Sunday 13 October 2013 08:28:37

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

I requisiti soggettivi di ammissione ai concorsi pubblici devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed il limite di età di trentadue anni è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La vicenda giunta innanzi al Consiglio di Stato riguarda la determinazione del Direttore centrale per il personale dell'Agenzia delle Entrate con la quale veniva emanato un bando della selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di millecinquecento funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo-tributaria. L'art. 2 del bando, rubricato "requisiti di ammissione", al punto 2.1 disponeva che: "Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni. Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando". Il TAR con sentenza confermata in questa sede anche dal Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2.1 e 12.1 del bando, nella parte in cui hanno esteso il momento temporale rilevante del requisito soggettivo di età, s'intende quanto al limite dei trentadue anni, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto. Si legge nella sentenza che non vi è dubbio che lo stesso bando abbia qualificato come "requisito di ammissione" il limite di età di trentadue anni, che secondo ormai pacifica giurisprudenza è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2012, n. 4407, confermativa della statuizione di principio di cui a Ad. Plen., 2 dicembre 2011, n. 21). Peraltro tale qualificazione è del tutto coerente con la previsione di cui all'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, che vincola, e non potrebbe esser diversamente, le procedure selettive relative alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro alo "rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni". E' principio generale, consacrato normativamente dall'art. 2 comma 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") -e ancor prima dall'art. 2 u.c. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3- che i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti "... alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione", e ciò in funzione dell'esigenza di "garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo" (così Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995). Il riferimento contenuto nell'art. 16 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 all'assunzione, se per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi, per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa, non può che riferirsi all'esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età (in tal senso vedi per tutte Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4798), nel diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Agenzie fiscali, per i quali è necessaria una procedura selettiva concorsuale non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2008, proposto da:

- Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

Luigi Granatiero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Vaiano e Fabio Todarello e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Marzio n. 3, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 1844 del 27 maggio 2008, notificata il 16 luglio 2008, resa tra le parti, con cui in accoglimento del ricorso in primo grado n. 1633/2006 è stato annullato il provvedimento n. 36651 del 6 giugno 2006 recante esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro per la durata di ventiquattro mesi di funzionari della terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo tributaria, presso la direzione regionale delle entrate della Lombardia, nonché il presupposto verbale della commissione esaminatrice in data 26 maggio 2006, il provvedimento del Direttore regionale delle Entrate n. 2006/35739del 1° giugno 2006 di approvazione della graduatoria regionale, in cui l’interessato è incluso con annotazione di età maggiore ad anni 32, nonché il bando della procedura selettiva nella parte in cui stabilisce che il requisito di partecipazione dell’età inferiore a 32 anni debba sussistere anche al momento della stipulazione del contratto, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Diego Vaiano e Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.) Luigi Granatiero, nato il 22 maggio 2006, ha partecipato alla selezione per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro per la durata di 24 mesi di millecinquecento funzionari per la terza area funzionale fascia retributiva F1, attività amministrativo tributaria, per l'Agenzia delle Entrate, limitatamente a quattrocentoventicinque posti previsti per l'Agenzia Regionale della Lombardia, indetta con bando del 19 ottobre 2005.

L'interessato ha superato la prova tecnico-professionale a quesiti a risposta multipla, svoltasi il 27 gennaio 2006, con punti 26, 42, nonché la prova orale, svoltasi per il medesimo il 23 marzo 2006, è stato inserito nella graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale della Lombardia n.2006/35739 di prot. del 1° giugno 2006, tra i vincitori, al n. 164, con punti 49,42, con annotazione "> 32 anni".

Con successivo provvedimento 2006/36651 di prot. del 6 giugno 2006 emanato dal Presidente della Commissione esaminatrice della proceduta selettiva, comunicata all'interessato nota di pari data e protocollo del Segretario della commissione, trasmessa con racc.ta a.r. pervenuta all'interessato il 12 giugno 2006, è stata comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva, in conformità al verbale della commissione del 26 maggio 2006, per aver compiuto il candidato il trentaduesimo anno di età prima della data di stipula del contratto come fissata per il 19 giugno 2006.

Il bando di concorso, all’art. 2.1, ammetteva alla selezione i candidati che “alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni” precisando che “Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando; a sua volta il punto 12.1 stabiliva che i candidati utilmente inseriti in graduatoria sarebbero stati invitati a stipulare il contratto d formazione lavoro “purché alla data di stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall’art. 16 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451 e siano disoccupati o inoccupati”.

Con il ricorso in primo grado n.r. 1633/2006 Luigi Granatiero ha quindi impugnato sia il provvedimento di esclusione che la clausola del bando di cui esso ha fatto applicazione.

Con ordinanza n. 1429 del 28 giugno 2006, confermata con ordinanza di questa Sezione n. 451 del 30 gennaio 2007, era accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe n. 1844 del 27 maggio 2008, notificata il 16 luglio 2008, il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, ha accolto il ricorso, annullando la clausola del bando e i consequenziali provvedimenti di esclusione dal concorso.

Con articolata motivazione il giudice di primo grado, mentre ha respinto il primo motivo di ricorso (incentrato sul rilievo che il compimento del 32° anno di età debba riferirsi in effetti al compimento dell’intero anno successivo), ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la disposizione dell’art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, come richiamata dal bando, debba raccordarsi ai principi generali in materia di pubblico impiego, distinguendosi i requisiti di ammissione e i requisiti per la nomina; e poiché i primi, tra cui l’età, debbono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, e a quella data l'interessato non aveva superato il previsto limite d'età, la clausola del bando e l'esclusione sono illegittime, non potendo farsi ricadere sul candidato la variabile tempistica di svolgimento delle operazioni selettive, a nulla rilevando il disposto dell’art. 1 comma 345 della legge n. 244/2007, che si riferisce alla possibilità di scorrimento delle graduatorie della suddetta procedura selettiva, ai fini dell’assunzione degli idonei che non abbiano compiuto il 32 anno alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Con appello notificato il 3 ottobre 2008 e depositato il 14 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1) Sull'interpretazione dell'art. 16 del d.l. n. 299/1994

E' erronea l'interpretazione dell'art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, sostenuta dal primo giudice posto che esso riferisce in modo chiaro e inequivoco il limite massimo di età (32 anni) all'assunzione, e quindi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che per le amministrazioni pubbliche debba farsi luogo a procedure selettive.

Peraltro la previsione che il limite d'età sia raccordato al momento dell'assunzione, ossia della stipulazione del contratto, rispecchia la ratio specifica della peculiare tipologia contrattuale, finalizzata appunto alla formazione e solo in via successiva ed eventuale alla costituzione di rapporto di lavoro subordinato, anche pubblico, a tempo indeterminato.

Diversamente opinando potrebbero verificarsi paradossali effetti, laddove per vicende relative ai tempi della procedura selettiva, sia consentita la stipulazione del contratto di formazione lavoro a favore di candidati che hanno superato il limite d'età anche da apprezzabile intervallo temporale.

2) Sull'interpretazione dell'art. 1 comma 345 della legge n. 244/2007

E' altresì erroneo il rilievo del giudice amministrativo regionale secondo il quale sarebbe irrilevante l'epigrafata disposizione che, nel consentire lo scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive a suo tempo svolte, ha comunque stabilito che il limite d'età sia riferito alla data di formazione della graduatoria, ossia al momento della sua approvazione.

L'appellato, con memoria di costituzione depositata il 24 ottobre 2008, ha dedotto, a sua volta, la carenza d'interesse all'appello, per essere stato, alla scadenza del contratto di formazione e lavoro stipulato in forza dell'ordinanza cautelare, sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 5773 del 29 ottobre 2008 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.

Con memoria difensiva depositata il 25 settembre 2012 l'appellato ha insistito nella dedotta improcedibilità dell'appello per carenza d'interesse, chiedendone in subordine il rigetto.

All'udienza pubblica del 30 ottobre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi quindi confermare la sentenza impugnata, dovendosi disattendere invece l'eccezione pregiudiziale formulata dall'appellato in ordine ad una pretesa improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza d'interesse.

L'art. 6 del contratto individuale di lavoro esibito dall'appellato (documento n. 11 della sua produzione) stabilisce, in modo testuale e inequivoco, che:

"Il rapporto di lavoro instaurato con la sottoscrizione del presente contratto si risolverà, con conseguente decadenza da ogni effetto giuridico ed economico, nell'ipotesi di un successivo giudicato favorevole alla P.A.".

D'altra parte l'art. 1 dello stesso contratto richiama espressamente il precedente contratto di formazione e lavoro sottoscritto il 28 maggio 2004 "...in ottemperanza alla sentenza n. 1844/08 del 27 maggio 2008 del TAR per la Lombardia di Milano".

E' quindi evidente che, per riserva contrattuale conosciuta e accettata dall'appellato, l'efficacia del rapporto è stata subordinata proprio all'esito del contenzioso pendente, attraverso introduzione di una clausola risolutiva espressa.

2.1) Giova rammentare che i contratti di formazione furono introdotti dall'art. 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285 (recante "Provvedimenti per l'occupazione giovanile"), con durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabili, riservati ai giovani disoccupati di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati, e applicabili nel settore del lavoro subordinato privato nonché dagli enti pubblici economici; la platea dei destinatari (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni) rispecchiava quella dei soggetti per i quali erano istituite le liste speciali di collocamento di cui al precedente art. 4 della stessa legge.

Tale istituto contrattuale è stato mantenuto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (recante " Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), ancorché ricollegato a "progetti" con cui dovevano essere definiti tempi e le modalità dell'attività di formazione e lavoro, sottoposti ad approvazione delle competenti commissioni regionali per l'impiego, formulati da enti pubblici economici e imprese e loro consorzi, e sempre con platea soggettiva circoscritta ai giovani non occupati di età tra i quindici ed i ventinove anni, elevabili ai sensi del comma 1 bis (introdotto dall'art. 9, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge, 1° giugno 1991, n. 169) a trentadue anni nelle aree di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno") e nelle aree svantaggiate del centro-nord di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993").

L'art. 3 comma 10 consentiva la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e il successivo comma 11 ammetteva l'assunzione nominativa, da parte della stessa o anche di altra impresa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione lavoro.

L'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha ridefinito i requisiti di età della platea dei destinatari (soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni) e ha ammesso alla stipulazione dei contratti anche "...gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, Enti pubblici di ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali..." (comma 1), introducendo articolate modifiche alla disciplina di tale peculiare rapporto, in funzione della distinzione dei contratti di formazione lavoro secondo che destinati alla acquisizione di professionalità intermedie e di professionalità elevate (comma 2, lettera a), numeri 1 e 2) o ad agevolare "...l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo" (comma 2, lettera b), e differenziando anche la relativa durata (ventiquattro mesi per i contratti di formazione lavoro di cui al comma 2 lettera a) e dodici mesi per quelli di cui al comma 2 lettera b), oltre che fissando la durata minima delle attività formative (almeno ottanta ore per i contratti di cui al numero 1 della lettera a) e centotrenta per quelli di cui al numero 2, e venti ore per quelli di cui alla lettera b).

L'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nell'ambito dei "contratti di lavoro flessibile" consentiti nell'ambito dell'impiego pubblico, dopo aver sancito che "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti", ha demandato ai contratti collettivi nazionali la definizione dell'utilizzazione "...dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, "in applicazione" di quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 3 del d.l. n. 726/1984, e dall'art. 16 del d.l. n. 299/1994.

In sostanza, quindi, l'art. 36 ha generalizzato a tutte le amministrazioni pubbliche la cui disciplina del rapporto d'impiego è stata contrattualizzata la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro.

Il d.lgs. 10 settembre 2003 n.276 (recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30") nell'ambito della ridefinizione dei rapporti di lavoro ha sostituito i contratti di formazione e lavoro con nuove forme contrattuali, e segnatamente il contratto di apprendistato (artt. 47 ss.) e il contratto d'inserimento (art. 54 ss.), tenendo fermi, secondo l'art. 59 bis (inserito dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) i relativa ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004.

Nondimeno l'art. 86 comma 9 del d.lgs. n. 276/2003 ha sancito che "La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro...trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione".

Il riferimento specifico contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ai contratti di formazione e lavoro era scomparso, peraltro, nel testo della disposizione novellato dall'art. 3 comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ossia la legge finanziaria 2008), ma è stato reintrodotto nel testo ulteriormente novellato dall'art. art. 49, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, richiamati i presupposti normativi per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, ha disposto che "Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate".

Tale disposizione è rimasta in vigore, in quanto non disapplicata dalla normativa contrattuale collettiva e regola anche i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle Agenzie fiscali in relazione alla previsione di cui all'art. 100 comma 1 del contratto collettivo nazionale per il comparto del personale delle Agenzie fiscali stipulato il 28 maggio 2004 (quadriennio normativo 2002-2005), -a sua volta non disapplicato dal successivo contratto collettivo nazionale (quadriennio normativo 2005-2009) stipulato il 10 aprile 2008-, secondo il quale "Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri".

2.2) Con la determinazione n. 2005/177077 di prot. del 19 ottobre 2005 del Direttore centrale per il personale dell'Agenzia delle Entrate è stato emanato il bando della selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di millecinquecento funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo-tributaria, cui ha partecipato appunto l'appellato.

L'art. 2 del bando, rubricato "requisiti di ammissione", al punto 2.1 ha disposto che:

"Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni. Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando".

A sua volta il punto 12.1, rubricato "stipula del contratto", ha stabilito che:

"I candidati inseriti utilmente nella graduatoria di merito ed in regola con la documentazione prescritta saranno invitati a stipulare un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, purché alla data di stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall’art. 16 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con la legge 19 luglio 1994 n. 451, e siano disoccupati o inoccupati. Alla stessa data dovranno presentare una dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità all’impiego".

2.2.1) Con il primo motivo d'appello Agenzia delle Entrate e Ministero sostengono che il giudice amministrativo di primo grado abbia errato nel considerare illegittima la prescrizione del bando, perché questa è raccordata al chiaro disposto normativo dell'art. 16 del d.l. n. 299/1994, senza che possa assumere rilievo la circostanza che ai fini della stipulazione dei contratti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni debba procedersi a selezioni di natura concorsuale, tenuto conto della ratio di tale peculiare rapporto che potrebbe essere vanificata se e in quanto il limite di età fosse riferito alla sola data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, qualora poi la stipulazione del contratto intervenisse a distanza anche apprezzabile di tempo.

Tale prospettazione non può essere condivisa, emergendo in modo nitido, al contrario, l'illegittimità dell'art. 2.1 e 12.1 del bando, nella parte in cui hanno esteso il momento temporale rilevante del requisito soggettivo di età, s'intende quanto al limite dei trentadue anni, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto.

Non vi è dubbio alcuno che lo stesso bando abbia qualificato come "requisito di ammissione" il limite di età di trentadue anni, che secondo ormai pacifica giurisprudenza è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2012, n. 4407, confermativa della statuizione di principio di cui a Ad. Plen., 2 dicembre 2011, n. 21).

Peraltro tale qualificazione è del tutto coerente con la previsione di cui all'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, che vincola, e non potrebbe esser diversamente, le procedure selettive relative alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro alo "rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni".

E' principio generale, consacrato normativamente dall'art. 2 comma 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") -e ancor prima dall'art. 2 u.c. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3- che i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti "... alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione", e ciò in funzione dell'esigenza di "garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo" (così Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995).

Il riferimento contenuto nell'art. 16 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 all'assunzione, se per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi, per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa, non può che riferirsi all'esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età (in tal senso vedi per tutte Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4798), nel diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Agenzie fiscali, per i quali è necessaria una procedura selettiva concorsuale non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Né in senso contrario può addursi la circostanza che la procedura selettiva impegni un arco temporale che possa collocare la stipulazione del contratto in momento significativamente successivo alla data di scadenza del bando, e quindi al compimento del limite di età, trattandosi di inconveniente di mero fatto imputabile alle modalità di gestione della selezione e quindi all'amministrazione, e nonostante la previsione dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo che le selezioni debbono aver luogo mediante "procedure semplificate".

2.2.2) Non ha maggior pregio il secondo motivo di appello, incentrato sull'invocata disposizione dell'art. 1 comma 345 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ossia la legge finanziaria 2008).

Tale disposizione ha previsto, infatti, nel quadro del finanziamento di un piano di controlli per la lotta all'evasione fiscale, di procedere alla stipulazione di settecentocinquanta contratti di formazione e lavoro "...utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa", salvo l'alternativo ricorso alla mobilità.

La circostanza che, nell'ammettere ulterioricontratti di formazione e lavoro, diversi da quelli oggetto del bando di cui alla determinazione n. 2005/177077 di prot. del 19 ottobre 2005, e con riguardo agli idonei non vincitori che avevano partecipato a quella selezione, sia stato ancorato il requisito soggettivo dell'età alladata di formazione della graduatoria, non vale, come esattamente notato dal primo giudice, a incidere sull'illegittimità della previsione del bando, non potendo valere peraltro tale disposizione come norma d'interpretazione autentica.

3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.

4.) La novità della questione esegetica affrontata giustifica la compensazione delle spese anche del giudizio d'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 7873/2008 e per l'effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 1844 del 27 maggio 2008.

Spese del giudizio d'appello confermate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Anna Leoni, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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