Thursday 27 July 2017 14:19:09
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21.7.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 21 luglio 2017 ha richiamato quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 30 del 26 luglio 2012 e, ancor più esplicitamente, in sede di revocazione nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013 dell’Adunanza plenaria, secondo cui il metodo del c.d. “confronto a coppie”, lungi dall’essere un autonomo criterio di selezione dell’offerta, è invece solo un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l’elemento preferito, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza, compreso tra 1 e 6 (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).
"Ora proprio questo Consiglio, in relazione ad analoga vicenda, ha chiarito che il passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico non può variare i rapporti tra le offerte delle imprese rimaste in gara, essendo solo necessario, al venir meno di un concorrente, eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive (trasformazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti definitivi, assegnando a un concorrente il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi prima calcolati) (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4358 e, più in particolare, Cons. St., sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825, citata anche dal primo giudice). Proprio a tale condivisibile e corretto indirizzo interpretativo, espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, il primo giudice ha inteso uniformarsi, con valutazione che, dunque, va immune da censura nel determinare la rinnovazione della sola fase valutativa delle offerte, alla stregua dei principî appena enunciati, principî che, giova qui anche ricordarlo, l’allora Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nel parere precontenzioso n. 141 del 20 giugno 2014, ha mostrato di condividere laddove ha affermato come sia necessario, una volta escluso dalla gara il concorrente illegittimamente ammesso, "rinnovare il segmento procedurale inficiato dalla illegittima valutazione, attraverso un riconteggio che non tenga più in considerazione i punteggi assegnati sulla scorta dei confronti ottenuti con la concorrente che non doveva essere valutata".
Per continuare nella lettura scarica la sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:23:00
Qual è il trattamento fi...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:21:11
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:19:06
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:00:16
La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art....
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50
È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19
Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...
segnalazione della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34
In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36
Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10
La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338