Sunday 12 March 2017 10:10:33

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Interdittiva prefettizia antimafia: la sentenza ricognitiva della giurisprudenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 2.3.2017

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 2 marzo 2017 ha richiamato la sentenza n. 1743 del 2016, ricognitiva della giurisprudenza della Sezione in tema di interdittiva prefettizia antimafia, secondo cui: - tale provvedimento costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; - trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente; - tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati; - essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata; - anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo; - gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata; - i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, possono assumere rilevanza quando non siano frutto di causalità, o per converso, di necessità; - se è irrilevante un episodio isolato, secondo la logica del “più probabile che non” non lo sono i contatti che l’imprenditore direttamente o anche tramite un proprio intermediario, tenga con soggetti attinti da provvedimenti antimafia; - rilevano anche le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa consistenti in fatti che lascino intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa o nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa; rientrano nella casistica, ad esempio, il nolo di mezzi esclusivamente da parte di imprese gestite dalla mafia, il subappalto o la tacita esecuzione diretta di opere da parte di altre imprese, gregarie della mafia o colpite da interdittiva antimafia, i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o ‘raccomandate’ dalla mafia, la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia (...). In pratica ha svolto un ammissibile sindacato sulla logicità e congruità sulle informazioni assunte in sede istruttoria e sulle valutazioni che il Prefetto ne ha tratto (cfr. Cons. Stato, n. 5130 del 2011; Cons. Stato, n. 2783 del 2004; Cons. Stato n. 4135 del 2006). La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la valutazione prefettizia sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, n. 4724 del 2001) e che la valutazione prefettizia, connotata da ampia discrezionalità, possa essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr., tra le tante, Cons. Stato n. 7260 del 2010). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 02/03/2017

N. 00980/2017REG.PROV.COLL.

N. 10073/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2015, proposto da: 
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, U.T.G. - Prefettura di Novara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Prima, sede di Milano n. 2247 del 2015, resa tra le parti, concernente l’informativa interdittiva antimafia.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Emanuele Boscolo e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, la società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Milano, del 23 dicembre 2014, recante “Informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84 comma 4 e 91 comma 6” emessa nei suoi confronti.

1.1 - Il provvedimento prefettizio si fonda sui seguenti presupposti di fatto:

- la società -OMISSIS- è stata costituita il 18/2/2002; in data 19/1/2010 ha mutato la sede legale (da Potenza a Novara) e la sua denominazione sociale (da -OMISSIS- a -OMISSIS-); ha anche iniziato a svolgere l’attività di trasporto per conto terzi che non era compresa nell’originario oggetto sociale; fino all’anno 2009 la società è rimasta sostanzialmente inattiva;

- il capitale sociale della società -OMISSIS- è detenuto in parti uguali dal signor -OMISSIS- e da suo fratello -OMISSIS- che ricopre anche la carica di amministratore unico; fino al 31/5/2013 tale carica era rivestita dal signor -OMISSIS-, padre degli attuali soci della società;

- la società -OMISSIS- ha chiesto l’autorizzazione al subcontratto concernente il noleggio a freddo di autocarri per un importo pari ad € 390.000,00 con la società -OMISSIS-, società riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, originaria di -OMISSIS- (RC), destinataria di informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 7/9/2009, pienamente efficace;

- tale società è stata destinataria di altra interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano il 21/11/2014; anche la società --OMISSIS- è stata destinataria di analogo provvedimento prefettizio emesso in pari data;

- la società -OMISSIS- ha noleggiato nove autocarri per trasporto di cose dalle predette società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-; gli autisti di tali automezzi erano tutti originari della provincia di Reggio Calabria;

- dalla banca dati INPS è stato accertato che alcuni dipendenti della -OMISSIS- sono stati alle dipendenze delle società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- (-OMISSIS- e --OMISSIS-) e sono stati assunti dalla -OMISSIS- in prossimità della stipula del subcontratto; alcuni di essi sono poi tornati alle dipendenze delle società di --OMISSIS- (come indicato nella tabella riportata nel provvedimento);

- i rapporti tra le due famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS- non sono limitati ai lavori per il cantiere Expo, ma risultano consolidati nel tempo, in quanto taluni lavoratori (indicati nel provvedimento) hanno lavorato anche per la società -OMISSIS-; due di loro hanno prestato lavoro anche presso altre società – indicate nel provvedimento - destinatarie l’una di interdittiva antimafia e l’altra del provvedimento di amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Reggio Calabria;

- la società -OMISSIS- ha acquistato un autocarro da un soggetto al quale sono riconducibili sia un’impresa individuale che una società, entrambe destinatarie di interdittiva antimafia emesse dalla Prefettura di Novara il 5/5/2014;

- la società -OMISSIS- ha assunto alle proprie dipendenze un soggetto (-OMISSIS-), trasferitosi dalla provincia di Reggio Calabria al nord, fidanzato con la figlia di un condannato – allo stato detenuto- per reati tipici di mafia (art. 12 quinquies L. 306/1992 e 7 L. 203/1991, trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante della modalità mafiosa);

- tale dipendente aveva già lavorato in precedenza per altra società nei confronti del cui amministratore risultano in banca dati SDI numerose frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata calabrese ivi indicati.

Sulla base di tali accertamenti info-investigativi, il Prefetto di Milano ha ritenuto che:

- dall’incrocio dei dati, dall’analisi dei flussi del personale e dei mezzi, dal trend di affari riscontrato dall’anno 2009 al 2013 sono emersi elementi che trascendono la causalità o la mera occasionalità dei rapporti di affari tra la società -OMISSIS- e le società -OMISSIS- destinatarie di interdittive antimafia, in considerazione dello stretto collegamento dei loro titolari con la criminalità organizzata;

- può ritenersi che l’attività di impresa della -OMISSIS- abbia ruotato esclusivamente intorno alle collegate attività e commesse delle aziende legate alla famiglia -OMISSIS-;

- ciò è desumibile sia dall’incremento del volume di affari, sia dal passaggio di mezzi e di personale che sono coincise con la presentazione di richieste di informazioni antimafia finalizzate alla stipula di contratti inerenti la realizzazione della tangenziale Est esterna milanese;

- tali elementi fanno ritenere ragionevolmente sussistenti cointeressenze societarie che lasciano supporre una cooperazione tra le società finalizzata alla partecipazione ad appalti pubblici con intenti elusivi della normativa antimafia.

Ha poi aggiunto il Prefetto che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – è sufficiente il tentativo di infiltrazione mafiosa allo scopo di condizionare le scelte dell’impresa anche se tale scopo non si è ancora realizzato; la valutazione prefettizia non richiede la prova di fatti illeciti, ma è sufficiente la presenza di elementi che - secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit - sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione, non essendo richiesta neppure l’attualità della situazione di pericolo.

1.2 - Nel giudizio di primo grado la società -OMISSIS- ha dedotto molteplici profili di doglianza avverso il provvedimento impugnato chiedendone l’annullamento.

1.3 - Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e le Prefetture – U.T.G. di Milano e di Novara, oltre alla Provincia di Novara, chiedendo la reiezione del ricorso.

2. - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso.

2.1 - Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e le Prefetture – U.T.G. di Milano e Novara chiedendone la riforma.

2.2 - Si è costituita in giudizio la società appellata che ha prospettato, in via preliminare, profili di inammissibilità dell’impugnazione sia per la commistione tra i rilievi fattuali e le censure proposte avverso la sentenza impugnata, sia per la prospettazione di tesi e di motivi nuovi, in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.

Ha poi chiesto la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di prime cure, disponendo l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa nei propri confronti.

3. - All’udienza pubblica del 2 febbraio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

3.1 - Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello e delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’appellante, ritiene il Collegio di dover riportare – in estrema sintesi – le statuizioni sulle quali si fonda dal sentenza di primo grado.

Il TAR ha rilevato innanzitutto che:

- gli elementi evidenziati sono “indubbiamente sufficienti a far ritenere plausibile la sussistenza di rapporti non occasionali tra la società -OMISSIS- e la società --OMISSIS-.”;

- nondimeno, i rapporti con tale società, destinataria di interdittiva antimafia, non sarebbero sufficienti a far presumere la possibilità che la società ricorrente possa agevolare o essere condizionata dalle attività criminali;

- in sede processuale la società ricorrente ha chiarito che – dovendo aumentare la propria capacità di lavoro per assumere la commessa per il -OMISSIS- – si sarebbe rivolta alla società -OMISSIS- che aveva avuto modo di conoscere sin dagli anni novanta nell’ambito dei cantieri della TAV, nei quali entrambe le imprese erano impegnate;

- il contratto di nolo e lo scambio di dipendenti tra le due società non avrebbero, pertanto, il carattere della concretezza e significatività assegnati loro dal Prefetto;

- l’acquisto dell’autocarro e l’assunzione di un dipendente fidanzato con la figlia di un detenuto, non sarebbero idonei a sostenere il provvedimento interdittivo, trattandosi dell’assunzione di un autista e nell’acquisto di un automezzo necessario per lo svolgimento dei lavori.

Sulla base di tali presupposti il TAR ha annullato l’informativa prefettizia per difetto di istruttoria e di motivazione.

3.2 - Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio di dover innanzitutto richiamare la sentenza n. 1743 del 2016, ricognitiva della giurisprudenza della Sezione in tema di interdittiva prefettizia antimafia, secondo cui:

- tale provvedimento costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

- trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;

- anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata;

- i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, possono assumere rilevanza quando non siano frutto di causalità, o per converso, di necessità;

- se è irrilevante un episodio isolato, secondo la logica del “più probabile che non” non lo sono i contatti che l’imprenditore direttamente o anche tramite un proprio intermediario, tenga con soggetti attinti da provvedimenti antimafia;

- rilevano anche le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa consistenti in fatti che lascino intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa o nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa;

- rientrano nella casistica, ad esempio, il nolo di mezzi esclusivamente da parte di imprese gestite dalla mafia, il subappalto o la tacita esecuzione diretta di opere da parte di altre imprese, gregarie della mafia o colpite da interdittiva antimafia, i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o ‘raccomandate’ dalla mafia, la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia.

3.3 - Alla luce di tali principi possono esaminarsi le censure proposte dall’Amministrazione appellante avverso la sentenza di primo grado.

3.3.1 - Per ragioni logiche deve però essere prima esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla società -OMISSIS-, richiamando la decisione della Sezione Sesta di questo Consiglio di Stato n. 8 del 2016.

Secondo l’appellata, infatti, vi sarebbe commistione tra la parte in fatto ed i motivi di appello.

L’eccezione è infondata, in quanto nel caso di specie non sussiste alcun rischio di rinvenire “motivi intrusi” nell’atto di appello, essendo ben delineate le censure mosse alla sentenza di primo grado.

3.3.2 - Altrettanto infondato è il successivo profilo di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a., in relazione a talune circostanze asseritamente dedotte per la prima volta nell’atto di appello (cfr. pag. 16 del controricorso) (storia aziendale della ditta -OMISSIS- e sua continuità con la -OMISSIS-, aumento del volume di affari in coincidenza con i contatti con le società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, ecc.).

“Secondo un orientamento ormai tradizionale, il divieto di motivi nuovi in appello nell'ambito del processo amministrativo costituisce la logica conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione (in primo grado) del provvedimento amministrativo, e più in generale dell'onere di specificazione della domanda da parte di chi agisce in giudizio, ed è pertanto riferibile soltanto all'attore /il ricorrente) e non anche al convenuto (il controinteressato). Ed infatti, l'amministrazione intimata, e più in generale chiunque sia convenuto in giudizio, come non ha onere lo specificare le difese (tant'è che può rimanere contumace o assente dal giudizio), così nel caso di soccombenza può proporre appello contro la sentenza adducendo qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) che ritenga utile per dimostrare l'infondatezza della domanda dell'attore o ricorrente accolta dal giudice di primo grado (in tal senso: Cons. Stato, V, 3 gennaio 1992, n. 2).

Più di recente, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che il divieto dei motivi nuovi, sancito dall'art. 345, comma 1, Cod. proc. civ. (ed ora, dall'art. 104 Cod. proc. amm.), concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di prime cure, mentre il divieto delle nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello. Invero, nel processo amministrativo, il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) per dimostrare al giudice di secondo grado l'infondatezza della domanda del ricorrente (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6862)” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1154; cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2015, n. 2328).

4. - Con il primo motivo di appello deducono le Amministrazioni appellanti che il primo giudice avrebbe esorbitato dai poteri di accertamento e di valutazione propri della giurisdizione di legittimità, entrando nel merito degli apprezzamenti dell’Amministrazione prefettizia.

Il TAR, infatti, dopo aver sostenuto che gli elementi evidenziati dal Prefetto sarebbero stati sufficienti a far ritenere plausibile la sussistenza di rapporti non occasionali tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, li ha poi ritenuti non idonei a sostenere il provvedimento antimafia, svolgendo, quindi, valutazioni afferenti al merito della P.A.

4.1 - La difesa dell’appellata ha replicato che il primo giudice non avrebbe svolto un sindacato di merito, ma si sarebbe limitato a rilevare che i gli indizi raccolti non avrebbero presentato i requisiti dell’univocità e coerenza sui quali poter fondare il provvedimento antimafia.

Secondo l’appellata, quindi, il TAR avrebbe rilevato un vizio di difetto di istruttoria.

4.2 - La disamina della doglianza presuppone la previa interpretazione della sentenza di primo grado che presenta margini di ambiguità e di insufficiente chiarezza.

La frase riportata nella sentenza al § 2.2. secondo cui “gli elementi evidenziati nell’interdittiva sono “indubbiamente sufficienti a far ritenere plausibile la sussistenza di rapporti non occasionali tra la società -OMISSIS- e la società --OMISSIS-.”, seguita dall’affermazione secondo cui “tali rapporti, tuttavia non sono ex sé idonei, per il solo fatto che -OMISSIS- sia stata destinataria di un’informativa interdittiva antimafia, a far ragionevolmente presumere la possibilità che la ricorrente agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata”, effettivamente – ad una prima lettura – induce a ritenere che il primo giudice, anziché limitare il proprio sindacato alla logicità delle valutazioni svolte dal Prefetto, si sia a lui sostituito operando egli stesso, direttamente, la valutazione degli indizi ai fini del giudizio prognostico della sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa della società, ed abbia, quindi, svolto un inammissibile sindacato di merito.

Dalla disamina integrale della sentenza, però, si evincono sufficienti elementi per ritenere che – al di là della improprietà lessicale – il TAR abbia voluto sindacare esclusivamente la motivazione del provvedimento, ritenendola inidonea in quanto fondata su presupposti non univoci.

In altre parole, il TAR non ha inteso invadere il campo di valutazione spettante al Prefetto, ma si è limitato a sostenere che gli indizi raccolti non erano sufficienti a sostenerlo, ed ha quindi aggiunto a pag. 8 della sentenza che, per adottare il provvedimento di prevenzione antimafia, si sarebbe dovuto integrare l’istruttoria.

In pratica ha svolto un ammissibile sindacato sulla logicità e congruità sulle informazioni assunte in sede istruttoria e sulle valutazioni che il Prefetto ne ha tratto (cfr. Cons. Stato, n. 5130 del 2011; Cons. Stato, n. 2783 del 2004; Cons. Stato n. 4135 del 2006).

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la valutazione prefettizia sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, n. 4724 del 2001) e che la valutazione prefettizia, connotata da ampia discrezionalità, possa essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr., tra le tante, Cons. Stato n. 7260 del 2010).

La doglianza deve essere quindi respinta.

5. - Deve essere invece accolto il secondo motivo di appello, con il quale le Amministrazioni appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, rilevando che il TAR avrebbe valutato in modo atomistico la pluralità di indizi sintomatici riportati nel provvedimento impugnato.

La tesi delle appellanti è pienamente condivisibile, in quanto il primo giudice ha svalutato la pluralità di elementi indiziari che sono, invece, tipici (come si desume dalla sentenza ricognitiva della giurisprudenza della Sezione in tema di interdittive antimafia n. 1743 del 2016).

Tali elementi si appalesano univoci nel rappresentare secondo il criterio del “più probabile che non” l’esistenza del rischio di permeabilità della criminalità organizzata e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, rendono pienamente logica la valutazione posta a base del provvedimento di prevenzione.

Il Prefetto ha, infatti, evidenziato le cointeressenze societarie esistenti tra la società -OMISSIS- e quelle riconducibili alla famiglia -OMISSIS- attinte dall’informativa antimafia, la pluralità di rapporti economici e commerciali esistenti tra loro, lo scambio di mezzi e di dipendenti, la persistenza nel tempo di tali relazioni, che non presentano – quindi - il requisito della mera occasionalità.

Nell’atto di appello le Amministrazioni hanno richiamato gli esiti dell’istruttoria svolta dal Gicex (richiamata in nota nel provvedimento impugnato a pag. 3, anche se in parte oscurata) dai quali è emerso che l’incremento del volume di affari della società è coinciso con il trasferimento della stessa a Torino per l’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi, e con l’assunzione di due terzi del personale provenienti dalla società --OMISSIS-, esercente l’attività di trasporto di merci su strada.

Ha poi aggiunto che anche in seguito l’incremento del volume di affari è coinciso con i rapporti di affari intercorsi con la famiglia -OMISSIS-.

Né potrebbe ritenersi che dette circostanze costituiscano elementi nuovi non deducibili in grado di appello, sia perché non sono tali – in quanto nel provvedimento prefettizio si fa espresso riferimento all’incremento del volume di affari in conseguenza del collegamento con le aziende legate alla famiglia -OMISSIS- (pag. 8 dell’interdittiva) –, sia perché tale preclusione, come già precisato, non si estende alla parte appellante resistente in primo grado.

Quanto al ‘passaggio’ di manodopera, nell’atto di appello le Amministrazioni hanno rilevato che taluni dipendenti presentavano controindicazioni antimafia in considerazione dei pregiudizi penali e delle frequentazioni.

Infine, l’appellante ha correttamente censurato la sentenza del TAR che ha svilito l’ulteriore elemento indiziario costituito dall’assunzione di un dipendente (-OMISSIS-), fidanzato con la figlia di un soggetto condannato per reati tipici di mafia e sottoposto alla misura di prevenzione, tenuto conto del suo collegamento con la ‘ndrangheta.

Tale soggetto, inoltre, aveva già prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società (-OMISSIS-) il cui presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad annoverare frequentazioni con esponenti della ‘ndrangheta, è stato anche tratto in arresto per i reati di associazione di tipo mafioso e illecita concorrenza con minaccia o violenza (artt. 416 bis e 513 bis c.p.).

Le controdeduzioni svolte dalla difesa dell’appellata nel controricorso e nella memoria difensiva non riescono a scalfire i dati fattuali e la logica e ragionevole valutazione svolta dal Prefetto di Milano sul complessivo quadro indiziario indicato nel provvedimento impugnato.

6. - L’appello va dunque accolto e, per l’effetto, va integralmente riformata la sentenza di primo grado e va quindi respinto il ricorso di primo grado.

7. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10073 del 2015, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR per la Lombardia, sede di Milano Sezione Prima n. 2247 del 2015, respinge il ricorso di primo grado n. 386 del 2015.

Condanna l’appellata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le imprese indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Franco Frattini, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri   Franco Frattini
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

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