Sunday 28 July 2013 10:36:00

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Poliziotto riceveva 50.000 lire per non fare una multa, il TAR di fatto lo riammette in servizio. Dopo dieci anni il Consiglio di Stato ribalta il giudizio e premia l'ostinazione del Ministero dell'Interno sentenziando che "si tratta di condotta assai grave, realizzata durante lo svolgimento dei compiti di servizio, che pienamente giustifica il provvedimento di destituzione"

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR che aveva consentito la riammissione in servizio del Poliziotto che si era fatto consegnare soldi dal conducente di un autocarro per evitare il verbale per mancato funzionamento del cronotachigrafo e per sovraccarico. Assolto dal Giudice Penale per intervenuta prescrizione del reato, ma per il Giudice Amministrativo la gravità della condotta realizzata durante lo svolgimento dei compiti di servizio giustifica pienamente il provvedimento di destituzione essendo peraltro irrilevante il comportamento tenuto dall’incolpato successivamente alla sua, peraltro non giustificata alla luce del presente giudizio, riammissione in servizio. Per dieci anni nonostante la gravità del comportamento ascritto, il Polizotto ha continuato ha svolgere il servizio di Stato. Siamo nel lontano 2003 quando il Capo della Polizia emette apposito decreto con il quale preso atto delle risultanze del giudizio penale a carico dell’Assistente Capo, conclusosi con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 640 c.p., ritenuto comunque che questi non desse garanzie di esercitare le delicate funzioni assegnategli, lo destituiva dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 30.1.2003. Un lungo contenzioso che a colpi di vizi procedurali, di violazioni di termini istruttori, grazie anche alla caparbietà del Ministero dell'Interno, si è concluso con una sentenza che accerta definitivamente la correttezza del provvedimento di destituzione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2007, proposto da:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

***, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Russo, con domicilio eletto presso Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana, n. 85;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02173/2007, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Russo e l’Avv. dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 333-D/55256 del 20.1.2003 il Capo della Polizia, preso atto delle risultanze del giudizio penale a carico dell’Assistente Capo  ***, conclusosi con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 640 c.p. e ritenuto che questi non desse garanzie di esercitare le delicate funzioni assegnategli, lo destituiva dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 30.1.2003.

2. Avverso tale decreto proponeva ricorso avanti al T.A.R. Lazio l’interessato, deducendo cinque motivi:

1) la violazione dell’art. 9, comma 2, della l. 19/1990 e l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per aver l’Amministrazione concluso oltre il termine di 90 giorni, previsto da tale norma, il procedimento disciplinare;

2) la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. 737/1981, per aver l’Amministrazione avviato il procedimento oltre il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza;

3) la violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. 737/1981 e dell’art. 108, comma 1, del T.U. 3/1957, per aver l’Amministrazione contestato gli addebiti dopo il termine di 10 giorni decorrente dalla nomina del funzionario istruttore e per aver comunicato detta nomina allo *** oltre il termine di 5 giorni stabilito dal citato art. 108.

4) la violazione degli artt. 13, comma 1, e 21, comma 1, del d.P.R. 787/1981, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, la carenza di istruttoria, la motivazione insufficiente e contraddittoria, l’illogicità, la contraddittorietà e, comunque, la manifesta ingiustizia per aver l’Amministrazione inflitto allo *** la più grave sanzione disciplinare della destituzione senza tener conto dell’effettivo disvalore dei fatti attribuitigli, di tutte le circostanze del caso, dei precedenti disciplinari di servizio, della sua qualifica e della sua anzianità di servizio.

3. Il ricorrente domandava all’adito T.A.R., previa sospensione, l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

4. Si costituiva il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

Il T.A.R., con ordinanza n. 1901 dell’11.4.2003, sospendeva il provvedimento impugnato e tale provvedimento, avverso il quale il Ministero proponeva appello cautelare, veniva confermato da questo Consiglio con ordinanza n. 3409 del 29.7.2003.

5. L’intimato Ministero, in affermata esecuzione del giudicato cautelare, disponeva la riammissione in servizio dell’interessato, ma stabiliva, contestualmente, che lo stesso fosse prima sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali e medico-legali.

6. Avverso tale ulteriore provvedimento, nella parte in cui disponeva tali accertamenti, proponeva ricorso per motivi aggiunti lo ***, chiedendone, incidentalmente e in parte qua, la sospensione.

7. Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 938 del 12.2.2004, accoglieva anche tale istanza cautelare, rilevando l’illegittimità degli accertamenti disposti dal Ministero, non rientranti in alcuna delle ipotesi legislativamente previste né sorretti da plausibili giustificazioni.

8. Tale provvedimento cautelare, gravato dall’Amministrazione in sede cautelare, veniva confermato da questo Consiglio con ordinanza n. 4164/04.

9. Ne conseguiva, quindi, la riammissione dell’interessato in servizio.

10. Con sentenza n. 3031 del 6.3.2007 il T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, accoglieva il ricorso proposto dallo ***, annullando il decreto di destituzione.

11. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma.

12. Si è costituito l’appellato, instando per il rigetto dell’impugnazione.

13. Alla pubblica udienza del 7.6.2013 il Collegio, udita la discussione dei difensori, ha trattenuto la causa in decisione.

14. L’appello del Ministero è fondato.

15. Il giudice di prime cure ha anzitutto accolto, ritenendolo assorbente, il primo motivo di censura, con il quale lo *** ha lamentato la violazione, da parte dell’Amministrazione, del termine previsto dall’art. 9, comma 2, della l. 19/1990, il quale le impone di concludere il procedimento disciplinare nel termine di 120 giorni

16. Tale statuizione, tuttavia, è erronea perché la norma dell’art. 9, comma 2, della l. 19/1990 non può trovare applicazione in un caso, come il presente, nel quale l’interessato è stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato.

16.1. Soccorre al riguardo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, n. 10 del 2006, la quale ha chiarito che senso che in tale ipotesi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “non si applica il termine finale di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990”.

17. Nemmeno appare corretto e, perciò, merita condivisione il rilievo del primo giudice che, nell’accogliere anche il secondo motivo di censura, ha ritenuto che, pure applicando il principio di diritto stabilito dall’Adunanza Plenaria, risulterebbe comunque violato anche il termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981.

17.1. Il T.A.R. ha ritenuto, infatti, che tale termine di 120 giorni per l’inizio del procedimento disciplinare decorresse dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, e non dal deposito della motivazione.

Anche tale argomentazione, tuttavia, è erronea.

17.2. Bene ha rilevato la difesa erariale come, in realtà, tale termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza o, nel caso di specie, dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non già dalla lettura del solo dispositivo, il cui contenuto non può certo consentire all’Amministrazione di apprezzare l’esistenza di fatti e circostanze che rendano l’interessato passibile di sanzioni disciplinari, siccome prevede espressamente lo stesso art. 9, comma 6, del d.P.R. 737/1981.

17.3. Tale disposizione è ben chiara, del resto, nel far decorrere il predetto termine dalla data di “pubblicazione della sentenza” che, ai sensi dell’art. 544, commi 2 e 3, c.p.p., non può che coincidere con il deposito della motivazione in cancelleria (v., comunque, sul punto, Cons. St., sez. VI, 29.3.2011, n. 1894).

17.4. Poiché del resto la disposizione ricollega l’avvio del procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale, “comunque definito”, non vi può essere dubbio che tale termine decorra dal deposito della motivazione del provvedimento definitivo e non certo dalla lettura del solo dispositivo, che non consente all’Amministrazione di valutare le motivazioni che stanno a fondamento della pronuncia resa dal giudice penale e, dopo averle attentamente ponderate, di assumere le conseguenti determinazioni in ordine all’avvio del procedimento disciplinare, laddove ne ravvisi i presupposti.

17.5. Nel caso di specie è incontestabile né è contestato che tra il deposito dell’ordinanza, avvenuto il 6.5.2002, e la notifica dell’inchiesta disciplinare all’incolpato, intervenuta il 9.7.2002, siano intercorsi 71 giorni, sicché non risulta violato il termine di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. 787/1981, unico applicabile al caso di specie.

18. I due primi motivi di censura proposti dal ricorrente in prime cure, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., sono quindi infondati e devono essere entrambi rigettati.

19. Devono ora esaminarsi gli altri due motivi di censura proposti in primo grado e dichiarati assorbiti dall’impugnata sentenza.

20. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. 737/1981 e dell’art. 108, comma 1, del T.U. 3/1957, per aver l’Amministrazione contestato gli addebiti dopo il termine di 10 giorni decorrente dalla nomina del funzionario istruttore e per aver comunicato detta nomina allo *** oltre il termine di 5 giorni, stabilito dal citato art. 108, anche tale motivo è infondato.

20.1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ha affermato il costante principio che la violazione dei termini della fase istruttoria, aventi natura sollecitatoria e non perentoria, non comporta alcuna illegittimità del procedimento disciplinare.

20.2. Anche la dedotta violazione dell’art. 108, comma 1, del T.U. 3/1957 non si sottrae a tale principio, che non appare contraddetto dal precedente di Cons. St., sez. IV, 30.4.1999, n. 762, a torto invocato dalla difesa del ricorrente in prime cure.

21. Occorre infine scrutinare l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente in prime cure ha lamentato la violazione degli artt. 13, comma 1, e 21, comma 1, del d.P.R. 787/1981, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, la carenza di istruttoria, la motivazione insufficiente e contraddittoria, l’illogicità, la contraddittorietà e, comunque, la manifesta ingiustizia per aver l’Amministrazione inflitto allo *** la più grave sanzione disciplinare della destituzione senza tener conto dell’effettivo disvalore dei fatti attribuitigli, di tutte le circostanze del caso, dei precedenti disciplinari di servizio, della sua qualifica e della sua anzianità di servizio.

21.1. Anche tale motivo deve essere disatteso.

21.2. L’esito del giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento dello *** per prescrizione del reato in seguito alla sua riqualificazione nella fattispecie della truffa (art. 640 c.p.) da parte della Corte d’Appello di Roma, con sentenza divenuta definitiva in seguito all’ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata dalla Suprema Corte, non lascia dubbio alcuno sulla gravità del fatto attribuitogli.

21.3. Egli, nel corso di un servizio di vigilanza stradale sul G.R.A. di Roma, in data 19.3.1991, ha richiesto e, comunque, è riuscito a farsi consegnare la somma di lire 50.000 da A.V.i, conducente di un autocarro, al quale aveva verbalmente contestato il mancato funzionamento del cronotachigrafo e la circostanza che l’autocarro, da lui condotto, avesse un sovraccarico.

21.4. Si tratta di condotta assai grave, realizzata durante lo svolgimento dei compiti di servizio, che pienamente giustifica il provvedimento di destituzione, irrilevante essendo il comportamento tenuto dall’incolpato successivamente alla sua – non giustificata, peraltro, alla luce di quanto sin qui è emerso – riammissione in servizio.

21.5. Gli atti depositati dall’Amministrazione dimostrano che l’istruttoria svolta in seno al procedimento disciplinare è stata accurata, piena ed esauriente, superando ogni contestazione circa l’attribuzione dei fatti, così come contestati, allo ***..

21.6. Tale attribuzione, come anche l’accurata ricostruzione dei fatti, emerge chiaramente dalle risultanze del giudizio penale, che sono state attentamente valutate dall’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare.

22. Il Collegio, dunque, non ravvisa alcuna illogicità né travisamento dei fatti né ingiustizia manifesta nell’impugnato provvedimento, che appare proporzionato alla gravità del fatto attribuito allo ***..

23. Il provvedimento di destituzione, in conclusione, è quindi corretto e immune dai denunciati vizi.

Ne segue che la sentenza impugnata debba essere integralmente riformata, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure da ****.

24. Resta assorbita ogni ulteriore statuizione circa la legittimità del provvedimento di riammissione in servizio, gravato con motivi aggiunti dal ricorrente in prime cure, in quanto tale provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione solo in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal T.A.R., provvedimento che tuttavia risulta superato e caducato dalla presente decisione che, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto il ricorso di primo grado.

25. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, considerata la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in prime cure da ***.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top