Monday 15 June 2020 12:21:53
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 15.6.2020
Ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a e 395, comma 1, n. 4) c.p.c., la revocazione è proponibile “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
L’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4), c.p.c., secondo il dettato positivo deve pertanto: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 434).
Come precisato dal Consiglio di Stato con specifico riferimento alla natura non controversa del punto oggetto di errore, “per errore su un “punto controverso”, come tale non rilevante ai fini in esame, si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del Giudice; per errore revocatorio, rilevante ai fini dell’impugnazione, si intende invece quello che deriva da un mero “abbaglio dei sensi”, ovvero consiste in un “contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa”, contrasto immediatamente rilevabile come tale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 1418).Il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile, altresì, a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezione costituenti il thema decidendum, a condizione che tale vizio sia accertabile attraverso l’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 225). (Cons. Stato, VI, 29.04.2020 n. 2744).".
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