Sunday 13 January 2013 20:15:33

Provvedimenti Regionali  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Eccezioni al divieto di rilasciare ex post l’autorizzazione paesaggistica

TAR Puglia

In punto di diritto l’art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 esclude dal divieto di rilasciare ex post l’autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e costituiti oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Al riguardo il Collegio ritiene che l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (cfr. in senso conforme T.A.R. Campania Napoli, Sezione VII, 1° settembre 2011). In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004) in coerenza con la ratio dell'introduzione di tale divieto, induce il Collegio a ritenere, confermando l’orientamento di questa Sezione dal quale non si ha motivo di discostarsi (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, 30 ottobre 2012, n. 1859) che esulino dalla eccezione prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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