Sunday 17 July 2016 08:04:04

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Giudizio revocatorio: l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 11.7.2016 n. 3077

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza dell'11 luglio 2016 n. 3077 ha richiamato il principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una omessa percezione e sempreché il fatto oggetto di asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2015, nr. 1358). Deve trattarsi, quindi, di una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale deve apparire con immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, nr. 6774; id., sez. IV, 23 settembre 2008, nr. 4607; id., 20 luglio 2007, nr. 4097; id., 16 settembre 2008, nr. 4316), onde evitare che il giudizio revocatorio, ad onta del suo carattere di rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un terzo grado del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, nr. 503). Più specificamente, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395, nr. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio; ciò in quanto l’errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, risolvendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, nr. 460; id., 12 giugno 2012, nr. 3420).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03077/2016REG.PROV.COLL.

N. 05578/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nr. 5578 del 2015, proposto dal dottor Gianluca ZARRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Romolo Zarro, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte – Titomanlio in Roma, via N. Porpora, 12, 

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, 

nei confronti di

dottor Lorenzo BARACCO, non costituito,

per la revocazione

della sentenza nr. 6387/2014 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, depositata il 29 dicembre 2014, emessa in relazione al ricorso nr. 4186/2013, con la quale non è stato accolto il ricorso in appello proposto dal ricorrente, per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 2915/2013, resa tra le parti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente (in date 16 e 26 maggio 2016) e dall’Amministrazione (in data 10 maggio 2016) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Turturiello (su delega dell’avv. Abbamonte) e Zarro per il ricorrente e l’avv. dello Stato Collabolletta per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Il dottor Gianluca Zarro ha partecipato al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. del 15 dicembre 2009, e, dopo aver superato le prove scritte, è stato giudicato “nonidoneo” in quelle orali, avendo riportato una valutazione insufficiente in tutte le discipline oggetto della relative prove (tranne che in quella di lingua inglese).

2. L’interessato ha impugnato la determinazione negativamente assunta nei suoi confronti, e i relativi verbali di esame, con ricorso che il T.A.R. del Lazio ha respinto con sentenza nr. 2915 del 2013, ritenendolo infondato.

L’istante ha appellato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità delle statuizioni rese dal primo giudice, in particolare sotto il profilo della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della disparità di trattamento.

Questa Sezione, con sentenza n. 6387 del 2014, ha respinto l’appello in quanto infondato, con conferma della decisione di prime cure.

3. Avverso tale sentenza insorge oggi l’appellante soccombente con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, nr. 4, cod. proc. civ., ravvisandosi, a suo avviso, nelle statuizioni rese dal Consiglio di Stato un errore di fatto revocatorio.

In particolare, il ricorrente ritiene che questa Sezione abbia omesso di apprezzare una serie di elementi fattuali- documentali che, in una visione combinata e unitaria, dimostrerebbero l’errore di fatto in cui lo stesso sarebbe incorso.

Nello specifico, il Collegio giudicante non avrebbe tenuto conto di una molteplicità di fatti risultanti dai documenti processuali in atti, quali:

- l’evidente distonia fra i titoli accademici conseguiti dal ricorrente e i brillanti risultati conseguiti nelle prove scritte, da un lato, e i giudizi di inidoneità riportati in tutte le materie oggetto della prova orale, dall’altro;

- l’anomalo avvio di un procedimento presso il C.S.M. (come da nota nr. 1917/2706 del 20 settembre 2011 del Ministero della Giustizia), secondo il ricorrente assolutamente tardivo, per la valutazione della sussistenza dei requisiti morali necessari per l’accesso in magistratura; 

- il consequenziale rinvio (disposto con nota del 22 settembre 2011) della data della prova orale, originariamente fissata al 16 novembre 2011 e poi posticipata al 23 novembre 2011;

- la conseguente posticipazione dell’esame del ricorrente rispetto a quello di tutti gli altri esaminandi;

- la particolare composizione della Commissione esaminatrice, rappresentata per il solo istante da soli magistrati; 

- la durata ridotta dell’esame rispetto a quella degli altri esaminandi. 

In tal modo, omettendo la valutazione di tali circostanze, il Collegio sarebbe incorso nell’errore di fatto costituito dal mancato apprezzamento di elementi i quali, secondo la versione del ricorrente, sarebbero stati dimostrativi della volontà dell’Amministrazione di negargli il “bene della vita” cui aspirava.

4. Si sono costituiti in resistenza l’Amministrazione della Giustizia e il C.S.M., eccependo l’inammissibilità del ricorso, e in subordine assumendone l’infondatezza.

5. Tanto premesso, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione sul punto sollevata dall’Amministrazione.

5.1. Ed invero, come più volte ribadito in giurisprudenza, l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una omessa percezione e sempreché il fatto oggetto di asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2015, nr. 1358).

Deve trattarsi, quindi, di una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale deve apparire con immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, nr. 6774; id., sez. IV, 23 settembre 2008, nr. 4607; id., 20 luglio 2007, nr. 4097; id., 16 settembre 2008, nr. 4316), onde evitare che il giudizio revocatorio, ad onta del suo carattere di rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un terzo grado del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, nr. 503).

Più specificamente, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395, nr. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio; ciò in quanto l’errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, risolvendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, nr. 460; id., 12 giugno 2012, nr. 3420).

5.2. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali testé richiamati, e tenuto altresì conto della ricostruzione del giudizio per revocazione che ne discende, il Collegio non ritiene che gli elementi esposti dal ricorrente si qualifichino come errore di fatto revocatorio, tale cioè da comportare, nella c.d. fase rescindente, la revocazione della sentenza qui gravata sì da procedere, nella successiva fase rescissoria, a una diversa definizione del merito della controversia.

E, infatti, parte ricorrente imputa al giudice della decisione di legittimità di aver omesso di pronunciarsi su elementi di fatto, risultanti ictu oculi, i quali, se valutati unitariamente, avrebbero dovuto determinare l’illegittimità della procedura selettiva de qua.

Ma tale asserzione avanzata dal ricorrente non merita di essere condivisa per una pluralità di ragioni.

5.2.1. In particolare, premesso che gli elementi addotti dal ricorrente costituiscono il nucleo fondante della res controversa nel giudizio a quo, e non semplici dati materiali non contestati e accessori rispetto alla lite, bisogna comunque tenere conto che il giudice di appello, che in ogni caso non è tenuto a fornire una puntuale e singola motivazione in ordine a tutti gli aspetti fattuali quando questi sono stati comunque debitamente valutati nel loro insieme, ha fornito una spiegazione, circa l’irrilevanza di tutti gli aspetti fattuali contestati, del tutto logica e non censurabile dal giudice della revocazione, se non riconoscendo illegittimamente alla parte istante un terzo grado di giudizio.

Nello specifico, con riguardo alla sostenuta discrasia fra la valutazione delle prove scritte e la generale inidoneità alle prove orali, il giudice dell’appello ha puntualmente motivato in ordine alla sfortunata possibilità che, pur all’esito di un positivo esame scritto, il candidato non riesca poi a superare la prova orale, segmento autonomo e rilevante per il conseguimento del bene della vita in questione e non mero step formalistico.

In ordine, poi, all’apertura di un accertamento dinanzi al C.S.M. relativo all’ idoneità morale del candidato all’esercizio della professione di magistrato, ritenuto dal ricorrente elemento condizionante il giudizio della Commissione esaminatrice, il Collegio ha puntualmente motivato in ordine alla sua irrilevanza anche alla luce della nota con la quale il Presidente della Commissione confermava il regolare corso del procedimento selettivo nei confronti del ricorrente, come di fatto avvenuto; donde l’irrilevanza degli ulteriori elementi addotti dal ricorrente circa la posticipazione della data dell’esame orale, il suo esame finale in coda a tutti gli esaminandi, l’assenza di pubblico nell’aula di esame.

5.2.2. Le predette circostanze di fatto, assolutamente poco decisive se considerate isolatamente, non inducono a conclusioni diverse neanche nella loro considerazione unitaria posto che, come già evidenziato, costituiscono elementi fondanti specificamente la res controversa su cui il giudice di appello ha effettuato la sua attività valutativa/cognitiva fornendo una ricostruzione del tutto immune da vizi logici.

5.2.3. Inoltre, risulta dirimente ai fini dell’inammissibilità del ricorso la circostanza che nello stesso il ricorrente si è limitato ad allegare fatti da lui ritenuti lesivi della sua posizione di interesse legittimo, senza fornire alcuna prova né in ordine all’effettività del pregiudizio né al nesso di causalità di questo con tali circostanze dedotte.

In altri termini, anche a voler prescindere dal già evidenziato carattere non decisivo e non viziante delle circostanze rappresentate, costituisce mera petizione di principio dell’istante la conclusione che l’esito negativo della prova orale, che si assume ingiusto, sia stato determinato dalle anzi dette circostanze di fatto.

6. Così stando le cose, deve concludersi che correttamente il Collegio della sentenza impugnata è pervenuto alle sue conclusioni tenendo conto di specifiche circostanze di fatto verificatesi in concreto, per cui la contestazione di dette conclusioni a mezzo del rimedio giurisdizionale all’esame è inammissibile, proprio perché la domanda di revocazione viene utilizzata come strumento per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 17 maggio 2010, nr. 2).

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Vito Poli, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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