Sunday 19 July 2015 14:08:29

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Incarichi dirigenziali, concorsi e mobilità: il parere della Corte dei Conti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte Corte Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte del 13.7.2015 n. 113

Il Sindaco del Comune di Omegna (VCO), premesso il riferimento all’art. 1, comma 424, della Legge di stabilità per il 2015, ha chiesto se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, nonché assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, e se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL. Con deliberazione n. 26/2015/SRCPIE/QMIG del 4 marzo 2015, la Sezione ha sospeso l’esame della richiesta di parere in esame, sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, la questione di massima di cui alla presente deliberazione. Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie ha affrontato diverse questioni, poste dalle Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia, tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l’art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015. Relativamente al primo ed al terzo dei quesiti posti dal Sindaco del Comune di Comune di Omegna (VCO), con nota del 6 marzo 2015, concernenti la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato, e di conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL la Sezione delle Autonomie, si è espressa nei seguenti termini: “Nella premessa metodologica alla presente disamina delle questioni di massima poste, si è precisato che l’esame delle questioni è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al tenore dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014; altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, anche se indirettamente rilevanti nell’ambito del lavoro esegetico, restano fuori dal perimetro della questione di massima. La ragione di questa delimitazione dell’ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi. Gli specifici quesiti in argomento che si ricordano: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL esorbitano, dunque, secondo i criteri appena enunciati, dal tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424; sugli stessi, quindi, non vi è luogo a deliberare”. La Sezione Autonomie ha quindi ritenuto che le fattispecie in esame esulano dal campo di applicazione del predetto comma 424 e dai relativi divieti, e restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto. La Sezione, pur aderendo a siffatto indirizzo interpretativo, ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione del Comune istante sulla necessità di non incorrere in possibili effetti vanificatori dello scopo delle disposizioni in questione, conseguenti alle eventuali assunzioni prospettate nei quesiti stessi. In particolare, le assunzioni a tempo determinato possono essere disposte per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, trovando causa nella urgenza di provvedere alla sostituzione momentanea di un dipendente mancante o nella carenza di professionalità specifica nell’ente non rinvenibile neanche tra le unità soprannumerarie da ricollocare. A sua volta, il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, dovrà essere valutato in relazione al conseguente venir meno di un posto in pianta organica, che potrebbe essere utilmente destinato ai fini assunzionali previsti dal citato comma 424. In conclusione, la Sezione sottolinea l’opportunità che l’Ente valuti con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese al richiamato comma 424, con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell’articolo 1344 c.c.Relativamente al terzo quesito posto dal comune di Omegna, concernente la possibilità di effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, la Sezione autonomie ha formulato il seguente principio di diritto, al quale questa Sezione deve conformarsi, ai sensi dell’art.. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:“se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.A questa conclusione la Sezione Autonomie è giunta in base al seguente percorso argomentativo: “Per quel che riguarda il quesito appena riassunto la Sezione remittente si esprime negativamente argomentando che una tale assunzione comunque sottrarrebbe un posto dell’organico alle possibilità di ricollocazione. Il punto specifico dell’esperibilità della mobilità volontaria è stato analizzato nel secondo quesito e in quella sede sono state illustrate le ragioni che conducono a ritenere non esperibile la mobilità volontaria; al riguardo si ritiene di confermare le argomentazioni già svolte che, in sostanza, contengono quelle espresse dalla Sezione del Piemonte. Tuttavia esigenze di coerenza impongono di puntualizzare che laddove l’infungibilità integri le specifiche ed eccezionali condizioni già esplicitate nella risposta al terzo quesito della Sezione regionale di controllo della Lombardia, che qui integralmente si richiamano, la mobilità volontaria così finalizzata sia esperibile”.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 113/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015 composta dai Magistrati:

Dott.Mario PISCHEDDAPresidente 

Dott.Giuseppe MEZZAPESAConsigliere

Dott.Massimo VALEROPrimo referendario relatore

Dott.Adriano GRIBAUDOPrimo referendario

Dott.Cristiano BALDIReferendario

Dott.ssaDaniela ALBERGHINIReferendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Omegna (VCO)pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, in data 20 gennaio 2015, con nota prot. n. 220, in materia di vincoli assunzionali;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista deliberazione n. 22 del 12 febbraio 2015, con la quale questa Sezione, dopo aver dichiarato soggettivamente ed oggettivamente ammissibile la richiesta di parere in oggetto, ne ha sospeso l’esame in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite della questione di massima di cui alla deliberazione stessa;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 16 giugno 2015, n.19;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Omegna(VCO), premesso il riferimento all’art. 1, comma 424, della Legge di stabilità per il 2015, ha chiesto se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, nonché assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, e se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL.

Con deliberazione n. 26/2015/SRCPIE/QMIG del 4 marzo 2015, questa Sezione ha sospeso l’esame della richiesta di parere in esame,sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, la questione di massima di cui alla presente deliberazione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie ha affrontato diverse questioni, poste dalle Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia, tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l’art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015.

Relativamente al primo ed al terzo dei quesiti posti dal Sindaco del Comune di Comune di Omegna (VCO), con nota del 6 marzo 2015,concernenti la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato, e di conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL la Sezione delle Autonomie, si è espressa nei seguenti termini:

Nella premessa metodologica alla presente disamina delle questioni di massima poste, si è precisato che l’esame delle questioni è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al tenore dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014; altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, anche se indirettamente rilevanti nell’ambito del lavoro esegetico, restano fuori dal perimetro della questione di massima. La ragione di questa delimitazione dell’ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli  alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi.  

Gli specifici quesiti in argomento che si ricordano: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL esorbitano, dunque, secondo i criteri appena enunciati, dal tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424; sugli stessi, quindi, non vi è luogo a deliberare”.

La Sezione Autonomie ha quindi ritenuto che le fattispecie in esame esulano dal campo di applicazione del predetto comma 424 e dai relativi divieti, restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto.

Questa Sezione, pur aderendo a siffatto indirizzo interpretativoritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione del Comune istante sulla necessità di non incorrere in possibili effetti vanificatori dello scopo delle disposizioni in questione, conseguenti alle eventuali assunzioni prospettate nei quesiti stessi.

In particolare, lassunzioni a tempo determinato possono essere disposte per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, trovando causa nella urgenza di provvedere alla sostituzione momentanea di un dipendente mancante o nella carenza di professionalità specifica nell’ente non rinvenibile neanche tra le unità soprannumerarie da ricollocare. A sua volta, il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, dovrà essere valutato in relazione al conseguente venir meno di un posto in pianta organica, che potrebbe essere utilmente destinato ai fini assunzionali previsti dal citato comma 424.

In conclusione, la Sezione sottolinea l’opportunità che l’Ente valuti con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese al richiamato comma 424, con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell’articolo 1344 c.c.

Relativamente al terzo quesito posto dal comune di Omegna, concernente la possibilità di effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, la Sezione autonomie ha formulato il seguente principio di diritto, al quale questa Sezione deve conformarsi, ai sensi dell’art.. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale,  un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata,  da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.

A questa conclusione la Sezione Autonomie è giunta in base al seguente percorso argomentativo:

Per quel che riguarda il quesito appena riassunto la Sezione remittente si esprime negativamente argomentando che una tale assunzione comunque sottrarrebbe un posto dell’organico alle possibilità di ricollocazione. Il punto specifico dell’esperibilità della mobilità volontaria è stato analizzato nel secondo quesito e in quella sede sono state illustrate le ragioni che conducono a ritenere non esperibile la mobilità volontaria; al riguardo si ritiene di confermare le argomentazioni già svolte che, in sostanza, contengono quelle espresse dalla Sezione del Piemonte. 

Tuttavia esigenze di coerenza impongono di puntualizzare che laddove l’infungibilità integri le specifiche ed eccezionali condizioni già esplicitate nella risposta al terzo quesito della Sezione regionale di controllo della Lombardia, che qui integralmente si richiamano, la mobilità volontaria così finalizzata sia esperibile.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.

Il Relatore Il Presidente

             F.to Dott. Massimo Valero  F.to Dott. Mario Pischedda

 

 

Depositato in Segreteria il 13/07/2015

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola

 

 

 

 

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