Monday 17 September 2018 08:09:23
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.9.2018
Nella controversia giunta innanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con il primo motivo (Violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono alla attività di valutazione delle offerte da parte del seggio di gara), l’appellante assume che la sentenza impugnata, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto (rectius, l’esclusione dalla procedura di gara) per contrasto del progetto dell’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni stabilite nel progetto preliminare posto a base di gara, si risolverebbe in “una inammissibile e indebita sostituzione del Giudice in attività valutative riservate in via esclusiva al seggio deputato a presiedere la gara”.
Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo. “Il giudizio discrezionale del quale è espressione l’attività di valutazione riservata al seggio di gara attiene alla portata effettivamente migliorativa ed alla qualità delle soluzioni progettuali delle imprese concorrenti, non al rispetto, da parte di queste ultime, di tassative disposizioni della lex specialis in riferimento alla conformità del progetto offerto alle prescrizioni del progetto preliminare, quanto agli elementi ritenuti essenziali ed ai vincoli imposti dalla stazione appaltante, anche al fine di rispettare prescrizioni normative di settore. Solo nella prima ipotesi il giudice amministrativo non può sostituire il giudizio tecnico discrezionale della commissione di gara con un proprio giudizio di merito, senza incorrere nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 28 aprile 2011, n.9443). Per contro, il giudice non esprime alcun giudizio valutativo, ma esercita correttamente il controllo di legittimità quando si limita a sindacare la compatibilità del progetto definitivo con le previsioni vincolanti degli atti di gara, anche avvalendosi delle competenze tecniche dei propri ausiliari –come accaduto nel caso di specie, in cui si è ritenuto decisivo l’apporto del verificatore”
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