Sunday 03 December 2017 09:59:19
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 1.12.2017
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 1 dicembre 2017 ha affermato che “La «configurazione strutturale» degli uffici ‒ ossia l’indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle piante organiche ‒ è una funzione alla quale l’amministrazione provvede mediante atti organizzativi generali, anche di natura normativa, espressione di attività autoritativa, i quali, rispetto agli atti di bassa organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, assumono il ruolo di «atti presupposti».
Per una scelta legislativa posta a base della riforma del pubblico impiego, gli atti che si collocano al di sotto della configurazione strutturale dei pubblici uffici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono sindacabili dal giudice civile.
In linea con i precetti degli art. 103 e 113 della Costituzionale (ispirati al principio di effettività della tutela), gli «atti presupposti» possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo, poiché l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente l’eventualità della contemporanea pendenza del giudizio amministrativo sull'atto presupposto e del giudizio ordinario sulle determinazioni conseguenti dell’Amministrazione, che può coinvolgere l'atto presupposto ai fini della disapplicazione, escludendo la necessità di sospendere il processo dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, per l’orientamento delle Sezioni Unite (di cui il Collegio prende atto), la giurisdizione del giudice amministrativo si radica nei soli casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro, perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei lavoratori può essere eliminato non già dalla disapplicazione, ma dall’annullamento del provvedimento amministrativo.
Sussiste invece la giurisdizione del giudice civile quando il giudizio investe direttamente quelli che, per una scelta legislativa, vanno qualificati come atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono atti presupposti.
Per la sopra richiamata giurisprudenza, il dipendente, che risente degli effetti di un atto amministrativo, non può scegliere se rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro, previa disapplicazione dell’atto presupposto.”
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