Tuesday 11 November 2014 13:03:01

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorso: una volta impugnati il bando e/o l’esclusione dal concorso (o da una procedura ad evidenza pubblica), è necessario poi impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014

Nella controversia sottoposta all'esame della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è stata ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione delle graduatorie definitive. La graduatoria finale formata dagli Enti e dalle Province, a mezzo della quale sono stati assegnati i posti, configura un atto autonomamente lesivo della posizione dei ricorrenti, da impugnare nel termine di decadenza, la cui inoppugnabilità ha fatto divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame proposto contro gli atti presupposti ed intermedi. Sul punto di diritto controverso la Sezione non si è quindi discostata dai principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui una volta impugnati il bando e/o l’esclusione dal concorso (o da una procedura ad evidenza pubblica), occorre poi impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto, pena l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto presupposto (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053). Tale conclusione trova conforto nel condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010; 22 gennaio 2014, n. 329) . Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale* del 2014, proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78;

 

contro

Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli e Gaetano Zoiro, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Notaristefano, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24; 

nei confronti di

Elvira Conte, Domenico Corrieri, Pasquale Arbore, Domenica Cinquepalmi, Francesca Mastromatteo, Vincenza Sivo, Pietro Giberna, Pasquale Carella, Angelantonio Ranieri, Oronzo Montrone, Francesco Cavaliere, Mauro Tempesta, Domenico Damiano Piscardi, Massimo Santomasi, Rosa Stanislava Szost, Matteo Canestrale, Matteo Naturale e Costanzo Del Duca, tutti non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, n. 810/2014, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale – Reg. Puglia n. 2645 del 4 dicembre 2012., del Servizio Politiche per il Lavoro – Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, avente ad oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco degli operatori aspiranti ad operare nei Centri per l’impiego; con declaratoria dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetere la selezione e le relative valutazioni;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli e Gaetano Zoiro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pesce e Lofoco, su delega dell’avvocato Notaristefano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

I.- Con il ricorso in appello in esame la Regione Puglia ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata deducendo tra l’altro e per quanto di interesse i seguenti motivi:

1) Inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di legittimazione ad agire.

2) Improcedibilità del ricorso per carenza di interesse dovuta ad inoppugnabilità del provvedimento di approvazione della graduatoria.

II.- Con atto depositato il 10 ottobre 2014 si sono costituiti in giudizio i signori Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli e Gaetano Zoiro, che hanno sostenuto l’infondatezza dell’appello, in particolare evidenziando la incondivisibilità della eccezione di mancata impugnazione delle graduatorie pubblicate sul B.U.R.P. del 7 febbraio 2013 e del 21 febbraio 2013 afferenti alla D.G.R. n. 2645 del 2012 per essere state approvate senza tener conto della pendenza del giudizio intrapreso dai ricorrenti e dell’ordinanza di sospensione della D.G.R. impugnata.

III.- Nel corso della camera di consiglio del 4 novembre 2014, la causa è stata introitata in decisione in forma abbreviata previa acquisizione del consenso delle parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

IV.- Ritiene la Sezione che sia fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione delle graduatorie definitive.

La graduatoria finale formata dagli Enti e dalle Province, a mezzo della quale sono stati assegnati i posti, configura un atto autonomamente lesivo della posizione dei ricorrenti, da impugnare nel termine di decadenza, la cui inoppugnabilità ha fatto divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame proposto contro gli atti presupposti ed intermedi.

Sul punto di diritto controverso la Sezione non intende discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui una volta impugnati il bando e/o l’esclusione dal concorso (o da una procedura ad evidenza pubblica), occorre poi impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto, pena l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto presupposto (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053).

Tale conclusione trova conforto nel condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010; 22 gennaio 2014, n. 329) .

V.- Peraltro nel giudizio di primo grado il ricorso introduttivo era stato notificato al controinteressato signor Oronzo Montrone ed era stato proposto intervento da parte di diciotto controinteressati, in epigrafe indicati, senza che sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i sessanta operatori da destinare ai centri per l’impiego di cui alla deliberazione n. 2645 del 2012 citata.

Tanto avrebbe comportato la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado, pena l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 49 del c.p.a.; tuttavia, stante l’esito del gravame, non è necessaria la rimessione della causa al primo giudice.

VI.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio per mancata impugnazione del provvedimento lesivo degli interessi dei ricorrenti.

VII.- Nel peculiare andamento del processo fra primo e secondo grado il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo accoglie l’appello in esame e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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