Thursday 27 July 2017 14:19:09
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21.7.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 21 luglio 2017 ha richiamato quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 30 del 26 luglio 2012 e, ancor più esplicitamente, in sede di revocazione nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013 dell’Adunanza plenaria, secondo cui il metodo del c.d. “confronto a coppie”, lungi dall’essere un autonomo criterio di selezione dell’offerta, è invece solo un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l’elemento preferito, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza, compreso tra 1 e 6 (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).
"Ora proprio questo Consiglio, in relazione ad analoga vicenda, ha chiarito che il passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico non può variare i rapporti tra le offerte delle imprese rimaste in gara, essendo solo necessario, al venir meno di un concorrente, eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive (trasformazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti definitivi, assegnando a un concorrente il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi prima calcolati) (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4358 e, più in particolare, Cons. St., sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825, citata anche dal primo giudice). Proprio a tale condivisibile e corretto indirizzo interpretativo, espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, il primo giudice ha inteso uniformarsi, con valutazione che, dunque, va immune da censura nel determinare la rinnovazione della sola fase valutativa delle offerte, alla stregua dei principî appena enunciati, principî che, giova qui anche ricordarlo, l’allora Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nel parere precontenzioso n. 141 del 20 giugno 2014, ha mostrato di condividere laddove ha affermato come sia necessario, una volta escluso dalla gara il concorrente illegittimamente ammesso, "rinnovare il segmento procedurale inficiato dalla illegittima valutazione, attraverso un riconteggio che non tenga più in considerazione i punteggi assegnati sulla scorta dei confronti ottenuti con la concorrente che non doveva essere valutata".
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