Sunday 21 December 2014 17:36:32

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: il computo del termine di prescrizione

segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto del 16.12.2014

La Corte dei Conti nella sentenza in esame dopo aver escluso l’occultamento doloso del danno, ha precisato che il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso.La regola codicistica di cui all’art. 2935 c.c. è declinata, nel processo amministrativo contabile, nella norma espressa dall’art. 1, co. 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 63, secondo cui, fuori dei casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve essere computato “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”.La giurisprudenza prevalente di questa Corte, recentemente ribadita dalle Sezioni Riunite con sentenze n. 5/2007/QM del 19 luglio 2007 e n. 14/2011/QM, ha, da tempo, chiarito che non è sufficiente, a dare inizio al periodo prescrizionale, il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma occorre anche la verificazione dell’effetto lesivo di detta condotta, in particolar modo nelle ipotesi in cui gli elementi costitutivi del fatto dannoso, e cioè l’azione/omissione e l’effetto lesivo, siano temporalmente ascrivibili a periodi diversi.Il “fatto dannoso”, infatti, è costituito dal binomio “condotta ed evento” e si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo.Tale assunto discende in maniera evidente dalla lettura sistematica dell'art. 1 L. n. 20/1994, coordinata con il fondamentale principio dell'art. 2935 del c.c., secondo cui "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".La giurisprudenza di questa Corte - anche sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., sent. n. 23763 del 14.11.2011; Cass. Sez. III, sent. n. 5831 del 13.3.2007), secondo la quale il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento - ha dunque individuato il termine iniziale di prescrizione nel momento dell'esborso della somma costituente danno, ovvero quello della definitiva perdita dell'utilità considerata. E’ in tale momento, infatti, che il danno acquisisce il carattere della concretezza e dell'attualità e può considerarsi verificato il fatto dannoso, nel senso inteso appunto dall’art. 1, c. 2, L. n. 20/1994. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, Sez. I d’Appello, nella sent. n. 700 del 21.5.2014: “… ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.La prescrizione, dunque, decorre dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso“ e tale data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso (giurisprudenza pacifica: v., ex plurimis, Corte dei conti, SS.RR., 29 gennaio 1997, n. 12; Sezione I app., 18 novembre 2010, n. 634, 25.11.2008, n. 508 e 4.12.2007, n. 497; Sezione II app., 20.9.2007, n. 296; cfr., inoltre, Cassazione civile, Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845). Tale posizione (…) è stata ribadita proprio di recente dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con la sentenza 5.9.2011, n. 14/QM, con riferimento all’ipotesi del danno c.d. indiretto.Detto altrimenti, il concetto di "commissione del fatto", ai fini della decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità richiede “… la realizzazione della fattispecie dannosa completa nei suoi due elementi costitutivi: la condotta illecita dell'agente e l'evento dannoso, inteso come effettivo depauperamento delle finanze erariali, elementi che possono anche non esservi coevi, bensì distanziati nel tempo” (Corte dei conti, Sezione II app., 13.7.2007, n. 241).”.In altri termini, “In effetti, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/QM/2007 ha escluso, richiamando anche la “regola generale recata dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, “che - ai fini della decorrenza della prescrizione - sia sufficiente il compimento della condotta illecita” e ha ritenuto invece che “di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell’attualità”, ovverosia il dannoso pagamento (cfr. anche SS.RR. n. 14/QM/2011).” (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 600 del 9.10.2013). Per approfondire scaricare la sentenza cliccando su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA N*/2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Angelo BUSCEMA                                       Presidente

Dott. Giovanni COMITE                                        Giudice

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI                            Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29675 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

  • *

VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 29675 del registro di segreteria;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 24 settembre 2014, con l’assistenza dei Segretari di udienza sig. Mizgur e dott.ssa Guarino, il Giudice relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; il Vice Procuratore Generale dott. Alberto Mingarelli; gli Avvocati Carola Pagliarin e Martina Brasson per i signori Bendin e Tiengo, l’Avvocato Guido Barzazi per i  signori Aguzzoni, Boldrin e Meneghin, l’Avvocato Alessia Panella per il signor Stocchi, l’Avvocato Enrico Ubertone per il signor Zerbinati;

FATTO

1. Acquisizione della “notitia damni

Un articolo del quotidiano “La Voce di Rovigo” del 6 marzo 2010 riportava le dichiarazioni rese dal Sindaco di Badia Polesine, riguardo ai contenuti della relazione prodotta dall’Avvocato Guido Zago dello “Studio Domenichelli”, incaricato dalla Giunta Comunale di verificare le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, che avevano interessato la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di via dei Martiri di Villamarzana a Badia Polesine.

Il legale aveva approfondito gli aspetti procedurali ed economici dell’appalto evidenziando che, in ragione di alcune modifiche apportate al contratto di appalto rispetto al Capitolato Prestazionale originariamente predisposto dalla stazione appaltante, era stato possibile procedere all’approvazione di due varianti, che avevano fatto lievitare i costi di circa 2,3 milioni di euro.

L’Amministrazione comunale, infatti, aveva approvato due perizie suppletive, la prima nel 2004 per € 1.258.713,00 e la seconda nel 2006 per € 1.200.000,00, con un aumento superiore al 50% dell’importo posto a base del contratto d’appalto, pari ad € 3.449.470,00.

Il parere concludeva evidenziando l’illegittimità delle predette perizie suppletive e dell’affidamento diretto dei lavori approvati nelle varianti, illegittimità da cui, secondo il Sindaco Fantato, sarebbe derivato “un cospicuo danno erariale per il Comune”, di cui si imponeva“... il recupero, quantomeno parziale ...”.

2. I fatti ricostruiti dalla Procura Regionale

2.1 L’appalto

Appresa la notitia damni, la Procura Erariale disponeva approfondimenti istruttori, tesi alla conferma dei fatti e alla ricerca di eventuali responsabilità.

In particolare, il Requirente affidava, nell’aprile – maggio del 2010, una delega istruttoria al Nucleo di Polizia Tributaria di Rovigo disponendo, nel contempo, l’acquisizione della relazione dell’Ingegner Giarola, redatta su incarico della Giunta Comunale, conferito con delibera n. 68 del 5.8.2009 e del parere dell’Avvocato Zago, redatto su incarico della Giunta Comunale, attribuito con delibera n. 121 del 21.12.2009.

Inoltre, la Procura conferiva all’Architetto Roberto Cacco l’incarico di predisporre una perizia tecnica, tesa alla ricostruzione della complessa vicenda.

All’esito dell’istruttoria, l’Organo Requirente formulava tre distinti atti introduttivi di tre diversi giudizi, tra cui quello individuato con il n. 29675 del registro di segreteria.

Dalla ricostruzione operata dall’Attore emergeva che, verso la fine dell’anno 2000, il Comune di Badia Polesine disponeva l’esecuzione di studi di fattibilità per la realizzazione di un centro sportivo presso l’area di via dei Martiri di Villamarzana.

Per attuare il programma, si rendeva necessaria una variante al “PRG”, con cambio di zonizzazione per l'area interessata dai nuovi impianti e per l'area facente parte dello storico impianto sportivo “Verzaro”, che l'Amministrazione aveva offerto in contropartita per finanziare, in parte, il nuovo centro.

L'area per i nuovi impianti veniva classificata da “zona agricola” ad area per “verde pubblico e sportivo”.

L'“Area Verzaro” veniva resa edificabile, classificandola come “zona residenziale di progetto”.

La variante al “PRG” veniva approvata dalla Giunta Regionale, con delibera n. 174 dell’1.2.2002.

Il Comune di Badia Polesine, quindi, con la delibera consiliare n. 4 del 28.2.2002 di approvazione del bilancio di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004, nonché del programma triennale delle opere pubbliche, inseriva il nuovo centro sportivo e la nuova palestra (in virtù di un Accordo di programma successivamente formalizzato con la Provincia di Rovigo), per un importo pari rispettivamente ad € 2.995.450,01 per il centro sportivo e ad € 1.291.142,25 per la palestra scolastica, per complessivi € 4.286.592,26.

Nel marzo del 2002 veniva predisposto il progetto preliminare, unitamente ad un “Capitolato Speciale e Prestazionale”, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.), e veniva effettuata la stima dell’ “Area Verzaro”, da cedere a titolo di parziale pagamento.

Dal progetto preliminare, “Elaborato C: Capitolato Speciale e Prestazionale”, emergeva che l’appalto, recante un importo dei lavori stimato in € 3.449.470,00, aveva ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, la realizzazione dei lavori della nuova impiantistica sportiva e la costruzione di una palestra scolastica.

Il progetto preliminare, integrato con il Capitolato Speciale e Prestazionale, veniva successivamente aggiornato nel mese di maggio e, ancora, nel mese di settembre dello stesso anno.

Ciò anche in ragione della delibera n. 22 del 2.7.2002, con la quale il Consiglio Comunale approvava “... l’accordo di programma tra Amministrazione provinciale di Rovigo e Comune di Badia Polesine per la realizzazione di una palestra dello sport con destinazione scolastica ed attività agonistica-ricreativa...”, effettivamente sottoscritto il seguente 25 luglio, che individuava il territorio del Comune anzidetto come quello più adeguato, in ragione della presenza di un considerevole numero di scuole superiori.

Tale accordo, siglato in base quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000, riconosceva al Comune di Badia Polesine il ruolo di responsabile dell’esecuzione delle opere, in quanto l’intervento concordato di costruzione della “Palestra dello Sport” rientrava nell’ambito dell’appalto-concorso relativo alla realizzazione della nuova impiantistica sportiva.

La progettazione dell’opera, completa della palestra, sarebbe rientrata nel progetto preliminare integrato dal “Capitolato Speciale e Prestazionale” predisposto dall’Ente comunale.

Il costo della “Palestra scolastica”, quantificato in € 1.291.142,25, veniva ripartito in parti uguali tra i due enti (€ 645.571,13 ciascuno).

Con la delibera n. 132 del 9.10.2002, la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare, unitamente al “Capitolato Speciale e Prestazionale”, redatto, come già detto, da dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in particolare, dal Geometra Bendin con il supporto dell’Ingegner Claudio Giarola, dall’Architetto Ivan Stocchi e dal Geometra Claudia Ragazzi.

La determinazione, che individuava nell’appalto-concorso la procedura di evidenza pubblica per provvedere all’assegnazione dei lavori, indicava in € 4.582.284,00 l’importo complessivo dell’intervento, di cui a base d’appalto € 3.449.470,00; di essi € 3.368.781,19 per lavori a corpo ed € 80.688,81 per oneri a copertura della sicurezza.

La copertura finanziaria era garantita per € 2.582.300,00 da un mutuo da contrarsi con Istituti per il credito sportivo, con una quota parte di € 645.571,50 a carico dell’Amministrazione provinciale di Rovigo, e per € 2.000.000,00 dal corrispettivo per la cessione dell’appezzamento del terreno dell’ex stadio “Verzaro”.

Con la medesima deliberazione n. 132 del 2002, veniva nominato come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Geometra Iginio Bendin, Capo dell’Ufficio Settore Tecnico del Comune, supportato, in tale attività, da un professionista esterno all’Ente, l’Ingegner Claudio Giarola, incaricato con determinazione n. 829 del 5.9.2002.

Il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data 16.11.2002, con scadenza per la presentazione delle offerte il 10.2.2003, termine, poi, prorogato all’11.4.2003, con determinazione del R.U.P. del 31.1.2003.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16.4.2003, veniva nominata la Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte, composta:

•          dal Geometra Iginio Bendin, Responsabile del settore tecnico del Comune di Badia Polesine;

•          dal dottor Gianfranco Tiengo, Segretario Comunale presso il medesimo Ente;

•          dall’Ingegner Claudio Zerbinati, Dirigente dell’Amministrazione provinciale;

•          e dalla dottoressa Silvia Trevisan, nella veste di Segretario verbalizzante.

A seguito della pubblicazione del bando di gara, solo 2 ditte presentavano i certificati di presa visione dello stato dei luoghi e del progetto, rilasciati il 22.11.2002, in ottemperanza ai punti g) ed h) della disciplina di gara.

Il primo veniva rilasciato al Direttore Tecnico della Cooperativa CLES, con sede a Stienta (RO); il secondo a Roberto Sacramati, quale Procuratore della “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, con sede a Badia Polesine (RO).

Alla gara partecipava, tuttavia, un solo concorrente, la “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, che indicava nello 0,01% il ribasso sul corrispettivo a base di gara per i lavori da realizzare, che si attestava così in € 3.449.146,22 (recte: € 3.449.125,05), ed un aumento di € 1,00  sul valore di stima dell’“’Area Verzaro”, da cedersi quale parziale corrispettivo per l’opera da eseguire.

La Commissione esaminatrice procedeva all’espletamento delle operazioni di gara nelle sedute del 18, 23, 29 aprile, 9 e 23 maggio e 13 giugno 2003.

Nel corso della procedura ad evidenza pubblica, la Commissione si avvaleva della consulenza dell'Avvocato Mario Barioli, il quale rendeva, in data 28.5.2003, due pareri pro veritate.

Con il primo parere si esprimeva nel senso della legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto alla sola impresa partecipante alla procedura.

Con il secondo parere, invece, il consulente escludeva che la proposta della ditta concorrente, avanzata in sede di offerta economica, circa la diversa scansione delle modalità di pagamento, apportasse variazioni sostanziali o, comunque, pregiudizievoli per l'Amministrazione procedente, tali da esigere una rinnovazione della procedura.

Precisamente, l'art. 33 del capitolato prestazionale redatto dalla stazione appaltante prevedeva, nel caso di aggiudicazione congiunta per esecuzione dei lavori e cessione dell'area, che il pagamento effettivo, per stati di avanzamento, avvenisse ogniqualvolta il credito avesse raggiunto la somma di € 250.000,00.

La prima tranche, tuttavia, sarebbe stata pagata mediante la cessione dell'“Area Verzaro”, soltanto dopo il raggiungimento di un credito, per lavori eseguiti, pari alla somma offerta per l'acquisizione dell'area, che non doveva essere inferiore ad € 2.000.000,00.

A garanzia della cessione dell'area, l'Amministrazione si impegnava a rilasciare all'aggiudicatario una fidejussione di importo pari a quello dell'offerta per l'area oggetto di datio in solutum.

La “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, invece, variando la scansione temporale delle diverse modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto, proponeva l'anticipazione del versamento di € 1.449.143,22 all'atto della consegna dei lavori, dietro rilascio, da parte della stessa ditta, di una fidejussione di pari importo. La residua somma di euro 2.000.000,00, sarebbe stata corrisposta a fine lavori, mediante il trasferimento dell'area.

La Commissione, rigettata la proposta di anticipazione del versamento di parte del corrispettivo al momento della consegna dei lavori, valutava positivamente la proposta di cessione dell’area come pagamento alla fine dei lavori, secondo il computo esposto nel verbale n. 7 del 13.6.2003.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 18.6.2003, prendeva atto dei verbali della Commissione aggiudicatrice, disponendone la trasmissione al R.U.P. per l’aggiudicazione dei lavori alla ditta “Costruzioni Sacramati s.p.a.”.

Con delibera n. 108 del 2.7.2003, la Giunta approvava, poi, il progetto definitivo-esecutivo e, contestualmente, incaricava il Responsabile del Settore Tecnico di inoltrare la richiesta al CONI, per il rilascio del parere di competenza sull’idoneità tecnico-sportiva dell'impianto progettato e di sottoporre il progetto medesimo all'approvazione della Commissione Provinciale di Vigilanza, ai sensi dell'art. 80 del T.U.P.S. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Disponeva, inoltre, di rimandare l'approvazione del progetto esecutivo al momento del conseguimento di tutti i necessari pareri.

Il R.U.P., quindi,  con determina n. 740, nella stessa data, disponeva la definitiva aggiudicazione dell’appalto in favore della “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, alle condizioni del “Capitolato Speciale e Prestazionale”, come integrato e modificato in sede di gara dalla Commissione giudicatrice, condizioni accettate dalla ditta vincitrice con nota n. 10.699 del 9.7.2003 (così nel contratto di appalto dell’1.10.2003).

Pertanto, il 1° ottobre 2003, venivano assegnati i lavori alla ditta vincitrice e veniva  sottoscritto il contratto di appalto.

Con atto del 27.10.2003 n. 16562, il R.U.P., Geometra Bendin, provvedeva alla costituzione dell’Ufficio di Direzione dei lavori, composto dall’Architetto Ivan Stocchi quale Direttore dei lavori e dall’Ingegner Claudio Giarola quale Direttore operativo.

Nella stessa data del 27.10.2003, con verbale prot. n. 16875, il Geometra Iginio Bendin, coadiuvato dall’Ingegner Giarola, procedeva alla consegna delle aree disponibili sulle quali insediare il cantiere. Tale verbale non prevedeva, tuttavia, l’inizio della decorrenza dei termini contrattuali.

La costituzione dell'Ufficio veniva formalizzata con determinazione del settore 4 LL.PP. del 3.12.2003, sottoscritta dal Geometra Bendin, R.U.P. e Responsabile del Settore Tecnico del Comune.

Peraltro, con determinazione n. 1389 del 10.12.2003, veniva revocato l'incarico di tecnico di supporto al R.U.P., di cui era affidatario l'Ingegner Giarola.

La costituzione dell'Ufficio della Direzione dei lavori, nei termini sopra riferiti, faceva seguito alla nota datata 15.5.2003, protocollata dal Comune di Badia Polesine in data 21.5.2003, prot. n. 7756, con la quale la Provincia di Rovigo chiedeva al Comune di provvedere "all'affidamento di idoneo incarico professionale per la direzione dei lavori della palestra in parola, incluse le mansioni proprie del responsabile del procedimento", stante la particolare difficoltà per l'Amministrazione provinciale di provvedere con proprio personale tecnico.

In seguito, venivano acquisiti i pareri degli Enti (CONI, Consorzio, ULSS, Commissione Pubblico Spettacolo, Vigili del Fuoco) e si procedeva alla validazione del progetto e alla consegna dei lavori, avvenuta, tra l’altro, a più riprese.

La Procura precisava che, in data 30.6.2003, il R.U.P., Geometra Bendin, e il tecnico di supporto, Ingegner Giarola, validavano il progetto definitivo, a norma dell’art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999.

Il progetto esecutivo sarebbe stato oggetto di un successivo intervento, da svolgere in contraddittorio con il progettista (in specie, la ditta aggiudicatrice), una volta intervenuti i pareri dei diversi enti; adempimento avvenuto il 3.6.2005 ad opera del R.U.P., Dottor Tiengo, e dell’Architetto Stocchi, in rappresentanza dell’Ufficio di Direzione dei lavori, senza che, peraltro, rilevava l’Attore, si rinvenisse alcuna traccia di delega.

Con determinazione del settore 4 LL.PP., a firma del Geometra Bendin, in data 2.12.2003, veniva liquidato il primo certificato di pagamento all'impresa “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, inerente alle spese di progettazione.

2.2 Le perizie di variante

Dall’inizio dei lavori alla loro conclusione venivano apportate numerose modifiche al quadro economico, che conducevano al riconoscimento, in favore dell’impresa “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, di un importo lavori finale, da parte del Direttore dei lavori, pari a € 6.067.522,10, oltre € 30.368,00 per lavori extra-contratto, liquidati il 21.5.2007, su disposizione del Direttore dei lavori del 6.11.2006, per una somma complessiva di  € 6.097.890,00.

Le maggiori variazioni tecniche ed economiche, nella ricostruzione operata dal Requirente, derivavano da due perizie di variante, la prima del 2004 e la seconda del 2006.

2.2.1 La prima perizia di variante

Con delibera n. 42 del 2003, il Consiglio Comunale incaricava il R.U.P. di redigere gli elaborati tecnico-amministrativi della prima variante e, successivamente, con deliberazione n. 46 del 30.3.2004, la Giunta Comunale approvava la proposta consistente nell’aumento delle dimensioni della palestra, nell’inserimento di una tribuna per 300 posti a sedere e nella modifica della copertura della palestra da metallica a struttura in legno lamellare.

Ciò, secondo la Procura, in recepimento delle indicazioni del CONI, di cui al parere n. 298/55 del 10.3.2004.

Secondo quanto previsto dalla delibera, la variante avrebbe determinato una maggiore spesa pari ad € 600.000,00, di cui € 498.000,00 per la palestra ed € 30.000,00 per la sistemazione esterna.

Successivamente, mutava il soggetto incaricato della direzione dei lavori.

Con la convenzione di incarico professionale del 20.9.2004, prot. 13840, l'Ingegner Claudio Giarola, già Direttore operativo, assumeva il ruolo di Direttore dei lavori, in luogo dell'Architetto Stocchi.

Così, con determinazione del R.U.P., Geometra Bendin, del 14.10.2004, prot. n. 15655, veniva ricostituito l'Ufficio della Direzione dei lavori che, oltre all'Ingegner Giarola con il ruolo di Direttore dei lavori, prevedeva la presenza di due assistenti alla contabilità, Claudia Ragazzi e Luca Traina.

 L'Architetto Stocchi veniva nominato Ispettore di cantiere, in sede di esecuzione.

In fase di redazione degli elaborati di perizia, il R.U.P., oltre a recepire le indicazioni sull’aumento della superficie della palestra, sulla modifica dei solai e del tetto e della nuova tribuna, inseriva tutta una serie di modifiche alla struttura dei campi  da rugby e di calcio e alle pertinenti tribune, che comportavano un aumento di € 1.097,940,00, notevolmente più elevato di quanto deciso con la delibera n. 46 del 2004.

La nuova Giunta - composta dal Sindaco, Paolo Meneghin, e dagli assessori, Paolo Rigobello, Renzo Aguzzoni, Giulio Barbieri, Mario Cabassa, Marcello Ferreri, Giuseppe Romani, Cristina Tesin - approvava, con la deliberazione n. 126 del 29.9.2004, prot. n. 14726, la perizia proposta, con un aumento del costo del contratto di complessivi € 1.258.113,23 (risultante dall’atto di sottomissione), pari al 36,50% della somma posta a base dell’appalto.

Il conseguente maggior onere risultava finanziato, in parte, con l'agevolazione concessa dalla Regione con DGR del 18.6.2004, n. 1785, notificato al Comune di Badia Polesine con nota prot. n. 534651 del 6.8.2004, ed in parte, con l'emissione di BOC per il valore di € 600.000,00.

Seguiva, dunque, la sottoscrizione, da parte della ditta appaltatrice, dell'atto di sottomissione della perizia suppletiva con l’approvazione dei nuovi prezzi, con la nota rep. n. 5595 del 13.11.2004.

In data 13.11.2004, il R.U.P., Bendin, procedeva ad una nuova consegna dei lavori, con decorrenza, da tale data, dei termini contrattuali.

La consegna definitiva, invece, aveva luogo in data 31.8.2005, dopo l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, avvenuta in data 1.6.2005, quando ormai buona parte dell’opera era stata eseguita.

Nel frattempo, con determinazione del settore 4 LL.PP., n. 1412 del 24.12.2004, prot. n. 19599, veniva liquidato in favore della società “Costruzioni Sacramati s.p.a.” il certificato di pagamento n. 2.

Ancora, con determinazione del settore 4, LL.PP., n. 468 del 3.5.2005, prot. n. 7196, seguiva l'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 3, a firma del R.U.P., Bendin.

Il certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dall'allora R.U.P., Tiengo, veniva liquidato con determinazione del settore 4, LL.PP., n. 1052 del 7.10.2005, prot. n. 16851.

A seguire, il certificato di pagamento n. 5, a firma del R.U.P., Tiengo, veniva liquidato con determinazione del settore 4, LL.SS., n. 1287 del 6.12.2005, prot. n. 20885.

Il certificato di pagamento n. 6, parimenti a firma del R.U.P., Tiengo, veniva liquidato con determinazione del settore 4, LL.PP., n. 667 del 31.5.2006.

Risolto, in data 18.5.2006, l'incarico professionale per la direzione dei lavori assegnato all’Ingegner Giarola, l'incarico di Direttore dei lavori veniva assunto dal Geometra Bendin, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2.2.2 La seconda perizia di variante

Con deliberazione della Giunta Comunale di Badia Polesine, n. 105 del 14.6.2006, veniva approvata una nuova perizia di variante per lavori di miglioramento della complessiva funzionalità degli impianti sportivi, comportante una maggiore spesa di € 1.212.482,73, che determinava un complessivo aumento dell’importo del contratto del 77%.

La variante si assumeva disposta in applicazione dell'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 7.11.2003, n. 27.

La Giunta, poi, con deliberazione n. 123 del 19.7.2006, accettava la controproposta avanzata dalla ditta appaltatrice.

Si giungeva, cosi, alla sottoscrizione di un secondo atto di sottomissione tra l'Amministrazione comunale e la società “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, rep. n. 5544 del 31.7.2006.

L'adozione della seconda perizia di variante era stata preceduta dalla preliminare modifica del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2006-2008 e dalla variazione al bilancio di previsione 2006, entrambe disposte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.6.2006.

2.2.3 La fine dei lavori

L'Amministrazione comunale, con la progressione delle lavorazioni da parte dell'appaltatrice, provvedeva ad effettuare ulteriori pagamenti: con determinazione del settore 4, LL.PP., n. 1310 del 22.11.2006 veniva approvato e liquidato il certificato di pagamento n. 7, del 26.7.2006, a firma del R.U.P., Tiengo.

Con determinazione del settore 4, LL.PP., n. 1431 del 29.12.2006 veniva liquidato il certificato di pagamento n. 8 del 30.11.2001.

Con determinazione del settore 4, LLPP, n. 250 del 27.2.2007 veniva liquidato il certificato di pagamento n. 9 del 29.12.2006, sottoscritto dal R.U.P., Tiengo.

I lavori venivano ultimati in data 29 o 30.12.2006. Nel verbale si dava conto del fatto che residuassero alcune opere, definite di marginale interesse e da effettuarsi soltanto quando la stagione le avrebbe consentite e quando il manto erboso fosse risultato ben attecchito. Precisamente, si trattava della segnatura, della posa in opera di kit bandierine, della sistemazione delle porte regolamentari dei campi da calcio e da rugby.

In data 29.12.2006, il Direttore dei lavori e la “Costruzioni Sacramati s.p.a.” sottoscrivevano lo stato finale dei lavori, senza iscrizione di nessuna riserva.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19.4.2007, veniva autorizzato il R.U.P., Tiengo, a nominare quale Direttore dei lavori l'Architetto Ivan Stocchi, per effettuare una ricognizione di tutte le operazioni svolte nel corso dell'esecuzione dell'appalto, al fine di agevolare l'attività di collaudo dell'opera.

Con la successiva deliberazione del 23.5.2007, n. 81, la Giunta Comunale autorizzava l'alienazione alla società “Costruzioni Sacramati s.p.a.” del terreno residenziale come corrispettivo di € 2.000.001,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.4.2008, di contenuto analogo a quello di cui alla deliberazione n. 46 del 9.4.2008, veniva riconosciuto alla ditta appaltatrice l'importo di € 121.131,00, a titolo di adeguamento proporzionale del prezzo per la cessione dell' “Area Verzaro".

Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Prestazionale allegato al contratto d'appalto rep. n. 5513 del 6.10.2003, le parti avevano provveduto al frazionamento dell'immobile (prot. 2007/R00051792 del 20.3.2007).

In quella sede, veniva rilevato come l'effettiva superficie del terreno ammontasse a mq 26.586 e non a mq 28.300.

Pertanto, a seguito dell'alienazione dell'immobile alla società appaltatrice, e, per essa, alla “Immobiliare Italia S.r.l.”, mediante atto didatio in solutum del 22.6.2007, rep. 85749, rogato dal notaio Dott. Alessandro Wurzer di Badia Polesine, si procedeva all'adeguamento del prezzo.

Contestualmente, con la medesima deliberazione n. 48/2008, la Giunta prendeva atto di come l'alienazione del terreno in favore della ditta “Costruzioni Sacramati s.p.a.” fosse avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori e, pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del contratto d'appalto, disponeva la corresponsione alla “Costruzioni Sacramati s.p.a.” della somma di € 24.000, pari all'indennizzo di tre mensilità, secondo l'importo mensile predeterminato nel contratto medesimo.

In attuazione della deliberazione di Giunta n. 48/2008, veniva disposto il pagamento delle somme ivi indicate, in favore della “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, come si evince dall'atto di liquidazione di cui alla determinazione del settore 4, LL.PP., n. 403 del 17.4.2008, e dal mandato di pagamento, di pari data, n. 838, entrambi sottoscritti dal Segretario Generale, Tiengo.

Con comunicazione del 19.6.2008, Tiengo, trasmetteva al Consigliere comunale, Giovanni Rossi, e al Sindaco, Paolo Meneghin, la relazione finale del R.U.P., del 29.5.2007, unitamente alla scheda riassuntiva delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti sportivi.

Da ultimo, venivano terminate le operazioni di collaudo dell'opera, ad opera dell’Ingegner Dall’Asta, come si evince dal certificato di collaudo del 16.3.2009, protocollato dal Comune di Badia Polesine in data 17.4.2009, A.5898, approvato dal Commissario Straordinario del Comune, con atto del 20.5.2009, n. 31.

Il collaudo dell'opera era stato preceduto da alcune visite di collaudo in corso d'opera (del 6.10.2005, del 20.6.2006, del 21.11.2006, del 18.12.2006, del 9.3.2007, del 29.10.2007, del 10.11.2007 e del 12.5.2008) e dal rilascio di due certificati di collaudo statico delle opere in cemento armato e metalliche, datati, rispettivamente, 31.5.2007 e 9.3.2009.

3. Riscontri probatori

La Procura acquisiva all’istruttoria erariale gli atti del procedimento penale n. 4306/2009 aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo (RGPM n. 4306/09), attivato su denuncia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Rovigo, per le minacce dirette al Sindaco Fantato, causate dall’attivazione, da parte del primo cittadino di Badia Polesine, della rivisitazione contabile dell’appalto per gli impianti sportivi.

In esito all’attività istruttoria svolta, i Carabinieri inviavano alla Procura della Repubblica di Rovigo una Nota informativa riassuntiva in data 6.4.2011 (prot. n. 18/7-33), unitamente alla consulenza tecnica redatta dall’Architetto Mario Vanzetto, incaricato dalla stessa Procura della Repubblica, consegnata in data 26.8.2010.

Detta documentazione veniva acquisita agli atti del procedimento erariale.

Venivano acquisite, altresì, dalla Procura, la relazione dell’Ingegnere Giarola del 26.10.2009 e la consulenza dell’Avvocato Zago, dello Studio Domenichelli del 22.2.2010, rese su incarico del Comune di Badia Polesine.

Per approfondire, poi, le problematiche emerse dai documenti istruttori, la Procura erariale incaricava di rendere parere un proprio consulente tecnico, l’Architetto Cacco.

3.1 La consulenza dell’Architetto Mario Vanzetto

La consulenza tecnica del Vanzetto evidenziava la presenza di gravi illeciti e responsabilità di funzionari nella gestione della fase di aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto.

La Nota informativa dei Carabinieri e la perizia dell’Architetto Vanzetto paventavano l’esistenza di un accordo tra i responsabili dell’ente e la ditta, unica partecipante all’appalto concorso e aggiudicataria dello stesso, volto a favorire l’impresa appaltatrice.

L’aggiudicazione risultava praticamente avvenuta senza un vero ribasso e a condizioni apparentemente sfavorevoli per la ditta, che, tuttavia, avrebbe goduto di extra-profitti e regalie del committente del tutto ingiustificati, attraverso un uso distorto dello strumento delle due perizie di variante ed altre forme di compenso assolutamente ingiustificate ed illegali, facendo lievitare enormemente i costi a carico del Comune di Badia Polesine.

In particolare, evidenziava l’Architetto Vanzetto che “I lavori riconosciuti come migliorie, (vedi pacchetto di copertura Palestra o pannelli fonoassorbenti applicati alle pareti della Palestra) in realtà erano necessari per far rientrare i locali progettati entro i parametri acustici di legge, e così come per quanto riguarda le modifiche apportate per soddisfare i requisiti di visitabilità ai portatori di handicap e altro ancora.

Dette prescrizioni di legge dovevano già essere rispettate nel Progetto <vincitore> del Bando di Gara e pertanto non riconoscibili all'interno delle Varianti, se non per le sole porzioni ricadenti negli aumenti di superficie degli ambienti volute dall'Amministrazione.”.

3.2 La relazione dell’Ingegner Claudio Giarola

La gravità delle anomalie di tutte le fasi dell’appalto veniva evidenziata anche dalla relazione dell’Ingegner Giarola che, per un certo periodo, era stato anche il Direttore dei lavori.

Segnalava Giarola, nelle sue conclusioni, numerosi dubbi di legittimità su alcuni passaggi essenziali delle procedure di gara, relativi, in particolare:

-           alla modifica sostanziale del tipo di contratto rispetto al bando di gara;

-           alla firma del contratto prima delle approvazioni del progetto esecutivo da parte degli enti preposti, come era previsto nel bando di gara;

-           alla illegittima consegna provvisoria dei lavori strutturali, senza neppure il deposito dei disegni delle fondazioni adeguati ai lavori in corso e senza validazione del progetto esecutivo;

-           alla approvazione di progetti e perizie, esecuzione dei lavori e firma di atti aggiuntivi, senza l'esistenza della validazione del progetto esecutivo (art. 47 del DPR 554/1999) e senza computi metrici estimativi corretti, a corredo della singola fase;

-           agli inserimenti di maggiori oneri per migliorie, che invece dovevano fare parte dei requisiti essenziali dell'appalto iniziale e, quindi, non erano suscettibili di maggiore esborso (ad esempio prescrizioni del CONI per gli spogliatoi, requisiti acustici della palestra);

•          all’affidamento di lavori aggiuntivi a trattativa privata per oltre 2,6 milioni di euro, ben oltre i limiti di legge fissati in 750 mila euro, in una o più volte;

•          all’approvazione di perizie suppletive, senza la sussistenza dei presupposti di legge e ben oltre i limiti di importo ammessi (20%);

•          al rilascio del collaudo dopo due anni e dopo che la Giunta aveva deliberato un incarico per completare documenti contabili prima inesistenti (consegna, etc.);

•          all’approvazione di perizie in aumento di spesa, senza avere preventivamente deliberato stanziamenti di risorse a copertura;

•          alla restituzione di somme all'Impresa per minore superficie dell’area ceduta dopo la conoscenza della consistenza dei beni e dopo la chiusura di un contratto stipulato a corpo e non a misura.

Secondo l’Ingegner Giarola, l'intervento era stato portato avanti senza avere preventivamente esperito tutta la progettazione esecutiva indispensabile, esponendo così l'importo dei lavori ad un aumento continuo.

3.3 Il parere dell’Avvocato Zago

Anche il parere espresso dall’Avvocato Zago dello Studio Dominichelli di Padova, su incarico della Giunta Comunale, evidenziava la gravità e la frequenza degli illeciti compiuti nel procedimento per l’affidamento dei lavori pubblici in questione e durante l’esecuzione degli stessi.

Il legale rilevava, innanzitutto, la presenza di vizi procedurali, principalmente attinenti al momento di stipula del contratto di appalto e ai suoi contenuti, nonché vizi relativi al conseguente profilo sostanziale, rappresentato dal significativo aumento che, in corso di esecuzione, avevano subito i costi dell'intervento, a seguito dell'approvazione di varianti progettuali con relative perizie suppletive assai incisive.

In dettaglio, l’Avvocato Zago evidenziava, in primo luogo, come la stipula del contratto fosse avvenuta prima dell’acquisizione dei pareri necessari per l’esecuzione dell’opera.

Osservava il legale che al progetto preliminare, posto dall'Amministrazione appaltante a base di gara (appalto-concorso), era allegato un capitolato prestazionale, recante le prescrizioni e le condizioni generali a cui si sarebbero dovute conformare l'offerta tecnico-economica dei concorrenti e, successivamente, l'esecuzione dei lavori in appalto.

Il predetto capitolato avrebbe dovuto costituire un elemento essenziale della disciplina regolamentare, sia per quanto riguardava la procedura di scelta del contraente, che per i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'impresa appaltatrice e avrebbe dovuto fare parte integrante del contratto di appalto.

Le disposizioni del capitolato avrebbero dovuto avere prevalenza, quando più favorevoli alla stazione appaltante, sugli altri documenti tecnici contrattuali predisposti dall'appaltatore eventualmente in contrasto, sostituendosi di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto (art. 1 del capitolato prestazionale).

Per il legale, rilevavano due ordini di disposizioni, tra loro connesse, recate dal capitolato prestazionale, le quali, malgrado la loro inderogabilità (sancita, come visto, dall'art. 1 dello stesso capitolato), non risultava avessero trovato applicazione successivamente all'aggiudicazione della gara alla ditta “Costruzioni Sacramati s.p.a.”.

Il riferimento era, in particolare, da un lato, alla prescrizione contenuta all'ultimo comma dell'art. 8 del capitolato, secondo cui il contratto sarebbe stato stipulato solo dopo che il progetto, che il concorrente era tenuto a presentare già in fase di gara, avesse ottenuto il parere favorevole di tutti gli enti interessati a vario titolo all'intervento (CONI, WWFF, Commissione Pubblico Spettacolo, ULSS, Provincia); e, d'altro lato, alle disposizioni, secondo cui sarebbero rimasti a totale carico dell'appaltatore tutti gli eventuali costi aggiuntivi (nuova progettazione, maggiori spese per i lavori, penali per ritardi nella consegna delle opere, e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante), conseguenti agli adeguamenti progettuali richiesti dai predetti enti, oltre a quelli derivanti dalle omissioni o dagli errori inficianti la progettazione originaria.

Va, in proposito, evidenziato come tali previsioni assumessero una valenza prescrittiva di notevole rilievo, alla luce della specifica natura dell'affidamento, giacché, trattandosi di “appalto-concorso” con corrispettivo “a corpo”, ogni adeguamento progettuale ed esecutivo necessario per la conformità dell'opera alla normativa di settore risultava a carico dell'appaltatore (art. 24 del capitolato prestazionale).

Osservava il legale che, una volta aggiudicata la gara alla ditta “Costruzioni Sacramati s.p.a.”, tali prescrizioni non risultavano essere state rispettate dai soggetti deputati a sovrintendere il corretto svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione della commessa.

Al riguardo, rilevava il consulente che il contratto di appalto, siglato il 1° ottobre 2003, era stato sottoscritto, a differenza di quanto espressamente statuito nel capitolato prestazionale, quando il progetto aveva ottenuto, nel luglio del 2003, solo una prima validazione parziale da parte dell’Amministrazione comunale.

Validazione nella quale si era esplicitamente ribadita la necessità che l'appaltatore integrasse alcuni elaborati tecnici e che, in ogni caso, acquisisse tutti i pareri previsti dalla normativa e dal capitolato, allora mancanti, per poter procedere alla validazione definitiva del progetto e, dunque, alla stipula del contratto.

Tali pareri ed approvazioni, al contrario, erano intervenuti solo tra il 2004 e il 2005 e, dunque, successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso, intervenuta nell'ottobre 2003, con conseguente violazione di quanto prescritto dal capitolato.

Detta violazione, secondo il legale, aveva comportato il venir meno delle garanzie originariamente previste a favore dell'Amministrazione.

L’omissione risultava esplicita e consapevole, visto che, stravolgendo l'originaria impostazione della commessa quale risultante dalla lex specialis, l'art. 6 del contratto, pur vincolando l'impresa “Costruzioni Sacramati s.p.a.” ad osservare le eventuali prescrizioni in ordine alla funzionalità dell'opera progettata, si limitava ad imporre all'appaltatore l'esecuzione delle maggiori opere, “previa specifica valutazione secondo l'elenco prezzi previsti dal capitolato speciale o dall'elenco prezzi della Camera di Commercio o del Magistrato alle Acque”.

Nel contratto, dunque, non solo non risultava essere stata reiterata la previsione inderogabile del capitolato, secondo cui tutte le maggiori spese riconnesse alle modifiche tecniche imposte dagli enti tenuti ad approvare il progetto sarebbero rimaste ad esclusivo carico dell'appaltatore, ma sarebbe stata introdotta una disposizione del contenuto diametralmente opposto.

Così, gli adeguamenti prescritti dalla Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. nel parere rilasciato nel luglio 2004, unitamente ad altre esigenze emerse successivamente alla stipula del contratto, avevano imposto, anteriormente alla consegna provvisoria dei lavori all'appaltatore, nel settembre 2004, l'approvazione di una variante suppletiva e di un relativo elenco nuovi prezzi (per una maggiore spesa di circa 1.200.000 Euro), che aveva comportato un primo aumento dell'importo dell'appalto a carico dell'Amministrazione comunale.

Circostanza questa che integrerebbe un grave pregiudizio economico per l'Amministrazione committente, costituendo, altresì, una grave irregolarità sotto il profilo “concorsuale”, traducendosi in una alterazione “postuma” delle condizioni di gara a favore del concorrente risultato aggiudicatario, in violazione della par condicio che deve caratterizzare ogni procedura di affidamento di lavori pubblici.

Altre gravi irregolarità avrebbero caratterizzato la consegna provvisoria dei lavori (novembre 2004) e la validazione definitiva del progetto (giugno 2005).

Infatti, la consegna provvisoria dei lavori era intervenuta prima ancora che il progetto avesse ricevuto molti dei pareri richiesti, che fosse stato validato dall'Amministrazione e prima che fossero stati predisposti dall'appaltatore i calcoli strutturali relativi alla nuova palestra e alle tribune dei campi esterni.

La validazione del progetto sembrava essere stata approvata senza neppure la partecipazione del Direttore dei lavori e in assenza di documenti essenziali, tra i quali i computi metrici estimativi di tutte le opere previste in progetto.

Evidenziava, poi, l’Avvocato Zago, l’aspetto di carattere “sostanziale”, che pareva maggiormente rilevante nella vicenda in esame, costituito dal significativo aumento subito, in corso d'opera, dai costi di realizzazione dell'intervento, gravato esclusivamente sulla stazione appaltante.

Tale profilo sarebbe derivato, in parte, dalle irregolarità procedurali già evidenziate in precedenza e, in parte, da varianti e implementazioni disposte al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e, quindi, non consentite.

Sul punto osservava l’Avvocato Zago che l'importo dei lavori in appalto complessivamente previsti nel progetto posto a base di gara era pari ad € 3.449.470,00; tale importo era però aumentato, successivamente all'affidamento della commessa, sino a raggiungere la consistenza finale di oltre € 5.800.000,00.

L'incremento dei costi era da ricondursi, essenzialmente, alle due perizie suppletive approvate dall’Amministrazione e accettate dall'appaltatore con la sottoscrizione dei relativi atti di sottomissione.

La prima perizia, recante alcune modifiche progettuali dovute in parte alle prescrizioni imposte dal C.O.N.I., era stata approvata nel settembre 2004 e aveva comportato un aumento dell'importo dei lavori per € 1.258.713,23.

La seconda perizia (c.d. variante a finire), che aveva introdotto l'esecuzione di ulteriori opere non contemplate nel progetto originario, risaliva al luglio 2006 ed aveva accresciuto l'importo dei lavori di altri € 1.200.000,00 circa.

Le varianti avevano, quindi, determinato incrementi significativi, incidendo per oltre il 50% sul costo dei lavori previsti nel progetto.

L'aumento dei costi presentava, secondo il legale, due principali profili di criticità relativi alla correttezza ed alla regolarità delle procedure adottate dall'Amministrazione.

In primo luogo, l'incremento di spesa era gravato esclusivamente sul Comune, anche quando le maggiori lavorazioni erano state imposte dai diversi enti competenti all'approvazione del progetto e, in particolare, dal C.O.N.I..

Ciò aveva costituito un’evidente violazione di quanto previsto dal più volte richiamato capitolato prestazionale.

In secondo luogo, veniva posta in dubbio la legittimità dell’affidamento, in via diretta, alla ditta “Costruzione Sacramati s.p.a.”, della realizzazione delle ulteriori diverse opere previste nelle perizie suppletive.

Sul punto veniva richiamata la Legge n. 109 del 1994 e l'art. 37 della Legge Regionale n. 27 del 2003, che, proprio al fine di evitare che, mediante le varianti progettuali, si potesse estendere arbitrariamente l’oggetto dell'appalto e si procedesse, eludendo le regole della concorrenza, all'affidamento diretto di nuove opere al soggetto già appaltatore, circoscriveva tassativamente le ipotesi in cui era consentita l’introduzione di varianti in corso d’opera.

Secondo l’Avvocato Zago, nella vicenda in esame, non ricorreva nessuna delle ipotesi in cui la legislazione statale e quella regionale consentivano l'approvazione di varianti in corso d'opera.

Le due varianti de quibus, infatti, sembravano essere finalizzate al mero miglioramento funzionale dell'opera appaltata; esse, pertanto, avrebbero al massimo potuto comportare, ai sensi della L.R. n. 27 del 2003 (sul punto meno restrittiva della parallela disposizione di rango statale), un aumento della spesa contenuto nel limite del 20% dell’importo originario del contratto.

Nel caso di specie, invece, l'aumento, come detto, era stato ben più significativo, risultando addirittura maggiore del 50% dell'importo pattuito contrattualmente.

Rilevava il legale che, anche qualora i lavori approvati nelle varianti suppletive si fossero potuti qualificare come complementari a quelli che costituivano l'oggetto del contratto principale, essi non avrebbero potuto comunque essere affidati in via diretta all'appaltatore, dal momento che, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 27 del 2003, l'affidamento diretto poteva riguardare esclusivamente opere complementari dell'importo complessivo non superiore ai 750.000 Euro; importo largamente inferiore all'aumento del costo dei lavori conseguente all'approvazione, da parte del Comune, delle perizie suppletive.

3.4 La consulenza tecnica disposta dalla Procura Regionale e affidata all’Architetto Roberto Cacco

Al fine di approfondire i profili erariali della vertenza, il Procuratore Regionale conferiva, in data 8 settembre 2011, incarico peritale all’Architetto Roberto Cacco, cui venivano posti i seguenti quesiti:

-      “n. 1. Preso atto della relazione peritale svolta dal Consulente della Procura Penale e degli atti a fascicolo acquisiti e trasmessi a questa Procura dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rovigo, nonché di tutti gli altri atti che riterrà di acquisire anche presso il Comune di Badia Polesine, verifichi se lo spropositato aumento del costo finale dell’opera pubblica, rispetto al valore del contratto iniziale affidato attraverso procedura di appalto concorso a prezzo chiuso e determinatosi attraverso l’approvazione di numerose varianti (oltre i limiti di legge), sia giustificato e congruo rispetto all’opera realizzata, e laddove emergano elementi tali da propendere per un aumento del costo ingiustificato che può delineare un possibile danno erariale ne quantifichi e ne dimostri l’importo.

-      n. 2. Relativamente ai maggiori costi riconosciuti all’appaltatore sull’operazione di cessione dell’area dell’ex stadio “Verzaro”, in conto di parziale pagamento dell’opera pubblica, verifichi in base agli atti acquisiti ed ai patti contrattuali sottoscritti tra Comune ed Appaltatore, se le aree e le somme connesse sono state legittimamente riconosciute. Laddove risultino elementi ostativi a tale riconoscimento, derivanti da impegni contrattuali, che possano propendere per una ipotesi di illecito pagamento di somme non dovute ne quantifichi l’importo per il presunto danno erariale.

-       n. 3. Per quanto riguarda le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, contabilità e consulenze varie, visti gli atti del fascicolo, sembra che vi siano alcune somme relative alle stesse prestazioni pagate due volte a professionisti diversi. Nel caso tali pagamenti non siano giustificati da particolari esigenze del procedimento, costituendo gli stessi un danno, ne quantifichi l’importo.

-      n. 4. I lavori risultano aver avuto una durata assai superiore rispetto ai tempi previsti dal contratto (di circa un anno), ma l’Amministrazione non risulta aver applicato la clausola penale che avrebbe comportato un recupero consistente per la stessa.

-      n. 5. Infine il consulente quantifichi esattamente il costo complessivo dell’operazione di realizzazione dell’opera pubblica in argomento al fine di definire l’ammontare delle somme impegnate e pagate dal Comune di Badia Polesine, preso atto che non esiste nessun atto ricognitivo a tal proposito.”.

Nella relazione, trasmessa alla Procura Erariale il 18 luglio 2012, il consulente osservava che in tutti i passaggi procedurali dell’appalto era riscontrabile una violazione della normativa di settore e dei contenuti e delle previsioni del progetto preliminare e segnalava di avere avuto un’enorme difficoltà nell’esaminare il materiale, avendo spesso riscontrato la presenza di documenti fuori posto, la mancanza di atti, come anche l’irregolarità degli stessi, che si presentavano privi di firme o timbri e protocolli, oppure per la presenza dello stesso documento, avente stessa data, con contenuti diversi o anche di altri che contraddicevano documenti già redatti.

Osservava il consulente che parte della documentazione procedimentale sembrava costruita “ad arte” e, forse, era postuma, sembrando redatta con l’unico scopo di “sanare il pregresso” e di mettere in condizioni il Collaudatore di rilasciare il certificato di collaudo.

Inoltre, con riguardo ad alcune figure tecniche, che avevano operato a vario titolo nelle fasi progettuali, in quella di affidamento, in quelle di esecuzione e di controllo, il consulente affermava che, nella maggior parte dei casi, avevano agito con superficialità, negligenza, imprudenza ed imperizia, contribuendo in modo significativo alla produzione del presunto danno alle finanze comunali. 

Secondo l’Architetto Cacco, il progetto posto a base di gara era senza dubbio carente, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico.

Evidenziava il consulente che la Commissione esaminatrice, nominata con delibera della Giunta comunale n. 53 del 16.4.2003, era formata da:

-           Iginio Bendin, presidente, capo ufficio tecnico, ma da ritenersi non legittimato in quanto era anche l’autore del progetto preliminare dell’opera;

-           Claudio Zerbinati, Dirigente dell’Amministrazione provinciale;

-           e Gianfranco Tiengo, Segretario Generale del Comune.

Mancava un esperto di componenti impiantistiche.

La Commissione predetta aveva inizialmente dichiarato il progetto allegato all’offerta della ditta “Costruzioni Sacramati s.p.a.” carente nei contenuti tecnici e negli elaborati grafici ed amministrativi, e, soprattutto, non rispettoso delle indicazioni minime presenti nel Capitolato Prestazionale.

Tuttavia, infine, aveva concluso la relazione proponendo l’accettazione dell’offerta.

Il consulente segnalava alcuni dati tecnici fondamentali:

-           le aree scoperte non erano sufficientemente piantumate;

-           la palestra era sottodimensionata;

-           la copertura della stessa doveva essere rivista;

-           le tribune non erano coperte come prescritto nel Capitolato Prestazionale.

 

La Commissione, che inizialmente si era riservata una valutazione degli aspetti impiantistici, che erano gli elementi che giustificavano il ricorso all'appalto-concorso, non era più tornata sul punto, omettendo così una valutazione fondamentale.

Inoltre, dalla lettura del verbale di validazione del progetto definitivo del 2.7.2003, emergeva che il progetto sottoposto a valutazione era privo di impianti di irrigazione, sistemazioni idrauliche, pacchetti di sistemazione superficiali del terreno di gioco, schemi impianti elettrici, e calcoli strutturali.

Rappresentava ancora il consulente che le modalità di pagamento di cui all'art. 33 del Capitolato Prestazionale, allegato al progetto preliminare, prevedevano la cessione dell'area Verzaro in pagamento al primo stato di avanzamento dei lavori.

Questo aveva costituito un deterrente a partecipare alla gara per le piccole e medie imprese. Infatti, non molte avrebbero potuto sostenere lavori per un importo pari a € 2.000.000,00, prima di cominciare a incassare del contante per i lavori eseguiti.

Pertanto, la modifica dell’art. 33, prospettata dall’impresa e accettata dalla Commissione, consistente nel posticipare la cessione dell'area all'ultimo SAL, quindi alla fine dei lavori, sarebbe stata opportuna per l'Amministrazione in un'ottica di revisione e ripetizione della procedura di gara.

Evidenziava ancora l’Architetto Cacco che dall’originario Capitolato a base di gara, allegato al progetto preliminare, erano state stralciate alcune disposizioni e dette modifiche apportate al Capitolato Prestazionale dall’impresa e non evidenziate dalla Commissione avevano spalancato le porte alle abnormi richieste di adeguamenti alle prescrizioni del CONI.

Tali prescrizioni, diventate oggetto delle varianti, in realtà, avrebbero coperto le lacune del progetto originario, che non avrebbe mai raggiunto il grado di esecutività e di validazione.

Il Consulente, poi, con riferimento alle operazioni di collaudo, osservava che il Collaudatore aveva svolto 4 visite in corso d’opera e 4 a lavori ultimati.

In particolare, per quanto risultava dal verbale di visita n. 6 del 29.10.2007, ad un anno dalla fine dei lavori non aveva ancora ricevuto “copia del progetto definitivo-esecutivo, copia delle perizie di variante, la contabilità e lo stato finale”.

Tali carenze farebbero supporre, secondo il consulente, che gli atti non erano “pronti” e ciò spiegherebbe l’incarico “ricognitivo” all’Architetto Stocchi dopo quattro mesi dalla fine dei lavori, probabilmente inteso a predisporre, a posteriori, gli atti tecnico-amministrativi e di contabilità necessari per addivenire al collaudo. 

Evidenziava, ancora, il consulente che l’importo delle due perizie aveva superato, in entrambi i casi, l’alea contrattuale del 20%, ossia il sesto quinto, la prima del 36,50% e la seconda del 40,50%, circostanza che andava ad inficiare l’obbligo da capitolato, che impone all’appaltatore di eseguire le opere in più o in meno comprese tra il + 20% ed il – 20% dell’importo di contratto.

Quindi, l’Amministrazione aveva dovuto procedere alla contrattazione dei nuovi prezzi con l’appaltatore per evitare che questi si rifiutasse di eseguire le lavorazioni superiori al sesto quinto.

Riguardo alla contabilità, poi, l’esame degli atti avrebbe evidenziato la presenza di documenti di contabilità “diversi” e contraddittori tra loro; alcuni erano mancanti, altri privi di firme e, quindi, non originali e non attendibili, altri documenti erano presenti in diverse versioni.

Il Geometra Fraccassetto, incaricato dal R.U.P. di redigere la contabilità finale, si era limitato alla redazione dei libretti delle misure e dei disegni di contabilità, tra l’altro a misura analitica e non a corpo come previsto invece dal Capitolato e Contratto, solamente intervenendo per i SAL n. 6 e n. 7 nel periodo maggio-settembre 2006, mentre non aveva redatto gli altri documenti di contabilità.

Mentre, secondo il consulente l’Architetto Cacco, non si sapeva da chi e quando fosse stata redatta tutta la rimanente contabilità relativa ai SAL nn. 1-2-3-4-5-8-9, atteso che gli originali risultavano mancanti dai fascicoli.

La contabilità consegnata al Collaudatore, secondo il consulente, era quella postuma redatta dall’Architetto Stocchi, con misure a corpo.

Evidenziava il consulente come alla mancanza di chiarezza avessero contribuito i diversi cambiamenti della figura del Direttore dei lavori, titolare dell’obbligo di redigere la contabilità.

Nella carica, infatti, si erano succeduti l’Architetto Stocchi, dal 3.12.2003 fino al 16.12.2004 (SAL n. 1); l’Ingegner Giarola dal 17.12.2004 fino al 18.5.2006 (SAL n. 2-3-4-5); il Geometra Bendin dal 19.5.2006 fino alla fine dei lavori (SAL n. 6-7-8-9-finale); l’Architetto Stocchi dal 19.4.2007, da quattro mesi dopo la fine dei lavori, per la contabilità finale e il collaudo.

Neppure aveva giovato il frequente succedersi di diversi R.U.P..

Con riferimento alle perizie di variante il Consulente della Procura osservava quanto segue.

Relativamente alla prima perizia di variante, l'Amministrazione approvava una prima proposta del R.U.P. di aumento delle dimensioni della palestra, oltre all’inserimento di una tribuna per 300 posti a sedere e la modifica della copertura da metallica a struttura in legno lamellare.

Ciò, asseritamente, per recepire le esigenze del personale docente della scuola e le indicazioni del CONI (parere n. 298/55 del 10.3.2004), stimando il costo complessivo fiscalizzato in € 600.000, di cui € 498.000 per palestra, più € 30.000 per sistemazione esterna, peraltro già prevista nel progetto preliminare.

Tale previsione era stata puntualmente inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco comunale 2004, con delibera di Consiglio Comunale n. 42/2003, dando mandato al Responsabile del Procedimento di redigere gli elaborati tecnico-amministrativi della variante stessa.

Con delibera della Giunta comunale n. 46/2004, era stata approvata la proposta di perizia del R.U.P. Geometra Bendin.

In fase di redazione degli elaborati di perizia, il R.U.P., oltre a recepire le indicazioni sull'aumento della superficie della palestra, sulla modifica dei solai e del tetto, e a prevedere la nuova tribuna per 300 posti, già previsti nella delibera n. 46/2004, inseriva tutta una serie di modifiche alle strutture anche di campi e tribune rugby- calcio, che portavano ad un aumento di spesa di € 1.097.940,00.

Nonostante ciò, la Giunta Comunale, con la delibera n. 126/2004, approvava la perizia, con un aumento del costo del contratto, risultante dall’atto di sottomissione, di € 1.258.113,23, pari al 36,50%.

Secondo il consulente, la progettazione definitiva presentava innumerevoli carenze e  non era conforme alle normative tecniche in vigore.

La variante sarebbe, quindi, servita a porre rimedio alle carenze originarie del progetto, ponendo a carico dell'Amministrazione i relativi oneri, laddove solo le opere di modesto ampliamento dimensionale della palestra avrebbero dovuto essere a carico del Comune, mentre quelle relative a prescrizioni di enti e adeguamenti normativi sarebbero dovute rientrare tra gli oneri dell'appaltatore.

Il consulente della Procura si soffermava, quindi, sulle singole voci di spesa reputate ingiustificate, riportate nel quadro di raffronto allegato alla perizia, che, a suo parere, avrebbero integrato ipotesi di danno erariale.

Ed in particolare:

-           sulla Voce n. 10 – “Palestra scolastica”, ravvisando un danno di € 366.800,00;

-           sulla Voce 8 – “Spogliatoi rugby e calcio”, ravvisando un danno di € 250.000,00, derivato dalla “esecuzione di finiture ed impianti”, che dovevano già essere comprese nel progetto iniziale;

-           sulla Voce n. 15 – “Sistemazione area esterna palestra”, ravvisando un danno di € 25.000,00, in quanto tali lavorazioni erano ricomprese nella voce palestra nel quadro economico di raffronto alla voce 12.

In sintesi, i danni erariali derivanti dalla perizia di variante n. 1 sopra descritta sarebbero stati pari alla somma di € 366.800,00 + € 250.000,00 + € 25.000,00, per un totale di €  641.800,00.   

La seconda perizia era stata proposta dal Direttore dei lavori, Bendin, approfondita dal R.U.P., Tiengo, anche Segretario comunale, ed approvata con  delibera della Giunta comunale n. 123 del 19.7.2006.

Secondo il R.U.P. “ … i lavori necessari a dare piena funzionalità ed economia gestionale all’intero complesso (dovevano) essere incrementati di €. 1.212.482,73”.

L’aumento delle due varianti si attestava, così, sulla percentuale complessiva del 77%.

Secondo il consulente, il fatto che veniva affermato che la seconda variante risultava necessaria per dare la piena funzionalità al complesso sportivo, provava che il progetto preliminare, quello def

 

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