Friday 29 August 2014 17:25:32

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Il termine perentorio per deliberare nuove misure tributarie: l'autorizzazione del Prefetto di approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge non comporta anche il differimento del termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014

Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida.La censura è infondata.La perentorietà del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l’anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124.Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013 (il 2 dicembre 2013), le nuove aliquote non sono applicabili all’anno 2013.Nel caso di specie, il Prefetto ha autorizzato il Comune di Stefanaconi ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge.Osserva la Sezione che la disposizione concernente tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale.In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto da:

Comune di Stefanaconi, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

 

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE I, n. 473/2014, resa tra le parti, concernente determinazione aliquota dell'addizionale comunale irpef anno 2013.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti su delega dell'avv. Domenico Sorace e l'avv. dello Stato Federico Di Matteo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

1. Con ricorso dinanzi al TAR per la Calabria, il Ministero dell’Economia e Finanza impugnava la deliberazione n. 25 del 12 dicembre 2013 del Consiglio comunale di Stefanaconi, con la quale era stata determinata l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013, modificando l’aliquota in vigore per l’anno 2012.

2. Il primo giudice, previo riconoscimento della legittimazione straordinaria ad impugnare in capo al Ministero dell’Economia e Finanza, condivideva nel merito il suddetto ricorso rilevando che: “la delibera impugnata, che ha variato l’aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2013, è stata adottata dal Consiglio comunale di Stefanaconi in data 12 dicembre 2013;

- che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;

- che il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 novembre 2013 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra ed è, quindi, illegittima;”.

3. Propone appello il comune di Stefanaconi, che si duole dell’erroneità della pronuncia del giudice di prime cure, atteso che: a) il TAR avrebbe operato sulla scorta di un presupposto fattuale errato, poiché, in conseguenza dell’intervento prefettizio ex art. 141, comma 2, TUEL, la deliberazione di approvazione del bilancio come quella di adeguamento dell’addizionale comunale IRPEF sarebbero state adottate tempestivamente; b) l’art. 1 comma 169, l. 296/2006 prevedrebbe che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L’art. 8 d.l. 31.8.2013 n. 102, per suo verso, statuirebbe che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Questa previsione, giunta a ridosso del termine finale, avrebbe evidentemente generato oggettive difficoltà di governance della procedura. Ed invero, pur avendo la Giunta Municipale dato luogo all’approvazione del bilancio con delibera n. 70 del 18.11.2013, il Consiglio Comunale non sarebbe riuscito a completare l’iter con l’approvazione definitiva entro il 30.11.2013. Tuttavia, la norma non annetterebbe a tale ritardo un effetto automaticamente preclusivo. Al contrario, l’art. 141 TUEL prevedrebbe un tipico procedimento conservativo, con il quale il Prefetto, preso nota della mancata approvazione del bilancio, invita l’Ente a provvedervi nel termine massimo di venti giorni, pena lo scioglimento delle istituzioni elettive. Ove adempiuta, tale previsione rimetterebbe in bonis l’Ente e tutti gli effetti collegati all’approvazione del bilancio verrebbero validati e preservati. Tale sarebbe il caso che riguarda il Comune di Stefanaconi. Ed invero, l’approvazione della deliberazione consiliare n. 25 del 12.12.2013 sarebbe occorsa entro la data limite fissata per l’approvazione del bilancio dal Prefetto di Vibo Valentia, ovvero il 20.12.2013. Non solo, ma gli esiti della deliberazione consiliare, con segnato riferimento all’adeguamento dell’addizionale dal 5/1000 al 6,5/1000, sarebbero stati, nel termine fissato erga omnes (20.12.2013), regolarmente trasmessi ed inclusi nel portale del ministero dell’economia. Pertanto, il termine di approvazione del bilancio sarebbe perentorio ma il tempo della perentorietà, in ipotesi di concessione di termine ex art. 141/2 dlgs 267/00, verrebbe ope legis differito e spostato di venti giorni. Tutti gli atti comunque collegati al limite di approvazione del bilancio, compresa la delibera di approvazione dell’addizionale comunale IRPEF, vedrebbero differito per pari periodo il limite di approvazione, in sintonia alla prescrizione prefettizia;

c) il MEF non sarebbe legittimato ad impugnare, poiché la sua legittimazione straordinaria trarrebbe titolo dall’art. 52, comma 4, d.lgs. 446/1997, ma questa legittimazione varrebbe solo per il regolamento e non per la deliberazione di adeguamento. Né il MEF avrebbe indicato un interesse pubblico prevalente a quello fatto valere dal Comune.

4. L’appello è infondato e non merita di essere accolto.

5. In particolare, per ciò che attiene all’eccepito difetto di legittimazione ad impugnare da parte del Ministero dell’Economia e Finanze deve rilevarsi che l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 360/1998, prevede che: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002…”, mentre l’art. 52, d.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria. Appare evidente che la deliberazione di modifica dell’aliquota dell’addizionale irpef già fissata con atto regolamentare ha essa stessa pari natura. Pertanto, anche quest’ultima cade nel fuoco del comma 4 del citato art. 52, che prevede la legittimazione straordinaria ad impugnare del Ministero dell’Economia e Finanze, prevedendo che: “Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”. Né la suddetta legittimazione che opera ex lege fonda su di una qualche condizione collegata alla dimostrazione di un interesse pubblico alla rimozione dell’atto diverso da quello coincidente con il ripristino della legalità amministrativa violata. Va, pertanto, disatteso il motivo d’appello in esame e confermata nella fattispecie la legittimazione ad impugnare dell’originario ricorrente.

6. Passando all’esame della questione centrale del presente giudizio, nella quale possono riassumersi le due doglianze residue, assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida.

La censura è infondata.

La perentorietà del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).

Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l’anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013 (il 2 dicembre 2013), le nuove aliquote non sono applicabili all’anno 2013.

7.- Nel caso di specie, il Prefetto ha autorizzato il Comune di Stefanaconi ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge.

Osserva la Sezione che la disposizione concernente tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale.

In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808).

8. La infondatezza dei motivi di appello ne comporta il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.

9. Sussistono eccezionali motivi rappresentato dalla complessità delle questioni trattate per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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