Wednesday 27 August 2014 09:38:12

Provvedimenti Regionali  Giustizia e Affari Interni

Sospensione della licenza di un esercizio: il Questore gode di ampia discrezionalità nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TRGA Bolzano sentenza del 26.8.2014 n. 221

Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (più semplicemente: TULPS), “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (anche di questo TRGA) la sospensione della licenza di un esercizio ai sensi dell’art. 100 del TULPS ha la finalità non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire – attraverso la temporanea chiusura del locale – il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti (o chi si è in ogni caso reso protagonista di comportamenti criminosi e/o intollerabili) della circostanza che la loro presenza è stata rilevata dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi, ovvero il modificarsi della loro condotta. In altri termini, la misura della sospensione della licenza di un esercizio ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione, rispondendo alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente (cfr., ex multis, TRGA Bolzano, 22.8.2013, n. 282; 13.2.2013, n. 44; 30.1.2012, n. 37; TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 17.6.2011, n. 5399; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23.3.2011, n. 203; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8.6.2010, n. 13047). Al riguardo, l’autorità amministrativa titolare del potere di provvedere, ossia il Questore, gode di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della misura in esame sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità (cfr. TRGA Bolzano, 23.5.2012, n. 183; 30.1.2012, n. 37 e 29.9.2011, n. 323). In ragione di quanto appena detto, sotto il profilo motivazionale diviene sufficiente la mera rappresentazione della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ed evitare (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5.2.2010, n. 278).(...) Per quanto attiene, infine, alla censura di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, la stessa non ha pregio perché, come pacifico in giurisprudenza, il provvedimento di cui all’art. 100 del R.D. 18.6.1931, n. 773, ove, come nel caso di specie, sia disposto al fine di prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è di per sé assistito da ragioni d’urgenza che giustificano l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 9.7.2012, n. 3998; Sez. VI, 8.6.2009, n. 3468 e 21.5.2007, n. 2534; TRGA Bolzano 19.2.2014, n. 50 e 19.1.2011, n. 27; TAR Venezia, Sez. III, 23.3.2009, n. 742; TAR Milano, Sez. III, 14.2.2002, n. 557).

 

Testo integrale del Provvedimento
Apri Massimario G.A.R.I.

 

N. 00211/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00339/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2013, proposto daomissis, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferretti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, corso Italia, 30/A;

 

contro

Questore della Provincia di Bolzano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9; 

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano prot. n. 11- A/P.A.S.I./2013/178 di data 3.12.2013, notificato nella stessa data, con il quale sospendeva per giorni 10 (dieci) con effetto immediato, a decorrere dalla notifica del medesimo provvedimento, la licenza di esercizio per la gestione del Bar "* intestata al sig. Sergio Mosna.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore della Provincia di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Terenzio Del Gaudio;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

E’ impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Bolzano ha sospeso per il periodo di dieci giorni la licenza di esercizio per la gestione del Bar “*intestata al ricorrente, signor *

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Eccesso di potere - mancata motivazione del provvedimento impugnato;

2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio la Questura di Bolzano a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 28.5.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con l’impugnato provvedimento prot. n. 11- A/P.A.S.I./2013/178 dd. il Questore di Bolzano ha sospeso, ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18.6.1931, n. 773, la licenza di esercizio per la gestione del Bar “* intestata al ricorrente, signor Carlo Mosna.

Il suddetto provvedimento, come nello stesso dettagliatamente dato atto, è stato emanato perché:

- nella serata del 16.11.2013 perveniva al centralino del servizio d’emergenza 113 “una segnalazione di rissa in atto fra una decina di persone presso il Bar * locale ha recentemente cambiato la sua denominazione da New *) …;

- successivamente, “Alle ore 00.58 successive si presentavano presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Bolzano 3 cittadini italiani che si facevano medicare le ferite asseritamente riportate durante una rissa avvenuta verso le ore 22.30 precedenti in un bar di Bolzano. I tre, al termine delle cure venivano dimessi con prognosi, rispettivamente, di gg. 15 s.c. per policontusioni e corpo estraneo cornea occhio dx; gg. 5 per contusione periorbitaria dx e gg. 5 per policontusioni secondarie e percosse”;

- in base agli accertamenti svolti, è emerso che “l’episodio di violenza avvenuto in data 16.11.2013, pur essendosi sviluppato all’esterno, si è svolto tra avventori del locale ed è stato originato da tre pregiudicati che si trovavano nel Bar, dove stavano consumando alcolici ed ha presentato aspetti rilevanti e preoccupanti dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini in quanto si è protratto per alcuni minuti interessando anche la sede stradale, invasa dagli antagonisti, che hanno utilizzato anche sedie e tavolini del locale per colpirsi reciprocamente, tanto da costringere almeno un veicolo a fermarsi e ritornare indietro e provocando il danneggiamento di almeno un’altra autovettura e di suppellettili varie”;

- “nessun dipendente dell’esercizio pubblico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, pur avendo assistito all’episodio prima dell’intervento dell’equipaggio della Squadra Volante”;

- “il titolare della licenza di esercizio risulta affittuario della società * (omissis) la cui legale rappresentante era la precedente intestataria della licenza per la conduzione del locale, della quale egli era dipendente in qualità di aiuto barman sino al 31.3.2013, e che anch’egli affida la gestione del locale, anche negli orari maggiormente a rischio, al sig. (omissis), pluripregiudicato, come si è rilevato in occasione della rissa ed in seguito alle indagini effettuate dalla Squadra Mobile”.

Come altresì dato atto nell’impugnato provvedimento, la Squadra Mobile provvedeva, in riferimento a quanto accaduto in data 16.11.2013, ad inoltrare notizia di reato dd. 27.11.2013 alla competente autorità giudiziaria.

Un tanto illustrato, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (più semplicemente: TULPS), “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (anche di questo TRGA) la sospensione della licenza di un esercizio ai sensi dell’art. 100 del TULPS ha la finalità non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire – attraverso la temporanea chiusura del locale – il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti (o chi si è in ogni caso reso protagonista di comportamenti criminosi e/o intollerabili) della circostanza che la loro presenza è stata rilevata dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi, ovvero il modificarsi della loro condotta.

In altri termini, la misura della sospensione della licenza di un esercizio ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione, rispondendo alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente (cfr., ex multis, TRGA Bolzano, 22.8.2013, n. 282; 13.2.2013, n. 44; 30.1.2012, n. 37; TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 17.6.2011, n. 5399; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23.3.2011, n. 203; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8.6.2010, n. 13047).

Al riguardo, l’autorità amministrativa titolare del potere di provvedere, ossia il Questore, gode di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della misura in esame sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità (cfr. TRGA Bolzano, 23.5.2012, n. 183; 30.1.2012, n. 37 e 29.9.2011, n. 323).

In ragione di quanto appena detto, sotto il profilo motivazionale diviene sufficiente la mera rappresentazione della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ed evitare (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5.2.2010, n. 278).

Per quanto riguarda più specificamente il caso in esame, va osservato che il Questore ha decretato la sospensione della licenza d’esercizio reputando, in relazione al quadro complessivo appena illustrato, che l’esercizio pubblico in argomento costituisca un pericolo effettivo per la sicurezza dei cittadini, a causa “della presenza di pregiudicati e per l’atteggiamento gestionale” tenuto dal gestore e, in considerazione di un tanto, ha ravvisato la necessità di “porre freno ad una crescente situazione di pericolo effettivo per l’ordine pubblico e per la tranquillità dei cittadini, direttamente riconducibile all’attività del locale denominato Bar Dolce Vita Caffè”.

Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato poggi su circostanze concrete e che i fatti nello stesso rappresentati, da considerare ovviamente nel loro complesso, siano sufficienti a dare conto – ove posti a raffronto con il parametro di legittimità costituito dalla norma di legge di cui è stata data applicazione - della correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

In particolare, tali fatti attestano che il provvedimento di sospensione della licenza non si discosta dal suo modello legale, concretizzando adeguatamente - anche sotto il profilo motivazionale – il presupposto che – ai sensi di legge - ne giustifica l’adozione.

Infatti, la sospensione disposta dal Questore risponde pienamente alla finalità di attuare una misura di prevenzione in relazione alla possibilità di pericoli che possano minacciare i beni tutelati dalla legislazione di pubblica sicurezza, atteso peraltro che, come dato atto nel contestato provvedimento, dalle relazioni di servizio redatte dagli equipaggi della Squadra Volante (dd. 20.11.2013, 21.11.2013 e 28.11.2013) risulta che l’esercizio pubblico di cui trattasi “continua ad essere frequentato da pregiudicati”.

Per quanto attiene, infine, alla censura di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, la stessa non ha pregio perché, come pacifico in giurisprudenza, il provvedimento di cui all’art. 100 del R.D. 18.6.1931, n. 773, ove, come nel caso di specie, sia disposto al fine di prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è di per sé assistito da ragioni d’urgenza che giustificano l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 9.7.2012, n. 3998; Sez. VI, 8.6.2009, n. 3468 e 21.5.2007, n. 2534; TRGA Bolzano 19.2.2014, n. 50 e 19.1.2011, n. 27; TAR Venezia, Sez. III, 23.3.2009, n. 742; TAR Milano, Sez. III, 14.2.2002, n. 557).

Di un tanto è peraltro fatta espressa menzione nel provvedimento stesso.

In conclusione, il ricorso è infondato e, in quanto tale, va rigettato.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.

Spese compensate.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Margit Falk Ebner, Presidente FF

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Peter Michaeler, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

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