Sunday 10 December 2017 07:00:27
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 7.12.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Dtato nella sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 ha affermato che “Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015).
L'art. 143, cit., al comma 1 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la predetta situazione sia resa significativa da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da determinare “un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”. Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 1038/2016, n. 196/2016 e n. 4792/2015).
La natura e la finalità della misura in esame implicano due corollari: a) l’ampiezza della latitudine della potestà discrezionale di apprezzamento degli elementi significativi di collegamenti diretti o indiretti, che, nondimeno, devono rivelare, anche solo secondo un giudizio di plausibilità (purché logico e attendibile), il condizionamento degli amministratori locali da parte delle consorterie mafiose (Cons. Stato, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038); b) il livello estrinseco e limitato del sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti in questione, che non può spingersi oltre il riscontro della coerenza logica della valutazione ad essi sottesa e della corretta considerazione dei fatti individuati come significativi del condizionamento mafioso e che, in ogni caso, non può penetrare fino alla disamina del merito della scelta del commissariamento (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266).
Le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, poi, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata … , e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (cfr., in ultimo, Cons. Stato, Sez. III, n. 1038/2016, n. 4529/2015, n. 3340/2015, n. 2054/2015 e n. 3340/2014). (…)
In argomento, giova ricordare, in primo luogo, che l’esame dell’appello va condotto, tenendo presente il principio fissato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio, per cui “in riferimento al grado di ampiezza dei poteri di cui dispone il giudice amministrativo nell’esame dell’impugnazione del provvedimento di scioglimento … può essere esercitato solo un sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza possibilità di valutazioni che, al di fuori dell’espressione dell’ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, si muovano sul piano del merito amministrativo” (Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012).
Ebbene, a parere del Collegio, tale travisamento dei fatti o manifesta illogicità non sono ravvisabili nel caso di specie, poiché i vari elementi sintomatici esposti negli atti propedeutici del decreto impugnato non vanno valutati atomisticamente, ma nel loro complesso e, se è vero che gli elementi raccolti devono essere concreti, univoci e rilevanti, è tuttavia anche vero che dall’esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro ed il grado di condizionamento mafioso e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata, quale presupposto per la misura dello scioglimento dell’ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. III, n. 2895/2013). La ratio sottesa al provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, infatti, è quella di offrire uno strumento di tutela nei confronti del controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti, in presenza anche di situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo (così, Cons. Stato. Sez. III, n. 2038/2014), nell’evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l’Amministrazione locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità organizzata per l’intera durata del suo mandato elettorale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014). Una simile permeabilità, che può sussistere anche alla luce di collegamenti indiretti ed in assenza dell’accertata sussistenza di vere e proprie cointeressenze, è senz’altro ravvisabile, nel caso di specie, poiché gli elementi raccolti dalla Commissione d’indagine, da un lato, evidenziano vari episodi o situazioni, mal gestiti, in cui le varie articolazioni dell’ente sono venute in contatto con appartenenti o soggetti vicini alla criminalità organizzata e/o si ha avuto l’interessamento di quest’ultima per le vicende politiche-amministrative e, dall’altro lato, appalesano quantomeno la mancanza di adeguati meccanismi di difesa da atti di ingerenza e/o comunque dagli interessi manifestati da parte di soggetti controindicati, situazione che, nella migliore delle ipotesi, va vista e considerata come inconsapevolezza della problematica correlata o tolleranza e/o leggerezza nel rapportarsi adeguatamente con il fenomeno in questione.”
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