Sunday 14 October 2018 21:09:30
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Corte cassazione
Manti stradali dissestati, devastati, avvolte addirittura appaiono bombardati come in scenari di guerra conseguenza di casse comunali sempre più vuote che non consentono di fare quegli interventi di manutenzione che eviterebbero ai poveri conducenti di impegnarsi alla guida in gincane per evitare di danneggiare i veicoli.
Senza contare poi le buche più insidiose, quelle non segnalate e di modeste dimensioni, quindi non prevedibili nonostante l’attenzione del conducente.
Questa è ormai la routine, purtroppo, in molte città d’Italia, finanche della Capitale. Ma i danni, li paga il Comune che è custode della strada?
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con ordinanza depositata in data 11 ottobre 2018 ha rilevato che con riferimento alla responsabilità per danni da cose in custodia, la stessa Sezione ha di recente puntualizzato i principi via via affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali: "la responsabilità ex art. 2051 codice civile postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 codice civile. Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato”.
Si tratta, dunque - conclude la Corte - di un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui il Comune potrà evitare la condanna al risarcimento del danno fornendo la prova liberatoria nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad eliminare il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
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