Wednesday 03 January 2018 15:48:39
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.12.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 dicembre 2017 ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454) per il quale gli “accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n.1435; 27 giugno 2017, n. 5357).
Quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso è da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l'insorgenza del male e verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; id., 6 agosto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 luglio 2015, n.2376).
L’Amministrazione, cioè, deve prendere atto della determinazione dell'organo tecnico che si pronuncia complessivamente sulle risultanze del procedimento e, nell’adeguarsi alla sua valutazione, può non esprimere alcuna motivazione aggiuntiva in ordine alle ragioni di adesione al parere.
Solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti mancanze o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto, il Ministero deve farsi carico di una autonoma motivazione...... Quanto alla potenziale incidenza della turnazione (tipica dell’articolazione del servizio degli organi di polizia) ex se sull’insorgere di patologie ipertensive in genere, questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che essa va dimostrata in concreto, essendo «tutt’altro che pacifica e sicura nella letteratura medico-legale, che esista una rigorosa corrispondenza biunivoca o, comunque, una indefettibile relazione causale tra il lavoro implicante turnazione e l’eziopatogenesi dell’ipertensione» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n.1234/2015 del 29 gennaio 2015)”.
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