Sunday 20 October 2013 10:37:07

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Giudizi elettorali: il ricorso contro l’atto di proclamazione degli eletti va notificato solo all’ente al quale l’elezione di riferisce e, quali controinteressati, ai candidati, con esclusione degli uffici elettorali temporanei e dell’Amministrazione statale (Ministero dell’Interno e della Prefettura)

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Siamo nel Comune di Grotteria e la vicenda giudiziaria riguarda le elezioni del maggio 2012 ove la lista posizionata al secondo posto con un solo voto di scarto rispetto alla lista risultata vincitrice ha impugnato le operazioni elettorali ed il verbale di proclamazione degli eletti, notificandolo, una volta emesso il relativo decreto di fissazione d’udienza da parte del primo giudice, oltre che al Comune ed ai controinteressati, anche alla Prefettura. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso in quanto depositato presso la Segreteria del Tribunale il il decimo giorno successivo al perfezionamento dell’ultima notifica diretta alla Prefettura. Non essendo la Prefettura parte necessaria del giudizio, per essere tempestivo, il deposito avrebbe dovuto essere effettuato mantenendo, quale dies a quo per il computo del termine, la data dell’ultima notifica diretta ad uno dei soggetti specificatamente indicati dal comma 3 del richiamato art. 130 c.p.a. (ossia, per quanto nella specie rileva, “l’ente della cui elezione si tratta” e le “altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un contro interessato”), tra i quali non sarebbe ricompreso il Prefetto. Osserva il Consiglio di Stato come dalla lettura sistematica degli artt. 129 e 130 c.p.a. emerga chiaramente che il legislatore, diversamente dal caso dell’impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, non abbia inteso assegnare alla Prefettura la qualità di parte necessaria nel giudizio relativo alle operazioni elettorali. Nell’art. 129 , infatti, viene chiaramente indicato che il ricorso deve essere notificato “all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati”, mentre, nell’art. 130, laddove vengono individuati i destinatari del ricorso, la Prefettura non compare. Quest’ultima disposizione, invero, prevede che il ricorso debba essere notificato entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di fissazione d’udienza ed unitamente a quest’ultimo : “a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni; b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”. Se il legislatore avesse voluto ricomprendere anche la Prefettura tra i destinatari del ricorso avverso la proclamazione degli eletti, lo avrebbe espressamente stabilito, così come avvenuto per il ricorso ex art. 129 c.p.a. Del resto, il fatto che tra i controinteressati non possa annoverarsi anche la Prefettura trova conferma nella previsione dell’ottavo comma dell’art. 130 c.p.a., secondo cui “in caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto”. Infatti,se la Prefettura fosse stata considerata parte necessaria del giudizio, non avrebbe avuto senso prevede una comunicazione straordinaria diretta al Prefetto, già notiziato della sentenza in via ordinaria, ai sensi dell’art. 89 c.p.a. (...) Per consolidata giurisprudenza della Sezione, la legittimazione passiva debba essere attribuita esclusivamente all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite (nella specie, il Comune di Grotteria) e non all'Amministrazione statale (tra cui rientra il Prefetto) o agli organi, quali l'Ufficio elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, 6608). Inoltre il Collegio non ha ritenuto sussistere nel caso di specie neppure l’errore scusabile. Invero, perché si configuri un errore scusabile capace di rimettere in termini la parte che vi sia incorsa, è necessario che sussistano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto. Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle due ipotesi. Per un verso,infatti,gli appellanti non hanno addotto alcun grave impedimento di fatto e per altro verso, come sopra osservato, la disposizione de qua è chiaramente formulata e non sussiste alcuna oggettiva incertezza sulla sua interpretazione o portata applicativa. Invero, fin dalla decisione della Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 16 del 31 luglio 1996, è stato chiarito che gli organi “abilitati a dichiarare, con efficacia costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale, per la loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti; pertanto, il ricorso avverso le operazioni elettorali non deve essere loro notificato”. E, parimenti, la giurisprudenza successiva ha costantemente ed in modo unanime individuato quali parti necessarie, nei giudizi elettorali aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, solo l’ente al quale l’elezione di riferisce e a cui vanno imputati i risultati elettorali e, quali controinteressati, i candidati all’elezione medesima, con esclusione degli uffici elettorali, di carattere temporaneo, e dell’Amministrazione statale, ossia del Ministero dell’Interno e della Prefettura (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496 e 16 ottobre 2006, n. 6135).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ****  del 2012, proposto da:

Nicola Andriano', Rosanna Femia, Domenico Fuda, Giancarlo Oppedisano, Fabio Maria Antonio Scali, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Morabito, Filomena Pellicanò, con domicilio eletto presso Roberto Marino in Roma, via Giuseppe Donati N. 32;

 

contro

Comune di Grotteria; 

nei confronti di

Prefetto di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Wally Ferrante, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Salvatore Leoncini, Vincenzo Attilio Salvatore Loiero, Nicodemo Tarantino, Giuseppe Seminara, Domenico Salvatore Pasquale Lupis, Marco Nigro, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Gerace, con domicilio eletto presso Giuseppe Antico in Roma, via di Ripetta, 258; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00670/2012, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali relative all'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Grotteria in data 6/7 maggio 2012

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Reggio Calabria , di Salvatore Leoncini , di Vincenzo Attilio Salvatore Loiero , di Nicodemo Tarantino , di Giuseppe Seminara , di Domenico Salvatore Pasquale Lupis e di Marco Nigro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Morabito, Fedeli per delega di Ferrante e Gerace.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso al Tar Calabria i signori Nicola Adrianò, Nicodemo Bruzzese, Rosanna Femia, Aurelio Michael Fiorini, Domenico Fuda, Giancarlo Oppedisano, Giancarlo Panetta, Salvatore Pastelli e Fabio Maria Antonio Scali - nella loro qualità di candidati della lista che, alle elezioni del Comune di Grotteria del 6 e 7 maggio 2012, si era posizionata al secondo posto con un solo voto di scarto rispetto alla lista risultata vincitrice – impugnavano le operazioni elettorali ed il verbale di proclamazione degli eletti, notificandolo, una volta emesso il relativo decreto di fissazione d’udienza da parte del primo giudice, oltre che al Comune ed ai controinteressati, anche alla Prefettura.

Il ricorso notificato era, quindi, depositato presso la Segreteria del Tribunale il 6 luglio 2012, ossia il decimo giorno successivo al perfezionamento dell’ultima notifica (26 giugno 2012), diretta alla Prefettura.

Costituendosi in giudizio i controinteressati, prima ancora di richiedere la reiezione nel merito del gravame, ne eccepivano l’inammissibilità, sostenendo che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 130, 4 comma, c.p.a.

Secondo questi ultimi, per essere tempestivo, il deposito avrebbe dovuto essere effettuato mantenendo, quale dies a quo per il computo del termine, la data dell’ultima notifica diretta ad uno dei soggetti specificatamente indicati dal comma 3 del richiamato art. 130 c.p.a. (ossia, per quanto nella specie rileva, “l’ente della cui elezione si tratta” e le “altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un contro interessato”), tra i quali non sarebbe ricompreso il Prefetto.

Si costituiva anche la Prefettura che, nel segnalare la propria estraneità al giudizio, riteneva di non essere titolare di posizioni giuridiche meritevoli di tutela, in considerazione del fatto che le censure avevano a riguardo solo l’attività degli uffici elettorali.

Concesso termine per il deposito di memorie difensive il Tar adito., con sentenza 16 novembre 2012 n. 670, dichiarava il ricorso improcedibile, in accoglimento dell’eccezione sollevata dai controinteressati.

Avverso detta sentenza, alcuni dei ricorrenti in primo grado hanno quindi interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma.

Si sono costituiti i controinteressati intimati, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame (per non essere stato proposto da tutti gli originari ricorrenti) ed il formarsi del giudicato sulla questione di merito siccome non riproposta nell’odierna sede d’appello, e chiedendone comunque il rigetto.

Si è costituita, altresì, la Prefettura di Reggio Calabria.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle questioni pregiudiziali, attesa l’infondatezza dell’appello nel merito.

2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l’erroneità della gravata sentenza , laddove non ha considerato il Prefetto quale parte necessaria del giudizio e dichiarato di conseguenza improcedibile il ricorso per tardività del suo deposito.

Assumono , al riguardo, che la qualifica di parte necessaria doveva essere invece ricavata dal ruolo che la Prefettura svolge in relazione alle operazioni di voto, essendo la stessa deputata al controllo ed alla verifica della loro regolarità.

Del resto, a loro dire, costituendosi in giudizio invece di restare contumace, la Prefettura avrebbe palesato di essere parte in causa.

In via di subordine, sostengono altresì che la scelta di notificare il ricorso anche alla Prefettura sarebbe dipesa da un errore scusabile, in ragione della formulazione dell’art. 130 c.p.a., che non specificando quali sarebbero le parti che “vi hanno interesse”, indurrebbe a ricomprendervi anche la Prefettura.

3. Con ulteriori due motivi di gravame (che possono trattarsi congiuntamente al primo, vista la loro unicità logico-giuridica) gli appellanti deducono, poi, che il ritardato deposito non sarebbe stato effettuato con intento dilatorio e che, a differenza di quanto assunto dal Tar, tale ritardo non avrebbe potuto compromettere le esigenze di celerità del giudizio, posto che l’udienza era già stata fissata a mezzo di decreto.

4. Nessuno dei profili di gravame è meritevole di accoglimento.

5. Osserva il Collegio come dalla lettura sistematica degli artt. 129 e 130 c.p.a. emerga chiaramente che il legislatore, diversamente dal caso dell’impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, non abbia inteso assegnare alla Prefettura la qualità di parte necessaria nel giudizio relativo alle operazioni elettorali.

Nell’art. 129 , infatti, viene chiaramente indicato che il ricorso deve essere notificato “all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati”, mentre, nell’art. 130 , laddove vengono individuati i destinatari del ricorso, la Prefettura non compare.

Quest’ultima disposizione, invero, prevede che il ricorso debba essere notificato entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di fissazione d’udienza ed unitamente a quest’ultimo :

a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”.

Se il legislatore avesse voluto ricomprendere anche la Prefettura tra i destinatari del ricorso avverso la proclamazione degli eletti, lo avrebbe espressamente stabilito, così come avvenuto per il ricorso ex art. 129 c.p.a.

Del resto, il fatto che tra i controinteressati non possa annoverarsi anche la Prefettura trova conferma nella previsione dell’ottavo comma dell’art. 130 c.p.a., secondo cui “in caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto”.

Infatti,se la Prefettura fosse stata considerata parte necessaria del giudizio, non avrebbe avuto senso prevede una comunicazione straordinaria diretta al Prefetto, già notiziato della sentenza in via ordinaria, ai sensi dell’art. 89 c.p.a.

5.1. Né può trarsi alcun argomento utile alla tesi degli appellanti dalla costituzione in giudizio della Prefettura.

Invero,fermo restando che anche nel caso in cui si fosse costituita ritenendo di essere parte necessaria del giudizio ciò non sarebbe valso a renderla tale ai sensi di legge, nella specie la Prefettura si è costituita al mero fine di sottolineare la propria estraneità al giudizio.

Nella memoria del 9 luglio 2012,infatti,il Prefetto precisa espressamente l’insussistenza di “posizioni giuridiche soggettive di questa Prefettura da dover essere tutelate, atteso che le censure […attengono…] all’attività posta in essere dagli uffici elettorali di sezione del Comune di Grotteria”.

Ed al riguardo va osservato come, per consolidata giurisprudenza della Sezione, la legittimazione passiva debba essere attribuita esclusivamente all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite (nella specie, il Comune di Grotteria) e non all'Amministrazione statale (tra cui rientra il Prefetto) o agli organi, quali l'Ufficio elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, 6608).

A ciò consegue che la Prefettura, in quanto parte estranea al giudizio, deve esserne estromessa.

5.2. La sentenza impugnata, pertanto, merita condivisione, non potendosi neppure accedere alla tesi dell’errore scusabile.

Invero, perché si configuri un errore scusabile capace di rimettere in termini la parte che vi sia incorsa, è necessario che sussistano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.

Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle due ipotesi.

Per un verso,infatti,gli appellanti non hanno addotto alcun grave impedimento di fatto e per altro verso, come sopra osservato, la disposizione de qua è chiaramente formulata e non sussiste alcuna oggettiva incertezza sulla sua interpretazione o portata applicativa.

Invero, fin dalla decisione della Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 16 del 31 luglio 1996, è stato chiarito che gli organi “abilitati a dichiarare, con efficacia costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale, per la loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti; pertanto, il ricorso avverso le operazioni elettorali non deve essere loro notificato”.

E, parimenti, la giurisprudenza successiva ha costantemente ed in modo unanime individuato quali parti necessarie, nei giudizi elettorali aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, solo l’ente al quale l’elezione di riferisce e a cui vanno imputati i risultati elettorali e, quali controinteressati, i candidati all’elezione medesima, con esclusione degli uffici elettorali, di carattere temporaneo, e dell’Amministrazione statale, ossia del Ministero dell’Interno e della Prefettura (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496 e 16 ottobre 2006, n. 6135).

5.3. Quanto agli ulteriori due profili di gravame, si osserva che il termine per il deposito è da intendersi come perentorio e non può che essere fatto decorrere dall’ultima notifica “utile”, ossia diretta ad una delle parti necessarie, quale non è il Prefetto.

Diversamente opinando, il deposito potrebbe essere procrastinato fino a ridosso della data d’udienza o, addirittura, comportare un rinvio della stessa, ove il ricorrente abbia proceduto a notifiche ultronee e non richieste.

Correttamente,pertanto,il primo giudice ha ritenuto irricevibile il ricorso, per essere stato depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notifica “utile”, nel senso sopra indicato.

6. Conclusivamente l’appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere.

7. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, cosi dispone :

- estromette l’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria dal giudizio;

- respinge l’appello, confermando la sentenza impugnata.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Manfredo Atzeni, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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