Sunday 13 March 2016 10:33:21

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Permesso di costruire: la nozione di pertinenza ai fini edilizi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.3.2016 n. 945

L’art. 6 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che occorre il permesso di costruire soltanto per gli interventi pertinenziali «che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale». La giurisprudenza del Consiglio è costante nel ritenere che a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio ma anche sfornito di un’autonomo valore di mercato e non incida sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un “nuovo volume” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; Id. 31 dicembre 2008, n. 6756; Id., 13 giugno 2006, n. 3490).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 00945/2016REG.PROV.COLL.

N. 01924/2015 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2015, proposto da: 
Le *, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

contro

Comune di Saonara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari e Michela Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via degli Scipioni, 288; 

nei confronti di

* in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Foro Traiano, 1/A - piano II; 

per la riforma

della sentenza in forma semplificata sentenza 24 luglio 2014, n. 1067, del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Venezia, Sezione II. 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saonara e di Societa' Fmi s.r.l.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Reggio d'Aci, e Scafarelli per delega dell’avvocato Garofalo. 

 

 

FATTO e DIRITTO

1.– Il Comune di Saonara, con atto del 21 maggio 2013 n. 21, ha ordinato, a Le *, la demolizione di una struttura in profilati di acciaio e onduline in plexiglass trasparente, che fungono sia da copertura che da pareti perimetrali, appoggiata su tettoia a sbalzo preesistente e poggiante su sette ruote mobili, che viene utilizzata per riparare il camino esterno al ristorante e gli addetti che vi lavorano.

Lo stesso Comune, con successivo provvedimento del 31 marzo 2014, n. 2818, ha accertato l’inottemperanza al predetto ordine di demolizione.

La società ha impugnato tali atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che, con sentenza 24 luglio 2014, n. 1067, ha rigettato il ricorso. 

2.– La società ha proposto appello per i motivi riportati nei successivi punti.

2.1.– Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, società * s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello. 

3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2015.

4.– L’appello è infondato. 

5.– Con il primo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che non fosse applicabile la sanzione della demolizione. In particolare, si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato le opere come precarie. Tale precarietà deriverebbe dal fatto, da un lato, che l’intervento è stato posto in essere nelle more della ristrutturazione dell’intero locale, dall’altro, che sarebbe in corso una causa civile volta a definire la proprietà su una determinata area necessaria per realizzare locali di ampliamento della cucina del ristorante.

Il motivo non è fondato. 

L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari edilizia) prevede che occorre il permesso di costruire, tra l’altro, per gli interventi di «nuova costruzione», che consistono nella «costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente» (lettera e).

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione, anche fotografica, in atti, risulta in maniera chiara che è stato realizzato un nuovo manufatto che amplia il ristorante. Esso non può ritenersi precario per il solo fatto che sono in corso le procedure amministrative e giudiziali sopra indicate. La qualificazione di un’opera come precaria presuppone la valutazione di dati oggettivi afferenti all’opera in sé e non ad elementi esterni di natura variabile e incerta. 

6.– Con il secondo motivo si deduce come, anche a volere prescindere da quanto sopra esposto, verrebbe in rilievo, in ogni caso, un’opera pertinenziale, che non supera il 20% del volume dell’edificio principale.

Il motivo non è fondato. 

L’art. 6 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che occorre il permesso di costruire soltanto per gli interventi pertinenziali «che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale».

La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio ma anche sfornito di un’autonomo valore di mercato e non incida sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un “nuovo volume” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; Id. 31 dicembre 2008, n. 6756; Id., 13 giugno 2006, n. 3490).

Nella fattispecie in esame, a prescindere dalla questione relativa al superamento del limite percentuale indicato dalla norma sopra riportata, la natura pertinenziale è esclusa proprio in ragione del fatto che si tratta di una struttura realizzata in ampliamento del ristorante che ha creato volume e ha inciso sul carico urbanistico. 

6.– Con un terzo motivo si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’inadempimento all’ordine di demolizione. A tale proposito, si rileva come la società abbia eseguito l’ordinanza 21 maggio 2013, n. 21 rimuovendo il manufatto. 

Il motivo non è fondato.

L’art. 31 prevede che, in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, l’amministrazione ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (comma 2). La stessa norma dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune» (comma 3), aggiungendosi che «l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita». 

Nella fattispecie in esame, dagli atti del processo risulta come la società non abbia rispettato quanto disposto con l’ordinanza n. 21 del 2013, in quanto il manufatto oggetto di tale provvedimento è stato sì rimosso ma soltanto ai fini del suo temporaneo spostamento in altra area. E’ questa una chiara elusione dell’obbligo di demolizione, che è stata legittimamente sanzionata dal Comune.

6.– Con il quarto e quinto motivo si assume l’illegittimità dell’atto di acquisizione sia in relazione della natura pertinenziale dell’opera realizzata sia per l’indeterminatezza del contenuto dell’atto di acquisizione.

I motivo non sono fondati. 

In relazione al primo aspetto, è sufficiente rilevare che l’esclusione della natura pertinenziale dell’opera, per le ragioni indicate, comporta la validità dell’atto di acquisizione.

In relazione al secondo aspetto, il provvedimento comunale n. 2818 del 2014, ha individuato, con precisazione, mediante l’indicazione dell’estensione del terreno e dei suoi dati catastali, l’area da acquisire al patrimonio pubblico. Non si comprende, pertanto, anche per la genericità del motivo di appello, in cosa consisterebbe l’illegittimità lamentata. 

7.– L’appellante è condannata al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui 1.500,00 devono essere corrisposti al Comune di Saonara e 1.500,00 alla Società F.M.I. s.r.l. 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) condanna l’appellante al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui 1.500,00 devono essere corrisposte al Comune di Saonara e 1.500,00 a favore della Società F.M.I. s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top