Sunday 17 September 2017 07:25:53
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 13.9.2017
Nella sentenza del 13 settembre 2017 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha, tra l'altro, esaminato il motivo di appello con il quale si censura la condanna alle spese rilevando che essa sarebbe sproporzionata ed irragionevole. Inoltre, le due controinteressate – pur essendosi costituite entrambe – hanno svolto le medesime difese sicchè la liquidazione delle spese per ciascuna di esse sarebbe del tutto irragionevole.
La doglianza è stata ritenuta fondata e, quindi, accolta.
"Devono richiamarsi a questo proposito i principi espressi dalla Sezione in una fattispecie similare (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre 2016, n. 4612), nella quale ha innanzitutto precisato che la questione relativa all’individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio relative al primo grado, non investe l’individuazione del valore della controversia né in relazione all’art. 29 del D.Lgs. 163/06, né ai fini del pagamento del contributo unificato.
Ha quindi precisato che per l’individuazione del valore della controversia occorre deve tener conto di quanto stabilito nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55, contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ed in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto.
L’art. 5, comma 2 del citato decreto stabilisce che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Il successivo comma 3, ultimo periodo, dispone che: “In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso”.
Ne consegue che per la commisurazione delle spese di lite occorre tener conto di dette specifiche disposizioni.
Il primo giudice ha liquidato le spese di lite in € 30.000,00, somma ritenuta abnorme dalle appellanti.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado nella parte dispositiva che ha respinto il ricorso di primo grado è stata confermata.
E’ stato però proposto specifico motivo di appello avverso il capo di sentenza che ha regolato le spese di giudizio, il che implica la possibilità per il giudice di secondo grado di pronunciarsi su detto motivo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “la sindacabilità in appello della condanna alle spese di lite comminata dal primo giudice, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità” (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4808): nel caso di specie, ricorre l’ipotesi della manifesta abnormità, poiché l’importo è stato calcolato erroneamente sul valore dell’appalto fissato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/06, non tenendo conto della specifica disposizione recata dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014.
La statuizione del primo giudice sulla condanna alle spese di lite deve essere quindi riformata nella sola parte relativa all’importo liquidato, in quanto sussistendo la soccombenza delle ricorrenti in primo grado, le spese sono state poste correttamente a loro carico.
Per quanto attiene all’importo da liquidarsi per il primo grado di giudizio, non essendo facilmente determinabile l’effettivo utile, ritiene il Collegio di dover liquidare l’importo in via forfettaria secondo la prassi seguita dalla Sezione, così come stabilito nel dispositivo".
Per approfondire leggi il testo integrale della sentenza.
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