Monday 29 July 2019 12:32:19
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 29.7.2019
Nel giudizio di primo grado il TAR TAR aveva ritenuto che quello di “luogotenente” sia un vero e proprio grado, non già una qualifica del grado di maresciallo, e che pertanto nella fattispecie in esame dovesse essere applicato l’articolo 21 del decreto legislativo n. 196 del 1995 secondo cui “è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso” il personale che non può essere ulteriormente valutato perché collocato in congedo o deceduto.
Il Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 29 luglio 2019 ha statuito che “L’art. 6 bis, d.lgs. n. 196/1995 (introdotto dalla legge n. 82 del 2001), prevede che ai primi marescialli, fermo restando il livello funzionale assegnato, venga attribuito uno scatto aggiuntivo dopo aver compiuto sette anni di servizio nel grado; decorsi altri sette anni dall’attribuzione dello scatto aggiuntivo sono valutati a mente dell’art. 35, della legge n. 212 del 1983 e se dichiarati idonei viene loro attribuita la qualifica di luogotenente (la procedura di formazione delle aliquote, le decorrenze nella promozione, gli attributi del grado, sono disciplinati dall’art. 6 bis cit.).
Si è posto il problema se quella di luogotenente sia una vera promozione ad un grado superiore. La giurisprudenza ha negato, con condivisibili argomentazioni, che l’attribuzione della qualifica in questione comporti l’avanzamento ad un grado ulteriore, ancorché sia il presupposto per il conferimento di incarichi di massima responsabilità rispetto agli altri marescialli; la legge del resto prevede espressamente una valutazione di idoneità modellata sul modello dell’avanzamento a scelta assoluta (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, parere n. 3898 del 2007).
Presupposto indefettibile per il conferimento della qualifica è, pertanto, il perdurare del rapporto di servizio attivo fra il militare e l’Amministrazione, posto che finalità precipua della stessa è la miglior utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione stessa e ciò anche nel caso in cui l’avanzamento decorra da una data anteriore a quella della risoluzione del rapporto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, n. 3898/2006; id., sez. III, n. 2013/2003).
E’ irrilevante, di conseguenza, che al momento della formazione dell’aliquota l’appellato fosse ancora in servizio, perché ciò che è essenziale, ai fini dell’attribuzione della qualifica di luogotenente, è la permanenza nei ruoli in s.p.e. (Cons. Stato, sez. IV, n. 6604/2007).”.
Per saperne di più vai al testo integrale della sentenza.
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