Tuesday 23 November 2021 16:23:59
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
segnalazione della nota redatta dalla Giustizia amministrativa all’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. III del 11.11.2021
Green pass – Personale docente e non docente della scuola – Obbligo - Non va sospeso.
Non deve essere sospeso l’obbligo vaccinale imposto ai docenti, sia perchè le mansioni dagli stessi svolte implicano una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente sia perché occorre comparare interessi potenzialmente antagonisti, con una gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli.
Per approfondire vai all'ordinanza.
Pubblicato il 11/11/2021
N. 06098/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09153/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2021, proposto da Anief - Associazione Professionale e Sindacale, -OMISSIS-tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, per le ragioni indicate nel Decreto cautelare n. -OMISSIS-, che il Collegio condivide e alle quali si riporta;
Ritenuto, in particolare, rimanendo sul piano sommario dell’impostazione di metodo delle censure:
- che la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto, come l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale (trattandosi di misura in realtà volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti gravati, non superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame);
- che tale pretesa appare anche sfornita di apprezzabile supporto in diritto, dal momento che quand’anche fosse fondata la richiama premessa fattuale, in ogni caso una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti, e la gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, si frapporrebbero al suo accoglimento;
- che comunque proprio il contenuto della misura contestata, che in luogo dell’obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell’onere, indebolisce strutturalmente l’argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione;
- che alle superiori considerazioni si aggiunge, nello specifico, il duplice dato sottolineato dal richiamato provvedimento monocratico, per cui per un verso le mansioni svolte dagli appellanti implicano “una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”; e, per altro verso, “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio,
Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e che le spese della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Respinge l'appello (Ricorso numero: 9153/2021).
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione delle spese della presente fase cautelare, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giovanni Tulumello | Franco Frattini | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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