Sunday 19 July 2015 14:35:33

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Riconoscibilità di compensi a componenti di Amministrazioni in società pubbliche: il parere della Corte dei Conti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Sardegna n. 50 del 13.7.2015

Il Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari ha chiesto il seguente parere: “se il combinato disposto dell’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 con la nuova formulazione dell’art. 4, comma 4 del decreto legge n. 90/2014 possa essere interpretato nel senso che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013 debba essere riferito al compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione in quanto membri dell’organo collegiale di direzione, mentre l’indennità di risultato, essendo eventuale e distribuibile solo al raggiungimento di un determinato risultato (nel caso di produzione di utili) e per importi da determinarsi entro parametri prefissati [(non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo (compenso più rimborsi spese documentati)] possa essere comunque attribuito anche in eccedenza del valore pari all’80 per cento conseguito nel 2013 (riferito alla sola quota fissa ). La Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Sardegna nel parere n. 50 del 13.7.2015 ha evidenziato come la richiesta di parere verte sul significato da attribuire alla riduzione disposta dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 16 del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014. Nella parte che rileva per il presente esame, tale norma prevede che, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società …. non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.” Il successivo comma 5 estende l’applicazione di questo tetto di spesa alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. La norma si inserisce nel disegno del legislatore di contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per le società partecipate.Medesima finalità persegue l’altra norma richiamata nella richiesta di parere (art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, come modificato dal comma 12 dell’art. 61 del D.L. n. 112 del 2008). Peraltro, come già affermato da altre Sezioni della Corte dei conti (Sez. Lombardia deliberazione n. 88/2015/PAR) è diverso l’ambito delle due discipline, infatti “la finanziaria 2007 introduce un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente di c.d.a.) di società partecipate da comuni e province”, mentre il D.L. n. 95/2012 “pone un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate, o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013”. Di conseguenza entrambe le norme devono essere applicate. Infatti, nella logica complessiva di progressivo contenimento dei costi degli organismi partecipati dagli enti locali perseguita dal legislatore, la normativa più recente chiude spazi lasciati aperti da quella più risalente nel tempo. La Sezione ritiene, pertanto, che non vi siano elementi per discostarsi dall’interpretazione fornita nel precedente sopra richiamato e ribadisce che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013 si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell’eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati.Pertanto l’indennità di risultato potrà essere riconosciuta, nei limiti di cui all’art. 1, comma 725 della legge n. 296/2006, solo se l’onere complessivo, così determinato, a carico dell’ente non superi l’80 per cento di quello sostenuto nel 2013.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Deliberazione n. 50/2015/PAR

 


Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Francesco Petronio Presidente

dott.ssa Maria Paola MarciaConsigliere

dott.ssa Valeria MistrettaConsigliere relatore

dott.ssa Lucia d’AmbrosioConsigliere

dott.ssa Valeria MotzoConsigliere

dott. Roberto AngioniReferendario

nella camera di consiglio del 9 luglio 2015;

Visto l’articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Vista la richiesta di parere della Provincia di Cagliari prot. n. 20793 del20 aprile 2015, trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. n. 640 del 25 maggio 2015;

Vista la nota prot. n. 47934953 dell’11 giugno 2015 con la quale il Presidente ha nominato il Consigliere Valeria Mistretta magistrato relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 48446871 del luglio 2015 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n. 19/2015 dell’8 luglio 2015, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per il giorno 9 luglio 2015, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Consigliere Valeria Mistretta

PREMESSO

ICommissario Straordinario della Provincia di Cagliari ha chiesto il seguente parere: se il combinato disposto dell’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 con la nuova formulazione dell’art. 4, comma 4 del decreto legge n. 90/2014 possa essere interpretato nel senso che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013 debba essere riferito al compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione in quanto membri dell’organo collegiale di direzione, mentre l’indennità di risultato, essendo eventuale e distribuibile solo al raggiungimento di un determinato risultato (nel caso di produzione di utili) e per importi da determinarsi entro parametri prefissati [(non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo (compenso più rimborsi spese documentati)] possa essere comunque attribuito anche in eccedenza del valore pari all’80 per cento conseguito nel 2013 (riferito alla sola quota fissa ).

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari, nominato con decreto n. 1 del 31 dicembre 2014, e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto rientra nella materia della contabilità pubblica e rispetta le altre condizioni costantemente indicate dalla giurisprudenza di questa Sezione, nei limiti in cui consente di formulare principi interpretativi generali e astratti.

3. Nel merito, la richiesta di parere verte sul significato da attribuire alla riduzione disposta dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 16 del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014. Nella parte che rileva per il presente esame, tale norma prevede che, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società …. non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Il successivo comma 5 estende l’applicazione di questo tetto di spesa alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

4. La norma si inserisce nel disegno del legislatore di contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per le società partecipate.Medesima finalità persegue l’altra norma richiamata nella richiesta di parere (art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, come modificato dal comma 12 dell’art. 61 del D.L. n. 112 del 2008). Peraltro, come già affermato da altre Sezioni della Corte dei conti (Sez. Lombardia deliberazione n. 88/2015/PAR) è diverso l’ambito delle due discipline, infatti “la finanziaria 2007 introduce un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente di c.d.a.) di società partecipate da comuni e province”, mentre il D.L. n. 95/2012 “pone un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate, o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013”. Di conseguenza entrambe le norme devono essere applicate. Infatti, nella logica complessiva di progressivo contenimento dei costi degli organismi partecipati dagli enti locali perseguita dal legislatore, la normativa più recente chiude spazi lasciati aperti da quella più risalente nel tempo.

5La Sezione ritiene, pertanto, che non vi siano elementi per discostarsi dall’interpretazione fornita nel precedente sopra richiamato e ribadisce che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013 si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell’eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati.Pertanto l’indennità di risultato potrà essere riconosciuta, nei limiti di cui all’art. 1, comma 725 della legge n. 296/2006, solo se l’onere complessivo, così determinato, a carico dell’ente non superi l’80 per cento di quello sostenuto nel 2013.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

DELIBERA

Il parere come in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2015.

Il RelatoreIl Presidente

Valeria Mistretta Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il 13 Luglio 2015

Il Dirigente

Giuseppe Mullano

 

 

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