Monday 12 September 2016 18:42:23

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Usi Civici: la giurisdizione commissariale

segnalazione dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17879 del 9.9.2016

Si segnala l'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Unite Num. 17879 pubblicata il 9.9.2016 che decidendo su un ricorso preventivo di giurisdizione precisa che "Del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte nella requisitoria scritta del PG in atti, che traggono spunto dalla lettera della legge — art 29 legge 1766 del 1927 — per la riaffermazione della giurisdizione del Commissario degli Usi Civici in ordine a tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli , di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio ( citata Cass. 9829/2014) . Degno di adesione è anche l'ulteriore svolgimento argomentativo contenuto nella requisitoria sopra citata, allorché sottolinea che la domanda tendente a far dichiarare la inidoneità della istruttoria demaniale amministrativa ad incidere sulla determinazione della qualitas soli comporta, in caso di rigetto, una pronuncia affermativa della esistenza dei diritti di uso civico, mentre la domanda concernente la questione della natura del demanio collettivo — se comunale o frazionale- e quella relativa all'ente legittimato a gestirlo, attengono alla determinazione della natura e della estensione di tali diritti, dovendosi quest'ultima nozione intendere non solo in senso spaziale — vale a dire riferita all'ambito territoriale in cui tali diritti operano- ma anche soggettivo, in quanto l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione, costituisce il coronario della natura, comunale o frazionale, dei diritti stessi." Per continuare la lettura scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 27572/14) proposto da:

Comune di Vagli Di Sotto ( c.f.: 00398720466);

in persona del sindaco pro tempore sig. Mario Puglia; autorizzato con delibera della

Giunta Comunale n.59 del 9 luglio 2014; rappresentato e difeso , giusta procura

estesa in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Carlo Pucci; con domicilio eletto presso lo

studio di quest'ultimo in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n.9

- ricorrente -

contro

- Regione TOSCANA ( c.f.: 01386030488)

12.3111 6

Civile Ord. Sez. U Num. 17879 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 09/09/2016

In persona del Presidente pro tempore dr. Enrico Rossi; rappresentata e difesa

dall'avv. Enrico Baldi, in forza di procura estesa in foglio allegato al

controricorso; con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale

Mosca, in Roma, corso Italia n. 102

- Controricorrente-

nonchØ nei confronti di

Nuova A.S.B.U.C. di Vagli di Sotto e, limitatamente alla Frazione di

Ami, di Stazzema (c.f.: 02061970469)

Italo PELLICCI

Parti intimate

***A**

Regolamento preventivo di giurisdizione relativo al proc. r.g. 15/2013

innanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio,

l'Umbria e la Toscana

udito l'avv. Pietro Carlo Pucci per il Comune di Vagli di Sotto e l'avv. Mosca , con

delega dell'avv. Enrico Baldi, per la Regione Toscana

udito il Sostituto Procuratore Generale dr. Tommaso Basile che si Ł riportato alle

conclusioni scritte redatte dall'Avvocato Generale dr. Umberto Apice, il quale ha

chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Commissario degli Usi Civili del

Lazio, Toscana ed Umbria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 — Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, l'Umbria e la

Toscana, con decisione n. 12 del 2012, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione

nell'ambito del proc. r.g. 48/2007, relativo ad una controversia insorta tra 141

cittadini residenti in Vagli di Sotto ed il detto Comune , da un lato, e la Regione

Toscana e la nuova ASBUC del Comune di Vagli di Sotto e - limitatamente alla

frazione di Ami- di Stazzema, originata dalla opposizione, presentata nel 2007 

avverso le risultanze dell'istruttoria demaniale amministrativa affidata all'arch Saratti

dalla Regione Toscana , giusta delibera di giunta n 12447 del 1993; a sostegno della

pronuncia il Commissario rilevò che la propria funzione giurisdizionale non poteva

sovrapporsi per intero — a mo' di "generale controversia demaniale"- all'azione

amministrativa della Regione, alla quale spettava il compito di effettuare le verifiche

generali sul territorio mentre alla giurisdizione commissariale pertinevano singoli

atti di accertamento nell'ambito di opposizioni a singole verifiche amministrative

2 - Peraltro il Commissario, nell'ambito della motivazione, aveva formulato delle

ampie considerazioni in merito alla condivisibilità ( tranne che per quanto

riguardava le enfiteusi sul territorio comunale) degli accertamenti storico-giuridici,

ordinati dalla Regione e redatti dall'architetto Saratfi e poi integrati dai proff

Petronio e Masi, dai quali sarebbe emersa la forte presunzione della qualità

demaniale di terreni iscritti ab antiquo in capo al Comune

3 — II 21 giugno 2013 il Presidente della Nuova ASBUC comunale di Vagli di

Sotto e, limitatamente alla frazione di Ami, di Stazzema, fece pubblicare un avviso

diretto ai residenti di Vagli di Sotto e di Ami con il quale si rendeva noto che la

Regione Toscana aveva approvato il contenuto della ricerca condotta dal perito

istruttore demaniale dr Monaci ( titolata "ricerca sulla consistenza delle terre di

demanio civico di Vagli di Sotto ed Arni. Interpretazione delle risultanze della

sentenza del Commissario per gli Usi Civici di Roma n.12/12...omissis...redatta a

parziale modifica della Istruttoria Saratti e successive integrazioni ed

interpretazioni") e che sarebbero stati a disposizione di tutti gli utenti i documenti

in essa contenuti, rappresentati dalla relazione stessa nonchØ da due mappe

illustranti: a - appezzamenti interessati da procedure di alienazione ed antichi

toponimi"; b — terreni di demanio civico. Con tale istruttoria venivano attribuite al

demanio collettivo le particelle che nel catasto di impianto del primo decennio del

1900 erano intestate al Comune di Vagli di Sotto.

4 — Italo Pellicci, quale cittadino della frazione di Roggio del Comune di Vagli di

Sotto, propose opposizione avverso la istruttoria demaniale del dr Monaci e chiese

che il Commissario per gli Usi civici accertasse che la relazione in questione era

lesiva delle prerogative funzionali della giurisdizione commissariale — laddove

l'istruttore demaniale aveva attribuito alla sentenza n 12/12 una natura dichiarativa

circa la valutabilità dei precedenti accertamenti del perito regionale e da essa aveva

preso le mosse, interpretandola- e che dichiarasse la inidoneità della stessa a

determinare alcun effetto preclusivo in ordine all'accertamento della qualitas soli ;

chiese inoltre che fosse accertato e dichiarato, nell'esercizio delle proprie funzioni

giurisdizionali, ex art 29, comma 1°, della legge 1766 del 1927, la inclusione nel

demanio civico della Collettività frazionale di Roggio di alcuni terreni descritti nella

perizia Monaci come demanio civico del Comune di Vagli di Sotto , nonchØ la

spettanza esclusiva alla Collettività frazionale di Roggio di esprimere gli organi di

gestione del demanio civico appartenente a tale comunità.

5 — La Regione Toscana si oppose all'accoglimento dell'opposizione , da un lato

ritenendola inammissibile in quanto rivolta contro la relazione Monaci, atteso che la

stessa sarebbe stata un mero approfondimento della relazione Saratti, pubblicata

senza successive opposizioni nel 1995 mediante affissione all'albo pretorio

(eccezione contestata dal Comune in forza della natura meramente interna della

prima relazione istruttoria e della constatazione che il termine di 30 giorni previsto

dall'art 15 del regolamento di esecuzione riguarderebbe solo la sistemazione delle

occupazioni abusive o il progetto di liquidazione degli usi civici su terre di proprietà

privata ), dall'altro mettendo in rilievo il compiuto iter amministrativo per la

comunicazione ai soggetti interessati della relazione Monaci, secondo quanto

prescritto dagli artt 15 e 30 del regio decreto n. 332 del 1928

6 — I ,a Nuova ASBUC di Vagli di Sotto — e, limitatamente alla frazione di Ami, di

Stazzema-, insistette per la declaratoria di inammissibilità della opposizione , per la 

intangibilità delle risultanze dell'istruttoria demaniale del perito Saratti ( contro tale

affermazione il Comune osservò che il trasferimento dei poteri di accertamento

degli usi civici dal Commissario alle Regioni, non toglieva però che quest'ultimo

fosse competente a decidere sulle opposizioni proposte dopo la pubblicazione di

una verifica demaniale amministrativa ), osservando altresì di essere l'unico ente

esponenziale della popolazione del Comune e contestando la rappresentatività

dell'ente territoriale maggiore.

7 — Si costituì anche il Comune di Vagli di Sotto concluse affinchŁ, previa

disapplicazione delle delibere regionali e dell'istruttoria demaniale del dott Monaci,

si dichiarasse la spettanza ad esso deducente del potere di gestire le terre oggetto di

accertamento.

8 — Poste tali premesse, il Comune di Vagli Di Sotto, rilevata l'esistenza di una

contestazione sulla sussistenza di una potestas judicandi in capo al Commissario, ha

proposto regolamento preventivo di giurisdizione, evidenziando le contiguità

argomentarive tra la sentenza commissariale n. 12 del 2012 poste a base della

declinatoria della propria giurisdizione, e il giudizio intrapreso successivamente,

argomentando che, se difetto di giurisdizione doveva dirsi accertato in quella

situazione, quella soluzione avrebbe potuto essere applicata nell'attuale

controversia. In contrario il Comune ha osservato che poteva dubitarsi

dell'esistenza di una disposizione dalla quale potesse dedursi che la contestazione di

una verifica demaniale debba limitarsi, perchØ insorga la giurisdizione del

Commissario, ad alcune delle terre in essa considerate e non possa, in alcuni casi,

riguardare la totalità del territorio comunale sottoposto ad accertamento.

8 — La Regione Toscana, con controricorso, ha concluso perchØ sia negata la

giurisdizione commissariale; sia la Regione che la ASBUC hanno infine insistito

perchØ venisse accertata la legittimità della costituzione di un'unica ASBUC — il cui

potere di gestione avrebbe riguardato non tanto l'intero territorio comunale, quanto 

le terre che storicamente appartenevano alla popolazione di Vagli Di Sotto ed

all'attualità ricadevano nell'amministrazione di due distinti Comuni — quello di Vagli

di sotto e quello di Stazzema-.

9 — Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte,

conducenti all'affermazione della giurisdizione Commissariale; per il Comune

ricorrente Ł stata depositata memoria ex art 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

51- Del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte nella requisitoria scritta

del PG in atti, che traggono spunto dalla lettera della legge — art 29 legge 1766 del

1927 — per la riaffermazione della giurisdizione del Commissario degli Usi Civici in

ordine a tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del

suolo, nonchØ quando venga in evidenza una questione che presupponga la

necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli , di un

accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del

giudizio ( Ł citata Cass. 9829/2014) . Degno di adesione Ł anche l'ulteriore

svolgimento argomentativo contenuto nella requisitoria sopra citata, allorchŁ

sottolinea che la domanda tendente a far dichiarare la inidoneità della istruttoria

demaniale amministrativa ad incidere sulla determinazione della qualitas soli

comporta, in caso di rigetto, una pronuncia affermativa della esistenza dei diritti di

uso civico, mentre la domanda concernente la questione della natura del demanio

collettivo — se comunale o frazionale- e quella relativa all'ente legittimato a

gestiorlo, attengono alla determinazione della natura e della estensione di tali diritti,

dovendosi quest'ultima nozione intendere non solo in senso spaziale — vale a dire

riferita all'ambito territoriale in cui tali diritti operano- ma anche soggettivo, in

quanto l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione, costituisce il coronario

della natura, comunale o frazionale, dei diritti stessi.

5 2 — A tali osservazioni vanno aggiunte — in senso confermativo- le seguenti

ulteriori considerazioni.

5 2.1 - Nessun rilievo deve attribuirsi alla sentenza n. 12/2012 del Commissario,

al fine di rinvenire una contiguità argon -ientativa tra quanto in essa affermato in

merito alla affidabilità della precedente verifica istruttoria, ed una pretesa

immutabilità di decisuna in merito all'esistenza di un diritto di uso civico, in quanto

tali statuizioni, contenute in una sentenza declinatoria della giurisdizione, non sono

idonee a stabilizzarsi in un giudicato.

§ 2.2 - La tempestività della impugnazione della istruttoria demaniale regionale

Monaci — l'unica oggetto di contenzioso- oltre a non esser messa in dubbio dalle

parti contro ricorrenti, riguarda la sussistenza di una potestas deddendi che però si

pone all'interno della giurisdizione, costituendo oggetto di verifica assieme al

merito; del pari irrilevanti appaiono la sorte e l'influenza sulla giurisdizione della

precedente istruttoria , in quanto la stessa Ł stata abbandonata esplicitamente dalla

stessa Regione che pure l'aveva promossa.

§ 2.3 - Il punto centrale del regolamento Ł costituito dal limite esterno della

giurisdizione commissariale laddove l'accertamento che si va a chiedere al

Commissario riguardi non già singoli beni oggetto di contenzioso bensì la

sussistenza di diritti collettivi su un intero territorio: sul punto osserva il Collegio

che il trasferimento delle funzioni accertative dal Commissario alle Regioni per

effetto della legge regionale del 1977, non distingue per ambiti territoriali,

incentrando il residuo potere — giurisdizionale — del Commissario, sulla sussistenza

di un contenzioso — che, nella fattispecie, pure nessuno nega — circa la sussistenza

di diritti civici su proprietà private o di diritti delle collettività organizzate su un

determinato territorio.

52.4 - La esorbitanza dei poteri del Commissario rispetto alle attribuzioni

giurisdizionali che la modifica della Costituzione gli ha riconosciuto non può essere 

affermata per il sol fatto che vi sia stata una istruttoria amministrativa e che questa

sia divenuta definitiva, dal momento che proprio la situazione venutasi a creare

dimostra che un accertamento "sulla carta" ha lasciato irrisolte numerose questioni

"interne" alla giurisdizione commissariale, quali quelle attinenti alla rappresentanza

gestionale dei vari organi rappresentativi delle collettività -Nuova ASBUC e

Comune- e quelle relative agli eventuali stati usurpativi pregressi

§ 2.5 - Non si tratta dunque, come si espresse il commissario nella decisione 12

del 2012, di istituire una forma di controllo giurisdizionale generalizzato sulle

istruttorie regionali bensì di valutare la congruenza delle stesse alle singole

situazioni : tale statuizione Ł di immediata evidenza allorchŁ Ł il singolo civis— come

nel caso in esame- a proporre opposizione e quando nelle conclusioni oggetto di

opposizione si chieda, tra le altre pronunce - l'accertamento della natura demaniale

civica solo di alcuni terreni — quelli descritti ai foll 61-67 della relazione istruttoria

Monaci-

§ 2.6 - Neppure potrebbe dubitarsi della giurisdizione commissariale

relativamente alla domanda di accertamento, in capo alla collettività frazionale, del

potere di gestione del demanio collettivo di Vagli di Sotto : la domanda infatti deve

essere interpretata quale richiesta di verifica della legittimazione dell'ASBUC, - nella

concorrente prospettazione di una legittimazione della comunità frazionale di

Roggio : dunque ponendosi, nell'ambito di un già sorto conflitto sulla qualitas soli,

come verifica dei presupposti della domanda.

5 2.7 - La eccepita insuscettibilità delle verifica demaniale ad essere oggetto di

impugnazione — ( foll 6/7 del controricorso della Regione) in quanto atto interno,

non incide sulla giurisdizione quanto sull'individuazione dell'oggetto del sindacato,

tanto Ł vero che la stessa Regione ammette il controllo sulla perizia demaniale

innanzi al Commissario, limitandosi ad affermare che il principio però non si 

attaglierebbe alla fattispecie per la "saldatura" tra la perizia Monaci con la perizia

Saratti , non opposta ( sentenza 16124/2012)

5 3 — Va dunque dichiarata la giurisdizione commissariale; la particolarità della

vicenda processuale e i dubbi interpretativi ai quali hanno dato origine le precedenti

pronunce commissariali , costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la

compensazione delle spese.

La Corte

Decidendo sul ricorso preventivo di giurisdizione, afferma la giurisdizione del

Commissario per la liquidazione degli usi civici e compensa le spese

Così deciso in Roma il 3 maggio 2016 nella camera i consiglio delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione

 

 

 

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