Sunday 06 July 2014 08:15:35

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Indennità di supercampagna: l'indennità non va riconosciuta a tutto il personale militare, ma soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Sez. I bis del 26.6.2014

Nella controversia in esame i ricorrenti sottufficiali hanno chiesto la corresponsione della indennità di supercampagna che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tale indennità percepiscono. Il tutto in analogia con quanto previsto dall’art. 5, co. 9, del D.P.R. 394/95. Il TAR ha rigettato il ricorso precisando che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche molto recente, non e' possibile la corresponsione della indennità cd. di supercampagna prevista dal DPR n. 360/1996 (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. I bis,15 maggio 2014 n. 5143; 16 aprile 2014 n. 4101; 17 febbraio 2014 n. 1903) al di fuori dai casi previsti. Tale indennità, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR n. 360/1996, spetta al personale applicato alle strutture individuate con decreto del Ministero della Difesa che devono mantenere un costante livello operativo ed addestrativo. Sostengono i ricorrenti che l’attività da loro svolta è omologa a quella di altri reparti cui è riconosciuta la predetta indennità impiegati nella stessa aera aeroportuale. In particolare, fanno riferimento al 155° Gruppo Volo Piacenza, in forza al 50° Stormo di Piacenza come pure la 115^ Squadriglia radar Remota di Capo Mele, cui essi appartengono. Nel ricorso prospettano pertanto essenzialmente tale circostanza e richiamano una norma contenuta nel provvedimento di concertazione delle Forze Armate del 20.7.1995, in particolare l’art. 5, comma 9, del DPR n. 394/95 “L'indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni” . In realtà, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il successivo DPR n. 360/1996, che ha disciplinato concretamente l’indennità di supercampagna prevista dall’art. 3 della legge n. 78/83, attribuisce un ulteriore aumento percentuale all’indennità operativa di base (cosiddetta di campagna) solo al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento che comunque devono essere comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministero della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa di concerto con il Ministero del Tesoro. L’Amministrazione, nell’individuazione di tale personale esercita un potere discrezionale sorretto da una specifica istruttoria che tende ad individuare le organizzazioni militari che hanno le caratteristiche e la priorità per lo stesso riconoscimento. Il personale che rientra nelle medesime strutture ha dunque diritto alla maggiorazione prevista, ferma restando la distinzione tra l’indennità di supercampagna e la più generale indennità di campagna (ciascuna di esse ha peraltro diversa fonte normativa e forme autonome di applicazione). Pertanto, l’indennità di supercampagna non può essere invocata dal personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata. A tale personale spetta invece l’indennità di campagna. In altre parole, l'indennità di supercampagna non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo. L'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità. Nel caso di specie, d’altra parte, non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata. Non emerge infatti alcun supporto normativo per consentire l'estensione dell'indennità di supercampagna a personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 10828/2013). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale *del 2003, proposto *****

contro

Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell’Aeronautica, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, 

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire, a far data dall'anno 1997, l'indennità operativa di Super Campagna nella misura percentuale del 135 % sino a luglio 2002 e nella misura percentuale del 150 % al luglio 2002 in avanti (provvedimento di concertazione del 14 maggio 2002), così come previsto dalla circolare Comando 1 Regione Aerea - Direzione Territoriale di Amministrazione n. 73/2001, prot. n. TRI-840/2319 di data 11.5.2001, che fa seguito alla circolare n. 64/01 datata 24.4.2001.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

visti i decreti decisori n. 13945 del 13 giugno 2013 e n. 422 del 14 gennaio 2014;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio, all’epoca del ricorso, presso la 115^ Squadriglia Radar Remota di Capo Mele (SV), che è in forza al 50° stormo di Piacenza.

Essi sostengono che, poiché presso tale Stormo, è inquadrato il 155° Gruppo Volo Piacenza, che percepisce l’indennità operativa di “ super campagna” a far data dal 1997, anche loro ne avrebbero diritto.

Con il ricorso proposto e notificato il 20 febbraio 2003, pertanto, gli epigrafati sottufficiali hanno chiesto la corresponsione della suddetta indennità, che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tale indennità percepiscono.

Il tutto in analogia con quanto previsto dall’art. 5, co. 9, del D.P.R. 394/95.

2. Incardinatosi il ricorso e costituitasi l’Amministrazione, con decreto decisorio n. 13945 del 13 giugno 2013 il ricorso è stato dichiarato perento; a seguito di opposizione il decreto è stato revocato, in favore di tutti i ricorrenti originari, dal decreto n. 422 del 14 gennaio 2014.

3. Alla udienza pubblica del 20 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Sul punto la costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche molto recente, ha ritenuto non possibile la corresponsione della indennità cd. di supercampagna prevista dal DPR n. 360/1996 (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. I bis,15 maggio 2014 n. 5143; 16 aprile 2014 n. 4101; 17 febbraio 2014 n. 1903) al di fuori dai casi previsti.

Tale indennità, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR n. 360/1996, spetta al personale applicato alle strutture individuate con decreto del Ministero della Difesa che devono mantenere un costante livello operativo ed addestrativo.

Sostengono i ricorrenti che l’attività da loro svolta è omologa a quella di altri reparti cui è riconosciuta la predetta indennità impiegati nella stessa aera aeroportuale. In particolare, fanno riferimento al 155° Gruppo Volo Piacenza, in forza al 50° Stormo di Piacenza come pure la 115^ Squadriglia radar Remota di Capo Mele, cui essi appartengono.

Nel ricorso prospettano pertanto essenzialmente tale circostanza e richiamano una norma contenuta nel provvedimento di concertazione delle Forze Armate del 20.7.1995, in particolare l’art. 5, comma 9, del DPR n. 394/95 “L'indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni” .

In realtà, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il successivo DPR n. 360/1996, che ha disciplinato concretamente l’indennità di supercampagna prevista dall’art. 3 della legge n. 78/83, attribuisce un ulteriore aumento percentuale all’indennità operativa di base (cosiddetta di campagna) solo al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento che comunque devono essere comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministero della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa di concerto con il Ministero del Tesoro.

L’Amministrazione, nell’individuazione di tale personale esercita un potere discrezionale sorretto da una specifica istruttoria che tende ad individuare le organizzazioni militari che hanno le caratteristiche e la priorità per lo stesso riconoscimento.

Il personale che rientra nelle medesime strutture ha dunque diritto alla maggiorazione prevista, ferma restando la distinzione tra l’indennità di supercampagna e la più generale indennità di campagna (ciascuna di esse ha peraltro diversa fonte normativa e forme autonome di applicazione).

Pertanto, l’indennità di supercampagna non può essere invocata dal personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata. A tale personale spetta invece l’indennità di campagna.

In altre parole, l'indennità di supercampagna non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo. L'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità.

Nel caso di specie, d’altra parte, non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata. Non emerge infatti alcun supporto normativo per consentire l'estensione dell'indennità di supercampagna a personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 10828/2013).

5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in parti uguali, al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata Amministrazione nella complessiva misura di euro 2000,00(duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Carlo Taglienti, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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