Thursday 18 May 2017 10:51:00

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

La Pertinenza urbanistica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 17.5.2017

Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1155; Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694), va «rimarcato come occorra il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze».«La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica» (cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615).«Nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’ (cfr. Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952): salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma».«Viceversa, il testo unico attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6) che specifiche regole siano contenute nelle ‘norme tecniche degli strumenti urbanistici’».Per approfondire vai alla sentenza

 

Testo integrale del Provvedimento
Apri Massimario G.A.R.I.


Pubblicato il 17/05/2017

N. 02348/2017REG.PROV.COLL.

N. 00150/2017 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2017, proposto dal signor  *, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lanzilao, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Attilio Regolo, n. 12/D; 

contro

Roma Capitale - XIV Municipio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio eletto presso il suo ufficio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; 

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I quater, n. 13864/2015, resa tra le parti.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la memoria difensiva depositata da Roma Capitale in data 11 aprile 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Angelo Lanzilao;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è proprietario di un immobile sito nel territorio di Roma Capitale, alla via della Riserva Grande n. 239.

2. Con l’ordinanza n. 1205 del 13 giugno 2007, Roma Capitale ha emanato un’ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente su tale immobile, consistenti nella realizzazione di un locale autorimessa, avente una superficie di circa 36 metri quadrati, dotato di una finestra e di una porta a due ante, con la chiusura di tre lati in muratura preesistenti.

3. Con il ricorso n. 9173 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’appellante ha impugnato tale ordine di demolizione, chiedendone l’annullamento.

4. Il TAR, con la sentenza n. 13864 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha condannato l’interessato al pagamento delle spese del giudizio.

5. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

All’udienza dell’11 maggio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Con l’unico articolato motivo, l’appellante:

- ha dedotto che il manufatto realizzato dovrebbe essere qualificato come pertinenza, sicché per la sua realizzazione sarebbe stata sufficiente una autorizzazione, con la conseguente impossibilità di emanare l’ordine di demolizione;

- «la struttura sanzionata era già destinata a posto auto», sicché – contrariamente a quanto ha rilevato la sentenza del TAR - non è aumentato il ‘carico urbanistico’.

7. Ritiene la Sezione che la censura così riassunta sia infondata e vada respinta.

Per la giurisprudenza di questo Consiglio, che il Collegio condivide e fa propria (cfr. Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1155; Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694), va «rimarcato come occorra il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze».

«La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica» (cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615).

«Nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’ (cfr. Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952): salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma».

«Viceversa, il testo unico attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6) che specifiche regole siano contenute nelle ‘norme tecniche degli strumenti urbanistici’».

Nel condividere tali considerazioni, osserva il Collegio che nel presente giudizio non è stato dedotto che una norma tecnica dello strumento urbanistico di Roma Capitale abbia considerato irrilevanti le opere in questione sotto il profilo edilizio, sicché le deduzioni dell’appellante risultano infondate e vanno respinte.

8. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 150 del 2017.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) in favore della Amministrazione appellata, oltre oneri di legge, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Luigi Maruotti    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:25:15

COMPARTO SANITA’ : Orario di lavoro – Part-time

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:22:32

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Permessi Retribuiti - Permessi concorsi ed esami

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 20 February 2026 11:51:35

Provvedimenti antimafia: i rapporti di parentela nella logica del “più che probabile”

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in tema di provvedimenti antimafia ha chiarito, con particolare riferimento alle questioni giu...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19/02/2026 Pres. Rosanna De Nictolis - Rel. Raffaello Scarpato, n. 1329

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:26:01

Sanitá: Orario di lavoro - Intramoenia

L’acquisto di prest...

Parere dell’ARAN

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:22:23

Comparto funzioni centrali: Progressioni economiche

Parere ARAN

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 02 February 2026 14:56:15

Procedimento di valutazione di impatto ambientale: il parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo

 

“Costituisce jus receptum, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (cfr....

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Luigi Carbone- Est. Michele Conforti, n. 10472

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 14:09:31

Appalti pubblici: l’accesso alla documentazione di gara tra diritto alla difesa e tutela dei segreti tecnici o commerciali

Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’acces...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso, n. 10430

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 13:46:05

Procedimento amministrativo: l’omissione del preavviso di rigetto

Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Consesso ha ribadito...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella - Rel. Alberto Urso, n. 10433

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 30 January 2026 11:52:05

Nel processo amministrativo non è ammissibile l'utilizzo dei link che rimandano a documenti esterni al fascicolo processuale

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 ha espressamente statuito che :’non risulta ammissibile l’int...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Vincenzo Neri Rel. Michele Conforti, n. 10410

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 30 January 2026 10:52:42

Revocazione della sentenza d’appello per la scoperta di documenti sconosciuti: la dimostrazione della forza maggiore

il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 ha richiamato la giurisprudenza civile a tenore della quale "la richiesta...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Vincenzo Neri Rel. Michele Conforti, n. 10461

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top