, ma esso deve essere utilizzato in costanza dei presupposti e nel rispetto delle forme e dei limiti che connotano tali poteri, non potendo ad essi assimilarsi, sic e simpliciter, il diniego tardivo.

L’appello è per tali motivi, ed in tali limiti, accolto. Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli eventuali futuri provvedimenti dell’amministrazione.

Avuto riguardo all’esito ed alla peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, secondo quanto in premessa chiarito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il */04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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