Sunday 01 March 2015 19:45:08

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Milleproroghe: in G.U il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione. Sintesi delle novità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo coordinato del decreto legge Milleproroghe con la legge di conversione n. 11/2015 - Dossier n. 198 del Servizio Studi Senato

In vigore dal 1.3.2015 la legge n. 11 del 27.2.2015 sulla proroga dei termini. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2015 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 192/2014 coordinato con la legge di conversione 27.2.2015, n. 11. Di seguito la sintesi: - Articolo 1, commi 1-5 Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni Il comma 1 si articola nelle lettere a) e b), le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a 'budget assunzionali' del 2008 e del 2009. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al 'budgetassunzionale' del 2014, I commi 3 e 4, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente. Il comma 5 dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013. Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca. - Articolo 1, comma 6 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province) Prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015. - Articolo 1, comma 7 (Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco) L’articolo 1, comma 7, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015. - Articolo 1, comma 8 (Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali) Proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia. - Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter (Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate) Le norme estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009. Si precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014. - Articolo 1, comma 9 (Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) Il comma 9 dell’articolo 1 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dalla legislazione vigente, limitatamente ai profili professionali specialistici. - Articolo 1, comma 10 (Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo) Riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006. - Articolo 1, comma 10-bis (Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera) Questo comma riguarda il personale della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più in particolare la sua progressione di carriera. Differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrino in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - Articolo 1, comma 11 (Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico) Il comma 11 dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. - Articolo 1, comma 11-bis (Parco nazionale dello Stelvio) Il comma 11-bis dell'articolo 1 prevede che, nelle more del trasferimento alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali relativamente alla guida del Parco Nazionale dello Stelvio, come previsto dall'articolo articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il termine dei mandati del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio sia prorogato dal 17 febbraio 2015 al 31 maggio 2015. Entro il predetto termine ad essi è consentito di svolgere le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio di gestione del Parco, fatte salve, esclusivamente, quelle di competenza dei revisori dei conti. - Articolo 1, comma 11-ter (Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali) Il comma 11-ter proroga fino al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Fondo in liquidazione coatta amministrativa). - Articolo 1, comma 12 (Progetto formativo presso gli uffici giudiziari) Il comma 12 dell'articolo 1, in relazione al quale non sono stati approvati emendamenti modificativi da parte dell'altro ramo del Parlamento, differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari - debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari. - Articolo 1, comma 12-bis (Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato) La disposizione prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione. - Articolo 1, comma 12-ter (Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile) La disposizione proroga al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile. - Articolo 1, comma 12-quater (Finanziamento dei partiti politici) Questo articolo proroga di sessanta giorni - per l’anno 2015 - i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici) In secondo luogo, proroga per l'anno 2015 - dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 - il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso alle agevolazioni fiscali. Infine prevede che fino al 31 dicembre 2015 - ai partiti politici che siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015 - si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro. Clicca su "Accedi al Provvedimento" per le altre novità.

 

Testo del Provvedimento

Dossier n. 198 Servizio Studi Senato - Nota di sintesi della legge n. 11 del 27.2.2015 in vigore dal 1.3.2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2015 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 192/2014 coordinato con la legge di conversione 27.2.2015, n. 11. Di seguito una sintesi degli articoli:

- Articolo 1, commi 1-5
Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni
Il comma 1 si articola nelle lettere a) e b), le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a 'budget assunzionali' del 2008 e del 2009.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al 'budgetassunzionale' del 2014.
I commi 3 e 4, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
Il comma 5 dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013. Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

- Articolo 1, comma 6
(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province)
Prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

- Articolo 1, comma 7
(Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco)
L’articolo 1, comma 7, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

- Articolo 1, comma 8
(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)
Proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

- Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter
(Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate)
Le norme estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009. Si precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.

- Articolo 1, comma 9
(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) Il comma 9 dell’articolo 1 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dalla legislazione vigente, limitatamente ai profili professionali specialistici.

- Articolo 1, comma 10
(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)
Riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006.

- Articolo 1, comma 10-bis
(Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera)
Questo comma riguarda il personale della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più in particolare la sua progressione di carriera.
Differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrino in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- Articolo 1, comma 11
(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico)
Il comma 11 dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

- Articolo 1, comma 11-bis
(Parco nazionale dello Stelvio)
Il comma 11-bis dell'articolo 1 prevede che, nelle more del trasferimento alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali relativamente alla guida del Parco Nazionale dello Stelvio, come previsto dall'articolo articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il termine dei mandati del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio sia prorogato dal 17 febbraio 2015 al 31 maggio 2015. Entro il predetto termine ad essi è consentito di svolgere le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio di gestione del Parco, fatte salve, esclusivamente, quelle di competenza dei revisori dei conti.

- Articolo 1, comma 11-ter
(Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)
Il comma 11-ter proroga fino al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Fondo in liquidazione coatta amministrativa).

- Articolo 1, comma 12
(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)
Il comma 12 dell'articolo 1, in relazione al quale non sono stati approvati emendamenti modificativi da parte dell'altro ramo del Parlamento, differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari - debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

- Articolo 1, comma 12-bis
(Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato)
La disposizione prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

- Articolo 1, comma 12-ter
(Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile)
La disposizione proroga al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

- Articolo 1, comma 12-quater
(Finanziamento dei partiti politici)
Questo articolo proroga di sessanta giorni - per l’anno 2015 - i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici)
In secondo luogo, proroga per l'anno 2015 - dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 - il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso alle agevolazioni fiscali.
Infine prevede che fino al 31 dicembre 2015 - ai partiti politici che siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015 - si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro.

- Articolo 2, comma 1, lett. a)
(Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR)
L’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge, in relazione al quale non sono state approvate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei TAR, relazione collegata alla soppressione dei tribunali amministrativi di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano).

- Articolo 2, comma 1, lett. b)
(Processo amministrativo digitale)
L’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge, in relazione al quale non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento, differisce - dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 - l’obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

- Articolo 2, comma 1-bis
(Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace)
La disposizione in esame riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace, posto sul loro territorio e del quale è prevista la soppressione.

- Articolo 2-bis
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)
L'articolo 2-bis prevede, per il 2015, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a séguito della riduzione di orario. L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

- Articolo 2-ter
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)
L'articolo sostituisce "due anni" in "quattro anni" la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

- Articolo 3, comma 1
(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)
Il comma 1 dell'articolo 3 novella l'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 16/2012, prorogando, dal 1° gennaio 2015, al 1° luglio 2016, il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). E’, altresì, prorogato, dal 1° luglio 2015, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. La Camera dei deputati ha sostituito il citato comma 5, indicando le medesime proroghe del testo vigente, ma, in luogo dell’indicazione della codifica MPEG-4, effettua un rinvio a tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). È inserito un nuovo quarto periodo, in base al quale per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi di adeguamento decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU. Infine, un nuovo quinto periodo, rinvia ad un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’individuazione delle codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate.

- Articolo 3, comma 2
(Credito d’imposta per la banda ultralarga)
Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga. In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora "disponibili" per l'intervento.

- Articolo 3, comma 3
(Divieto incroci proprietari TV/TLC-giornali)
Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

- Articolo 3, comma 3-bis
(Tariffe incentivanti impianti fotovoltaici in aree colpite da eventi calamitosi)
Il comma 3 bis dell'articolo 3 prevede che il termine entro il quale devono entrare in funzione gli impianti fotovoltaici al fine di essere ammessi a godere delle tariffe incentivanti, sia prorogato al 30 settembre 2015. Si tratta, in particolare degli impianti iscritti nel registro del Gse tali da rientrare nel volume degli incentivi previsti dal "Quinto Conto Energia", da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La proroga si riconnette all'attuazione dei programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, ed interviene sul termine disposto dal articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

- Articolo 3, commi 3-ter e 3-quater
(Gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas)
I commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 3, intervengono in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale.
Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20 per cento delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d’ambito, nei casi in cui gli enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (termini di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 in materia di criteri di gara e valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Il comma 3-quater proroga all'11 luglio 2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali, con riferimento agli ambiti del raggruppamento indicati nell'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale, escludendosi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 relativi agli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna sia situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- Articolo 3, commi 3-quinquies e 3-sexies
(Informazioni obbligatorie nel Mercato del gas naturale)
I commi 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 3, inseriti dalla Camera, intervengono in materia di determinazione dei periodi di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale.
Il comma 3-quinquies sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell’anno convenzionale, dunque prorogando la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015, quale periodo di riferimento ai fini dell’attestazione della quota di mercato all’ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale. Il comma 3-sexies modifica direttamente la disposizione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (c.d. “decreto stoccaggi”) che fissa le date dell’anno convenzionale per l’obbligo di attestazione della quota di mercato all’ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l’anno termico che decorre nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, e non più nel periodo tra il 1° aprile e il 31 marzo dell’anno successivo.

- Articolo 3, comma 3-septies
(Durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività)
Il comma 3-septies dispone un incremento da 60 a 115 milioni di euro, per il 2015, della misura del finanziamento per le proroghe - oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi - dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione "dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi".

- Articolo 3-bis
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese) L’articolo sospende fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia della norma (comma 7 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzia PMI).

- Articolo 4, comma 1
(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)
Proroga per l’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell’approvazione del bilancio di medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- Articolo 4, commi 2, 2-bis e 2-te
(Normativa antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ed in concorso con la SCIA)
Il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015 (modifica introdotta dalla Camera dei deputati, rispetto all'iniziale termine del 30 aprile 2015 del testo proposto dal Governo), del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere: con oltre 25 posti letto; esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012).
Il comma 2-bis differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività che risultavano già esistenti. Il comma 2-ter limita l’applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l’ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R..

- Articolo 4, comma 3
(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)
Proroga di un anno - ossia al 31 dicembre 2015 - il termine per l’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

- Articolo 4, comma 4
(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)
L’articolo 4, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

- Articolo 4, comma 5
(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province)
Il comma 5 dell’articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

- Articolo 4, comma 5-bis
(Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)
Il comma 5-bis reca alcune disposizioni di interesse per le province per l’anno 2015, relative alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l’anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

- Articolo 4, comma 5-ter
(Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica)
Il comma 5-ter provvede al riparto tra le province e le città metropolitane delle riduzioni di spesa corrente richieste a tali enti in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015.

- Articolo 4, comma 5-quater
(Riequilibrio finanziario enti locali)
Il comma 5-quater interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto consentendo, in determinati casi, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL.

- Articolo 4, comma 6
(Operazione strade sicure)
Il comma 6 dell’articolo 4 dispone la proroga al 31 marzo 2015 del piano di impiego operativo, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015.

- Articolo 4, comma 6-bis
(Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno)
Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

- Articolo 4, comma 6-ter
(Dichiarazioni sostitutive per stranieri non appartenenti all'Unione europea)
Questo comma - introdotto dalla Camera dei deputati - proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

- Articolo 5, comma 1
(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica)
L’articolo 5, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2015 il termine che i comuni con popolazione tra i 5.000 e 150.000 abitanti devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto «Destinazione Italia») - riguardante i progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell’EXPO 2015.

- Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter
(Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo)
Il comma 1-bis dell’articolo 5 proroga fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1-ter dell’articolo 5 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, è adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

- Articolo 6, comma 1
(Consiglio superiore della pubblica istruzione)
Il comma 1 dell’articolo 6 dispone, alla lettera b), la proroga, dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015, del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - che, in base al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - e, alla lettera a), la proroga (dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015) del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
A tal fine, modifica l’articolo 23-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- Articolo 6, comma 2
(Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia)
Il comma 2 dell’articolo 6 proroga (dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015) il termine per procedere alla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del 31 ottobre 2014) dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- Articolo 6, comma 2-bis
(Proroga della durata degli assegni di ricerca)
Il comma 2-bis dell’articolo 6 eleva (da quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia, comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

- Articolo 6, comma 3
(Disposizioni concernenti il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)
L’articolo 6, comma 3, lettera a), estende agli studenti iscritti nell’anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. La lettera b) del comma 3 estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali adesaurimento di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

- Articolo 6, commi 4 e 5
(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
Il comma 4 dell’articolo 6 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l’affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall’articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Al contempo, dispone che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Il comma 5 dell’articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l’affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- Articolo 6, comma 5-bis
(Proroga della durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali). Il comma 5-bis dell’articolo 6 differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all’articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

- Articolo 6, comma 6
(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)
Il comma 6 dell’articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con decreto del Direttore generale 13 luglio 2011.

- Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter
(Collaboratori scolastici)
Il comma 6-bis dell’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Il comma 6-ter dell’articolo 6 prevede l’attivazione, da parte del Governo, di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis.

- Articolo 7, comma 1
(Requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)
L’articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, posti dall'Accordo sancito il 16 dicembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il D.M. 12 aprile 2012("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

- Articolo 7, commi 2 e 2-bis
(Associazione della Croce Rossa italiana)
Il comma 2 ed il comma 2-bis - quest'ultimo introdotto dalla Camera - modificano la disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.
Il comma 2, lettere da a) a g) e lettere h) ed i)) il differimento di alcuni termini temporali, tra cui il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione (prevista dal citato D.Lgs. n. 178 come Associazione di diritto privato).
la lettera g-bis) del comma 2, lettera inserita dalla Camera - che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applichi una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, sia in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore.
Il comma 2-bis - inserito dalla Camera - prevede che le norme straordinarie di cui all'art. 1, commi da 425 a 429, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, sulle procedure di mobilità inerenti al personale delle città metropolitane e delle province, si applichino anche per il personale dell'Associazione in esame.

- Articolo 7, comma 3
(Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco)
L’articolo 7, comma 3, proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

- Articolo 7, comma 4
(Tariffe massime da corrispondere alle strutture sanitarie)
L’articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal D.M. 18 ottobre 2012 per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale.

- Articolo 7, comma 4-bis
(Formato elettronico delle prescrizioni mediche)
Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - modifica la disciplina transitoria relativa alla graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale.
In base alla normativa vigente (di cui all'art. 13, commi da 1 a 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), le regioni e le province autonome provvedono alla graduale sostituzione summenzionata in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all’80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015. La novella di cui al presente comma 4-bisdifferisce dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'elevamento dall'80 al 90 per cento.

- Articolo 7, comma 4-ter
(Contributo in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia dell'Università "La Sapienza")
Il comma 4-ter - inserito dalla Camera - dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Università "La Sapienza" di Roma.

- Articolo 7, comma 4-quater
(Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia)
Il comma 4-quater - inserito dalla Camera - introduce una deroga temporanea, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

- Articolo 8, comma 1
(Contrasto alla pratica di servizio abusivo di taxi e NCC)
Il comma 1 dell’articolo 8 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- Articolo 8, comma 2
(Proroga dei termini per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo “sblocca cantieri”)
Il comma 2 dell’articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, proroga le scadenze contemplate dal decreto-legge 133/2014 per la cantierabilità e l’appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall’art. 3 del medesimo decreto.

- Articolo 8, commi 3 e 3-bis
(Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)
Il comma 3 dell’articolo 8 proroga fino al 31 dicembre 2016, la disciplina che consente la corresponsione, in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
Il comma 3-bis che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva l’anticipazione predetta, al 20 per cento dell'importo contrattuale.

- Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater
(Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture)
I commi, 3-ter e 3-quater che fissano, al 1° settembre 2015, l’entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- Articolo 8, comma 4
(Accessi su strade affidate alla gestione dell’ANAS S.p.A.)
Il comma 4 dell’articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all’ANAS S.p.A. ai fini dell’autorizzazione all’apertura di nuovi accessi.

- Articolo 8, comma 5
(Revisione delle macchine agricole)
Il comma 5 dell’articolo 8 differisce di sei mesi il termine per l’emanazione di un decreto ministeriale che introduca l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione ed il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione.

- Articolo 8, comma 5-bis
(Abilitazione all'uso delle macchine agricole)
Il comma 5-bis differisce dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, obbligo disposto dall'Accordo, sancito il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione".

- Articolo 8, comma 6
(Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)
L’articolo 8, comma 6 in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

- Articolo 8, comma 7
(Contratti di programma aeroportuali)
Il comma 7 dell'articolo 8 proroga il termine per l’approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale degli scali aeroportuali di interesse nazionale; il nuovo termine è fissato a centottanta giorni, in luogo di sessanta, dall'entrata in vigore (11 novembre 2014) della legge di conversione del decreto-legge 133/2014, di cui è novellato l’articolo 1, comma 11.

- Articolo 8, commi 8 e 9
(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)
Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine contenuto nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Il comma 9 apporta una conseguente modifica al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) ma la proroga non è disposta fino alla medesima data del 30 giugno 2015, bensì fino al 31 dicembre 2015; tuttavia, a seguito dell’emendamento approvato dalla Camera dei deputati, le due proroghe verrebbero allineate.

- Articolo 8, comma 10
(Revisione delle concessioni autostradali)
Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 133/2014 - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

- Articolo 8, comma 10-bis
(Sospensione esecuzione sfratti)
Il comma 10-bis dell'articolo 8, consente al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse.

- Articolo 9, comma 1
(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)
Il comma 1 dell’articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

- Articolo 9, comma 2
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)
Il comma 2 dell’articolo 9, proroga al 30 giugno 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Il testo originario del decreto prevedeva una proroga al 28 febbraio 2015.

- Articolo 9, comma 3
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
Il comma 3 dell’articolo 9, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; ciò al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.
Relativamente alle sanzioni, viene specificato alla lettera c), che quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015 (il testo originario prevedeva una decorrenza dal 1° febbraio 2015), e, alla lettera b) che le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.

- Articolo 9, comma 4
(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
Il comma 4 dell’articolo 9, proroga al 30 settembre 2015 il termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

- Articolo 9, comma 4-bis
(Parco tecnologico di stoccaggio radioattivo)
Aumento da 60 a 120 giorni il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell’ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

- Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater
(Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti nella Regione Campania)
I commi 4-ter e 4-quater, differiscono al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province. Il differimento, come specificato dal comma 4-quater, è disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

- Articolo 9, comma 4-quinquies
(Situazione emergenziale stabilimento Stoppani a Cogoleto - GE)
Il comma 4-quinquies, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

- Articolo 9-bis
(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata )
L'articolo 9-bis, prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto. Si precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l’originaria scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono stati nominati i membri della Commissione e disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

- Articolo 10, comma 1
(Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)
Il comma 1 dell’articolo 10 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

- Articolo 10, comma 2
(Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi)
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – finalizzato alla determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.

- Articolo 10, comma 3
(Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che, qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 170 del 2004, che dispone che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti determinati requisiti è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che dispone per alcune fattispecie la non applicazione della disciplina della revocatoria nell'ambito delle procedure fallimentari.

- Articolo 10, comma 4
(Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR)
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge n. 91 del 2014, entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFMD).

- Articolo 10, comma 4-bis
(Attività creditizia delle cosiddette "casse peota")
Il comma 4-bis proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 176, della legge n. 147 del 2013, relativo allo svolgimento dell’attività delle società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, ai sensi dell’articolo 112, comma 7, del Testo unico bancario.

- Articolo 10, comma 5
(Riduzione dell’importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)
Proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

- Articolo 10, comma 6
(Contenimento della spesa per l’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni)
Questo comma proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La disposizione richiamata limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

- Articolo 10, comma 7
(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)
Proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

- Articolo 10, comma 7-bis
(Patto verticale incentivato)
Il comma 7-bis interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell’ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato.

- Articolo 10, comma 8
(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa)
Si differisce al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale è operante la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

- Articolo 10, comma 8-bis
(Adempimenti IVA per i contribuenti)
Il comma 8-bis, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno, e quindi al momento della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il 2016, le semplificazioni in materia di detta imposta previste dall’articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e relative all’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

- Articolo 10, comma 9
(Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)
Il comma 9 dell’articolo 10 reca modifiche in merito alle risorse da utilizzare - con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - ai fini dell'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 e dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013.
Si prevede infatti:
1.di utilizzare, per la copertura degli oneri derivanti dalla sterilizzazione dell’aumento di accisa, ai fini di detta clausola di salvaguardia, una quota delle maggiori entrate rinvenienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014;
2.che, nel caso in cui l’andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si riattivi una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, attraverso aumenti degli acconti IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016;
3.l'abrogazione del comma 2 del DM del 30 novembre 2013, il quale stabiliva che un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli avrebbe introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tali da determinare l'acquisizione di maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

- Articolo 10, commi 10 e 11
(Proroga di termini di natura contabile)
Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

- Articolo 10, comma 11-bis
(Imposta municipale secondaria)
Il comma 11-bis, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

- Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater
(Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)
I commi 11-ter e 11-quater dispongono la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012).

- Articolo 10, comma 12
(Ferrovie dello Stato S.p.a)
Il comma 12 dell’articolo 10 integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'art. 20 del decreto-legge 66/2014 che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015.

- Articolo 10, comma 12-bis
(Proroga del finanziamento delle attività di CONSIP per il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA)
La norma dispone l’utilizzo, anche per l’anno 2015, di una quota delle entrate – nel medesimo limite di 5 milioni di euro, già fissato per il 2014 – derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). L’utilizzo di tali risorse è concesso per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012. A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

- Articolo 10, commi 12-ter, 12-quater
(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale)
I commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014), posticipandone l'entrata in vigore.

- Articolo 10, comma 12-quinquies
(Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari)
La disposizione in commento consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell'interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

- Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)
Il comma 12-sexies dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n.184 del 2009.
Il comma 12-septies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai

 

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