Monday 27 February 2012 12:03:12
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame rileva come seppur e' vero che, come la Sezione ha avuto modo di puntualizzare (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 8 giugno 2011, n.3508 ) che si deve escludere un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità, o le limitazioni negoziali al diritto di costruire su un terreno (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332); il permesso di costruire, infatti, non attribuisce alcun diritto soggettivo in conseguenza all'attività stessa, dato che il vicino ove reputi leso un proprio diritto soggettivo (ad es., in materia di distanze tra edifici) può sempre agire innanzi all'A.G. per la riduzione in pristino o il risarcimento del danno (cfr. Consiglio Stato, V, 19 marzo 1999, n. 277).Tuttavia, il primo comma dell’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 espressamente prevede che il permesso di costruire è “rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. La legge impone, cioè, tra gli specifici requisiti di legittimazione, che il richiedente dia lui in primis, la dimostrazione del possesso da parte sua dei titoli reali necessari per poter intervenire sull'immobile per cui si chiede la concessione edilizia, mentre il Comune è onerato solo della relativa verifica (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5223; Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2007 n.4703; idem, 7 luglio 2005 n.3730). Secondo le regole generali, l'Amministrazione comunale, in sede di verifica dei presupposti procedimentali per l’istruttoria del permesso di costruire, deve, ai sensi dell’art. 6, 1° co. lett. a) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verificare “…le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti …” per l’adozione del provvedimento finale. I titoli per l'esercizio dello "ius aedificandi" costituiscono dunque un requisito documentale dell’istanza ed un presupposto legale per la futura edificazione, ma il difetto di tale dimostrazione da parte del richiedente impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506).Anche in caso di comproprietà o di altri diritti reali è necessario: 1) che l’istante dichiari puntualmente il titolo di proprietà ed i titoli civilisticamente idonei che legittimano la sua istanza relativamente a tutte le aree direttamente interessate dall’intervento; ovvero alleghi manifestazioni scritte del consenso degli aventi diritto; 1) che il responsabile del procedimento verifichi l’ammissibilità complessiva della domanda.
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