Sunday 26 April 2015 12:34:04

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Abusi edilizi: la posizione del proprietario rispetto all'ordinanza di demolizione ed al provvedimento di acquisizione gratuita

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Campania Napoli Sez. II del 24.4.2015

L'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell' abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune". Il TAR Campani, Napoli, Sezione II con la sentenza del 24.4.2014 ha evidenziato che "Dall'esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell' abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787) Si evidenzia, in particolare, che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) nel precisare che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, ha chiarito che tale sanzione si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento. La Cassazione ha, inoltre, ulteriormente evidenziato che al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra responsabile e proprietario, della sua eventuale presenza in loco, dello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12.4.2005, n. 26121)....Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr., Cons. St., , sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179)."

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

omissiscontro

il Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Schiavone, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.; 

per l'annullamento

dell’ordinanza prot. n. 11827 del 20 marzo 2014, con la quale l’amministrazione comunale di Casalnuovo di Napoli ha dichiarato l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere abusive sanzionate con il provvedimento demolitorio n. 17 del 29 maggio 2013.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

A. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ***hanno agito per l’annullamento del provvedimento prot. n. 11827 del 20 marzo 2014, con il quale l’amministrazione comunale di Casalnuovo di Napoli ha dichiarato l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere abusive sanzionate con il provvedimento demolitorio n. 17 del 29 maggio 2013.

B. I ricorrenti espongono:

- di essere proprietari nel Comune di Casalnuovo di Napoli di un terreno, sito alla via Siviglia, catastalmente censito al foglio 11, particella 952 (già 328), ricompreso in Z.T.0 'E-Agricola', originariamente acquistato, in comune ed in parti uguali tra loro, dai germani Santoro Gaetano e Nunziante, con atto per notaio P. Macchiarelli del 30.3 1993, rep. 4618/1436, alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 5.4.1993;

- che sul suddetto appezzamento fu realizzato, sin dal 2002, con concessione edilizia n. 18 del 15.4.2002, un deposito per attrezzature agricole, con impianto di smaltimento in fogna delle acque reflue;

- che, con atto per notaio Vincenzo Pulcini del 27.3.2013, "posto in essere in adempimento di obbligo assunto in sede di procedimento di separazione fra coniugi", ****, tutti i diritti a lui spettanti sulla suddetta consistenza immobiliare, individuata nel citato atto come "deposito per attrezzature agricole, con annessa area scoperta di pertinenza esclusiva";

- che, in data 5.4.2013, conseguentemente ad un intervento dei militari della locale Tenenza dei Carabinieri, seguito da un sopralluogo dei Vigili Urbani unitamente a funzionari dell'Ufficio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Casalnuovo, la suddetta area è stata sottoposta a sequestro, in quanto i verbalizzanti hanno ritenuto, tra l'altro, che i manufatti ivi esistenti fossero stati realizzati in difformità del titolo abilitativo, con conseguente modificazione della destinazione agricola del suolo;

- che il sede penale la vicenda è stata definita con decreto del G.I.P. del Tribunale di Nola che ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento;

- che, tuttavia, con il ordinanza n. 17 del 29.5.2013 l'amministrazione comunale ha ingiunto, indistintamente a tutti gli attuali proprietari del compendio de quo, la demolizione di tutte le opere ivi realizzate, in considerazione del cambio di destinazione d'uso dell'intera area agricola, operata attraverso la pavimentazione con asfalto bituminoso e la realizzazione di manufatti in contrasto con la normativa urbanistica di zona;

- che con sentenza n. 4766/2013 questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la prefata ordinanza di demolizione e tale pronuncia ha costituito oggetto di impugnazione in appello, allo stato pendente.

C. Avverso il provvedimento acquisitivo gravato, parte ricorrente ha dedotto una serie di censure dirette a contestare vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, talune delle quali incentrate sull’irrogazione della sanzione demolitoria, mentre altre su profili riferiti, in via autonoma, al provvedimento acquisitivo.

D. Nello specifico, la difesa dei ricorrenti ha contestato: l’acquisizione anche dell’immobile assentito con il titolo edilizio n.18 del 2002; la consistenza dell’area di sedime oggetto del provvedimento gravato, tenuto anche conto dell’omessa esplicitazione da parte dell’amministrazione dei criteri seguiti per la quantificazione e delle motivazioni alla base della determinazione adottata; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’incidenza del provvedimento impugnato sui ricorrenti Nicola Santoro e Mariarca Santoto, estranei alla commissione degli abusi, con conseguente applicazione dei consolidati principi espressi dalla Corte Costituzionale; l’incompetenza del dirigente del IX settore controllo del territorio, dott. *.

E. Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso collettivo e concludendo, nel merito, per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

F. Con ordinanza n. 1081 del 2014 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare valutando sussistenti i relativi presupposti, sia pure limitatamente ai profili correlati alle posizioni dei ricorrenti Nicola Santoro e Mariarca Santoro.

G. All’udienza pubblica del 12 marzo 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento, ragione per cui il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa dell’ente resistente.

2. In radice inammissibili si palesano (come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 1081 del 2014 ) le deduzioni dirette a contestare la legittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria – soggette ai prescritti termini di decadenza – dovendosi, peraltro, rilevare, che, con sentenza n. 4766 del 2013, questo Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dagli interessati avverso l’ordinanza di demolizione e non risulta essere intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell’efficacia di tale decisione, impugnata innanzi al Giudice d’appello.

3. Del pari priva di pregio si palesa la censura con la quale è stato contestato il vizio di incompetenza del dirigente del IX settore controllo del territorio, dott. Marco Carrera.

3.1. Il Collegio rileva, infatti, che ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 la competenza ad emanare i provvedimenti repressivi in materia edilizia spetta al dirigente (o al responsabile) dell’ufficio comunale individuato sulla base degli atti interni del medesimo ente pubblico.

3.2. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dell’ente resistente risulta che l’atto è stato emanato dal competente organo dell’amministrazione. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 14 aprile 2011, infatti, le competenze inerenti l’antiabusivismo edilizio sono state attribuite al servizio antiabusivismo che rientra nell’ambito del “IX settore controllo del territorio”; con atto n. 26 del 3 marzo 2014, inoltre, l’incarico ad interim di responsabile del suddetto settore, già conferito al dott. Marco Carrera con decreto n.7 del 2013, è stato prorogato sino al 31 marzo 2014. Da ciò consegue, quindi, l’insussistenza del vizio censurato, essendo stato il provvedimento impugnato adottato e sottoscritto dal sopra indicato responsabile.

4. Non meritano accoglimento neanche le deduzioni dirette a contestare la carenza di motivazione.

4.1. In conformità alla consolidata giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), il Collegio evidenzia che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, avente natura meramente dichiarativa, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine di legge fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

5. L’approfondimento in ordine all’oggetto del provvedimento acquisitivo, in rapporto anche alla presupposta ordinanza di demolizione, consente di rilevare, tra l’altro, l’infondatezza delle deduzioni incentrate sulla quantificazione operata dall’amministrazione.

5.1. L’ordinanza di demolizione n. 17 del 29.5.2013, in particolare, ha avuto ad oggetto la realizzazione di sei manufatti e di una baracca, oltre alla pavimentazione con asfalto dell’area del fondo; il provvedimento ha, nello specifico, rilevato e sanzionato la modifica della destinazione del contesto interessato, inserito nella Z.T.O. “E- agricola” e inequivocamente l’avvertimento delle conseguenze correlate all’inottemperanza ha considerato “l’intera superficie della particella n. 952 del foglio 11, pari a mq. 2436”.

5.2. La suddetta ordinanza (come emerge dalle produzioni documentali di parte resistente del 23 giugno 2014) è stata notificata a tutti gli interessati, odierni ricorrenti, e, inoltre, l’oggetto del provvedimento acquisitivo risulta pienamente coerente e coincidente con le contestazioni alla base dell’irrogazione della sanzione demolitoria, risultando, pertanto, infondate le contestazioni che mirano a censurare la quantificazione operata dall’amministrazione comunale.

5.3. Le considerazioni che precedono, inoltre, consentono di evidenziare l’inconferenza del riferimento alla sentenza di questa Sezione n. 230 del 15 gennaio 2015 (depositata nel corso dell’udienza pubblica dalla difesa dei ricorrenti), venendo in rilievo circostanze fattuali radicalmente diverse, correlate al superamento del limite all’acquisizione fissato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 non applicabile al caso che ne occupa, stante l’estensione, la consistenza e la natura dell’abuso sanzionato con l’ordinanza rimasta inottemperanta.

6. In esito ad un approfondito esame della documentazione in atti, inoltre, il Collegio valuta infondato anche il motivo di ricorso con il quale, attraverso il richiamo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia, è stata contestata la legittimità del provvedimento impugnato in considerazione dell’asserita estraneità di Nicola Santoro e Mariarca Santoro alla commissione dell’abuso, avendo questi ultimi acquisito la comproprietà del bene solo nel marzo 2013.

6.1. L'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell' abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune".

6.2. Dall'esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell' abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787)

6.3. Si evidenzia, in particolare, che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) nel precisare che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, ha chiarito che tale sanzione si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento.

6.4. La Cassazione ha, inoltre, ulteriormente evidenziato che al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra responsabile e proprietario, della sua eventuale presenza in loco, dello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12.4.2005, n. 26121).

6.5. In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso che ne occupa, oltre allo stretto rapporto di parentela che sussiste tra gli interessati (*acon un atto che, sebbene asseritamente correlato all’adempimento degli obblighi assunti in sede di procedimento di separazione, risulta sottoscritto solo pochi giorni prima ((27 marzo 2013) dell’avvio degli accertamenti indicati nella narrativa in fatto), emerge che il provvedimento demolitorio è stato notificato a tutti i proprietari che non risultano aver posto in essere alcuna attività diretta a rimuovere gli abusi, in adempimento dell’ingiunzione disposta. Tali circostanze, in assenza di ulteriori, oggettivi elementi che non sono stati né indicati né allegati dalla difesa dei ricorrenti, escludono la fondatezza della censura, posto che una diversa interpretazione finirebbe all’evidenza con l’avallare il ricorso ad eventuali pratiche elusive in contrasto con le finalità sottese alla repressione degli abusi edilizi.

7. La difesa dei ricorrenti ha censurato il provvedimento gravato anche a motivo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

7.1. La censura va disattesa in quanto infondata.

7.2. Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr., Cons. St., , sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179).

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

9. Le spese di lite seguono, come per regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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