Thursday 21 June 2018 15:16:32
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 2018
L’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ed il cui comma 2 è stato modificato dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), nel vietare il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, comminandone la nullità, e nel consentirne (fino alla modificazione introdotta dalla citata legge n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di pubblico interesse (comma 2), stabiliva: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6” (comma 4).
Come evidenziato dalla giurisprudenza, scopo di tale norma è evidentemente quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni: è stato pertanto ad essa riconosciuta natura di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) del codice civile (cfr. Cons. Stato, V, 2 novembre 2009 n. 6709; id., III, 1 febbraio 2012, n. 504 e 9 maggio 2012, n. 2682; id. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 21 luglio 2015, n. 3594).
In quanto norma imperativa, che si inserisce automaticamente e prevale sulla regolamentazione pattizia, addirittura quando questa sia in contrasto con la previsione di legge, il diritto al compenso revisionale, che trova fondamento in tale previsione, va riconosciuto a maggior ragione quando, come nella specie, neppure vi è un patto contrario.(…)
Naturalmente, quanto ai contratti originari, la revisione non opera per il primo anno, nel quale resta fermo il prezzo appunto annuale pattuito, bensì per le ulteriori due annualità (decorrenti dal 1° gennaio 2001) nell’ipotesi che l’istruttoria, demandata dalla legge all’Amministrazione, si concluda nel senso della sussistenza dell’incremento dei prezzi.
6. Per quanto riguarda il periodo successivo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2005, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la revisione dei prezzi prevista dal più volte citato art. 6 si applica solo alle proroghe contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario (cfr. Cons. Stato, IV, 1° giugno 2010 n. 3474; id., III, 23 marzo 2012 n. 1687 e 11 luglio 2014, n. 3585).
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