Sunday 17 April 2016 18:00:59

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Controversia elettorale: la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale

segnalazione del Prof. Avv. enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.4.2016 n. 1484

La controversia giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato concerne la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, che vede una mancata attribuzione a favore dell’odierno appellato di 14 preferenze, minore attribuzione che non risulta, inoltre, contestata dall’odierna appellante. La doglianza, quindi, non attiene al contenuto fidefaciente del verbale, ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474). E invero questo Consiglio, in una decisione relativa ad una fattispecie assai simile alla presente (C.d.S., V, n. 7320 del 2003, precedente opportunamente richiamato dal T.A.R.), ha escluso che potesse essere opposto l’ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto nel caso era stata dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale\ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso v. anche C.d.S., n. 5851 del 18\8\2010). D’altra parte, come è stato ricordato nella stessa occasione, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi, esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (cfr. anche la decisione della Sezione 22 maggio 2001, n. 2829). Da ciò la conclusione della Sezione che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede da autotutela da parte della stessa P.A., vuoi, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo (C.d.S., V, n. 7320\2003). Del resto, aderendo alla tesi di segno opposto sostenuta dall’odierno appellante, si arriverebbe alla conclusione paradossale, che ogni controversia elettorale che, produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale, dovrebbe essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, il ché di fatto provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale. Infine, merita conferma l’orientamento di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), secondo il quale in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 01484/2016REG.PROV.COLL.

N. 09372/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9372 del 2015, proposto da: 
Antonietta D'Anzeris, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; 

contro

Francesco Tomaiuolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, Francesco La Torre, con domicilio eletto presso Studio Alfredo E Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2; 

nei confronti di

Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE II, n. 1466/2015, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti in seguito all'elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Manfredonia del 31/05/2015;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Tomaiuolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Follieri e D'Ambrosio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, il sig. Francesco Tomaiuolo invocava l’annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale (Comune di Manfredonia - Provincia di Foggia) redatto in data 31.7.2015;

- dei verbali delle operazioni elettorali della sezione elettorali n. 28 del Comune di Manfredonia;

- dei verbali delle operazioni elettorali della sezione n. 38 del Comune di Manfredonia ;

- della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia n. 18 del 25.08.2015.

2. Il tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, all’esito dell’istruttoria, respingeva il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale, rilevando la fondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento alle risultanze delle operazioni di voto relative alla sezione n. 38, poiché dalla copia del verbale prodotto dalla Prefettura in copia conforme risultava che al ricorrente erano stati assegnati “0” voti, laddove nella tabella di scrutinio, pure prodotta in copia, ne risultavano conteggiati 14. In ragione di ciò il TAR disponeva la correzione dei risultati elettorali, e proclamava eletto il sig. Francesco Tomaiuolo alla carica di consigliere del Comune di Manfredonia in sostituzione della sig.ra Antonietta D’Anzeris.

3. Avverso la predetta sentenza propone appello la sig.ra Antonietta D’Anzeris, lamentandone l’erroneità per le seguenti ragioni: a) il TAR non avrebbe rilevato il proprio difetto di giurisdizione, disponendo, invece, la correzione dei verbali sezionali che hanno attribuito le preferenze ai candidati. In questo modo avrebbe inammissibilmente ed immotivatamente disatteso quanto statuito dall’Adunanza Plenaria, nella pronuncia n. 32/2014, che distingue tra doglianze con le quali si contesta il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come accaduti, da quelle con le quali si lamenta che le determinazioni assunte dal seggio siano frutto di un’errata e perciò illegittima applicazione della disciplina: per le prime sarebbe necessario proporre querela di falso. Le doglianze proposte dal ricorrente in ordine al fatto che i verbali delle sezioni nn. 28 e 38 avrebbero indicato un numero di voti di preferenza diverso da quello conseguito dall’appellato, assumendo il contrasto con le tabelle di scrutinio rientrerebbero, infatti, nella prima categoria. Erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto la mera presenza di un errore materiale sulla scorta di un contrasto tra due atti: le tabelle di scrutino ed il verbale di sezione, che sono invece due atti distinti; b) il TAR non avrebbe rilevato la violazione degli artt. 39, 68 c.p.a. e 112 c.p.c., per non essere avvenuta l’apertura del plico contenente verbali e tabelle di scrutinio elle sezioni n. 28 e 38 alla presenza dell’odierno appellante. Il denunciato difetto di contraddittorio comporterebbe l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a; c) in caso di contrasto tra tabella di scrutinio e verbale sezionale non potrebbe che prevalere il secondo che è sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri del seggio; d) i motivi di censura sollevati col ricorso incidentale non sarebbero affatto generici, essendo puntualmente indicati i vizi, il numero delle schede contestate, e se le stesse riguardavano voti espressi come seconda preferenza o che presentavano segni di riconoscimento. Avrebbe errato il TAR nel non acquisire le schede nulle. Il giudizio di probabilità espresso nel ricorso di primo grado non riguarderebbe la sussistenza del vizio, ma le ragioni che potrebbero averlo prodotto; e) l’appellante non avrebbe mai dedotto il vizio della mancata attribuzione di due voti.

4. Costituitosi in giudizio l’originario ricorrente rivendica la correttezza della sentenza di prime cure, evidenziando tra l’altro che non vi sarebbe difetto di giurisdizione e che l’apertura dei plichi è stata fatta dal collegio in udienza.

5. Con memoria del 27 novembre 2015 l’appellante sostiene che: a) il ricorso non contesterebbe le decisioni assunte dal seggio elettorale ma la veridicità del verbale, quindi sarebbe necessaria la querela di falso; b) in udienza non sarebbe stata svolta alcuna operazione istruttoria, come risulta dal verbale; c) nel contrasto tra tabelle di scrutinio e verbale non può e prevalere quest’ultimo; d) non si sarebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.

6. In data 23 febbraio 2016 l’originario ricorrente deposita memoria nella quale pone in luce che la sentenza n. 32/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non si sarebbe occupata del caso dei verbali sezionali non compilati o che rechino discordanze e/o errori materiali di trascrizione. Inoltre, vi sarebbe una discordanza anche tra il verbale sezionale depositato presso la Segreteria del Comune, che nella tabella dei voti di preferenza validi riportati dai candidati della Lista n. 8 non indica alcuna preferenza ed il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 8 depositato presso l’ufficio Centrale elettorale allegato al verbale di proclamazione degli eletti, che nella riga relativa ai voti di preferenza della sezione n. 38 riporterebbe un totale di 44 preferenze tra cui 2 all’odierna appellante e 0 all’originario ricorrente.

Quanto al denunciato difetto di contraddittorio, evidenzia che dopo la lettura del dato rilevato dalle tabelle di scrutinio il Presidente dell’udienza svoltasi in primo grado avrebbe invitato le parti a discutere, senza che l’odierno appellante eccepisse alcunché o chiedesse termini a difesa.

In caso di discordanza tra tabelle di scrutinio e verbale sezionale dovrebbe darsi prevalenza alle prime, stante la funzione certificatoria svolta dal verbale.

Infine, il Sig. Tomaiolo ribadisce la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

7. In data 26 febbraio 2016 l’appellante deposita memoria nella quale ribadisce le proprie argomentazioni.

DIRITTO

1. L’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

2. Con particolare riferimento alla prima ed alla terza doglianza deve evidenziarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 32/2014, ha distinto: “a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione”. Nel precedente di questa Sezione citato dalle parti, ossia la sentenza n. 2361/2015, si tratta una fattispecie diversa da quella sottoposta all’odierno scrutinio. Infatti, ivi si esamina il caso in cui la doglianza consista nella “circostanza di mero fatto per cui le preferenze attribuite ad un candidato sarebbero state declamate in sede di spoglio ma non riportate nelle tabelle di sezione, per mero errore materiale di trascrizione, deve essere suffragata dalle risultanze dei verbali sezionali che, in parte qua, possono essere smentiti solo dal positivo esperimento della querela di falso o da una sentenza penale che dichiari la falsità di un documento”.

Profondamente, diverso è invece la doglianza esposta nel ricorso di prime cure e apprezzata positivamente dal TAR. In questo caso, infatti, vi è una discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, che vede una mancata attribuzione a favore dell’odierno appellato di 14 preferenze, minore attribuzione che non risulta, inoltre, contestata dall’odierna appellante. La doglianza insomma non attiene al contenuto fidefaciente del verbale, ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474). E invero questo Consiglio, in una decisione relativa ad una fattispecie assai simile alla presente (C.d.S., V, n. 7320 del 2003, precedente opportunamente richiamato dal T.A.R.), ha escluso che potesse essere opposto l’ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto nel caso era stata dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale\ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso v. anche C.d.S., n. 5851 del 18\8\2010).

D’altra parte, come è stato ricordato nella stessa occasione, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi, esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (cfr. anche la decisione della Sezione 22 maggio 2001, n. 2829).

Da ciò la conclusione della Sezione che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede da autotutela da parte della stessa P.A., vuoi, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo (C.d.S., V, n. 7320\2003).

Del resto, aderendo alla tesi di segno opposto sostenuta dall’odierno appellante, si arriverebbe alla conclusione paradossale, che ogni controversia elettorale che, produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale, dovrebbe essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, il ché di fatto provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale.

Infine, merita conferma l’orientamento di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), secondo il quale in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio.

3. Non risulta essere meritevole di accoglimento nemmeno la seconda doglianza.

Infatti, il contraddittorio sull’esame delle tabelle di scrutinio e dei verbali sezionali risulta essere stato assicurato, tanto che l’odierna appellante, come riportato nella stessa sentenza di prime cure, ha argomentato sul punto. Né può fondatamente sostenersi che l’acquisizione di un documento da parte del Collegio debba avvenire alla presenza delle parti, se le stesse possano comunque accedervi in qualsiasi momento nel corso del giudizio, potendo liberamente contraddire sul contenuto e sull’interpretazione dei documenti stessi. Ed, infatti, la natura del mezzo di prova in questione, che non è un mezzo di valutazione delle prove, non giustificherebbe quel contraddittorio previsto dal c.p.a. ad esempio per la consulenza tecnica d’ufficio.

Del resto, il comma 2 dell’art. 63, c.p.a. in relazione alla produzione di documenti in giudizio, rinvia alla disciplina degli artt. 210 e segg. c.p.c., che non prevede, al riguardo, alcuna ulteriore garanzia di contraddittorio, stante la superfluità della stessa.

4. Venendo, infine, alla doglianza con la quale si contesta la declaratoria di inammissibilità operata dal TAR in relazione al ricorso incidentale di prime cure, anch’essa non è meritevole di positivo apprezzamento, il ché fa venire meno anche l’interesse all’esame dell’ultima delle doglianze contenute nell’odierno gravame.

Il TAR, infatti, ha operato una ricostruzione corretta dei principi operanti nel giudizio elettorale, come puntualizzati nella già citata sentenza n. 32/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Quest’ultima, infatti, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio elettorale l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo.

Nella fattispecie in esame la domanda proposta dall’odierna appellante assuma carattere esplorativo a fronte della dimensione quantitativa delle schede contestate e del numero delle sezioni elettorali interessate. Inoltre, le generiche contestazioni denunciate non risultano supportate da alcun principio di prova, non avendo la ricorrente prodotto nemmeno elementi prova indiziari (che pure ha assunto essere nella sua disponibilità, quando ha fatto riferimento a non meglio individuati “supporters”, di cui però non ha prodotto eventuali circostanziate dichiarazioni nelle opportune forme di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

5. L’appello deve quindi essere respinto.

Le spese possono essere compensate stante la complessità in diritto delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Carlo Saltelli, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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