Monday 23 September 2013 20:03:25

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Accertamenti svolti dalle Commissioni mediche in sede di reclutamento, il Consiglio di Stato ammonisce il TAR a non disporre verificazioni

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto da un aspirante finanziere annullando il giudizio di non idoneità e la consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Il T.A.R. Lazio in particolare aveva disposto la verificazione, affidata all'Ospedale Militare "Celio" di Roma, per accertare la sussistenza o meno della problematica rilevata dalla Commissione medica ed in esito alla quale, con sentenza in forma semplificata aveva appunto accolto il ricorso, rilevando che l’accertamento espletato “…ha dato esito favorevole al ricorrente…(e che)…le risultanze della verificazione…hanno acclarato che il ricorrente è idoneo”. Ad avviso del Consiglio di Stato gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche in sede di reclutamento e in generale nelle procedure concorsuali, di natura squisitamente tecnico-discrezionale, hanno natura meramente dichiarativa e trovano consacrazione in verbali che rivestono efficacia di fede privilegiata, non essendo ripetibili, né potendo a essi sostituirsi accertamenti successivi disposti dal parte del giudice amministrativo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1767 e 17 ottobre 2012, n. 5311), con la conseguente irrilevanza della verificazione che il T.A.R. non avrebbe potuto e dovuto disporre. Ciò senza tralasciare di considerare che le condizioni psico-fisiche rilevanti sono quelle, e solo quelle, verificate al momento della visita psico-fisio-attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi, secondo orientamento ormai granitico della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039). Né, vertendosi in ambito di squisita discrezionalità tecnica, quando non sia revocata in dubbio la correttezza delle metodiche diagnostiche impiegate, il sindacato giurisdizionale amministrativo può impingere il giudizio con le medesime espresso.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ****del 2011, proposto da:

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

- Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore; rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

 

contro

****, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale Liegi n. 35/B, per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio d'appello; 

nei confronti dI ************, intimati non costituiti; 

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 3538 del 21 aprile 2011, resa tra le parti, che in accoglimento del ricorso proposto in primo grado n.r. 1407/2011, ha annullato il giudizio di non idoneità e la consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 174313 del 10 giugno 2010, pubblicata sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l’avvocato di Stato Ranucci per le Autorità appellanti e l’avv. Colagrande per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.) **** ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale, anche in congedo, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010, e ne è stato escluso per il riscontro, in sede di visita medica preliminare e di revisione di iperbilirubinemia (valore 3,3 mg/dl alla visita preliminare del 4 novembre 2010 e 3,8 mg/dl alla visita di revisione).

Con ricorso in primo grado iscritto al n.r. 1407/2011 l’interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo violazione e erronea applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con ordinanza n. 2180 del 10 marzo 2011, il T.A.R. Lazio ha disposto verificazione, affidata all'Ospedale Militare "Celio" di Roma, per accertare la sussistenza o meno di iperbilirubinemia, specificando se l'interessato fosse o meno affetto da "sindrome di Gilbert", in esito alla quale, con sentenza in forma semplificata n. 3538 del 21 aprile 2011 è stato accolto il ricorso, rilevando che l’accertamento espletato “…ha dato esito favorevole al ricorrente…(e che)…le risultanze della verificazione…hanno acclarato che il ricorrente è idoneo”.

Con appello notificato il 9 giugno 2011 e depositato il 17 giugno 2011 la predetta sentenza è stata impugnata, deducendo, con unico motivo complesso, le seguenti censure:

Error in iudicando. Legittimità del giudizio di inidoneità a seguito di accertamento tecnico e corretta applicazione del disciplinare di riferimento. Irripetibilità delle analisi ematiche per mutabilità (naturale o indotta) del quadro clinico e par condicio competitorum. Erronea interpretazione del disciplinare

Premesso il richiamo alla direttiva tecnica e ai coefficienti variabili cui è connessa, rispettivamente, l’idoneità (1 e 2) e l’inidoneità (3 e 4), nonché alla discrezionalità tecnica connessa alla loro valutazione, si evidenzia che la iperbilirubinemia indiretta con valori superiori a 3 mg/dl, sia pure di grado lieve, è comunque causa di inidoneità, perché corrispondente ai coefficienti 3 e 4.

Né potrebbe opinarsi che in presenza di sindrome o malattia di Gilbert, comunque nella specie non diagnosticata né asseverata dalla verificazione che non si è espressa sul punto, possa ritenersi rilevante soltanto la iperbilirubinemia con valori superiori a 6 mg/dl.

Il riferimento contenuto nel disciplinare tecnico a "malattia di GILBERT; con valori di bilirubina indiretta > 6 mg/dl", deve essere rettamente inteso nel senso che, in presenza di accertata malattia di tale tipo e di valori superiori a 6 mg/dl, l'esclusione è del tutto automatica senza attribuzione di alcun coefficiente, laddove invece, in presenza di valori inferiori, siano o meno correlati ad una malattia di Gilbert, l’esclusione dipende invece dalla entità dello scostamento dai valori limite.

Sotto altro aspetto si rileva che gli accertamenti svolti in sede di arruolamento sono irripetibili e insuscettibili di revisione ulteriore, da parte di altri organi e a distanza di tempo, assumendo rilievo, anche a tenore del bando e secondo principi generali, soltanto le condizioni al momento della visita.

Costituitosi in giudizio, l'appellato, con memorie difensive, ha a sua volta dedotto l'infondatezza dell'appello, ribadendo che i suoi valori di bilirubina indiretta, in accertamenti successivi, pur se superiori a 1 mg/dl, si sono attestati al di sotto di 3 mg/dl, e che comunque, in presenza di malattia di Gilbert soltanto valori superiori a 6 mg/dl comportano l'inidoneità.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2013 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso in primo grado.

. In effetti una corretta e razionale lettura e interpretazione della direttiva tecnica di cui al d.m. 15 dicembre 2003 depone nel senso che:

- la malattia di Gilbert, se caratterizzata da valori superiori a 6 mg/dl di bilirubina indiretta, e quindi per dir così conclamata, costituisce senz'altro causa di inidoneità senza possibilità di attribuzione di alcun coefficiente di idoneità;

- in tutti gli altri casi di iperbilirubinemia, siano essi o meno associati a potenziale malattia di Gilbert, deve considerarsi il valore che se inferiore a 3 mg/dl comporta attribuzione del coefficiente 2 (idoneità) e se superiore a 3 mg/dl e sino a 4 di coefficiente 3 o 4 (inidoneità) e oltre i 4 del coefficiente 4 (inidoneità).

Ogni altra interpretazione, ivi compresa quella pur suggestiva accreditata dall’appellato, si risolverebbe nell’esigenza di accertamenti sanitari specialistici laboriosi, complessi e di periodo lungo, incompatibile con i tempi delle procedure di reclutamento, che potrebbero peraltro anche non condurre a diagnosi “certa” di malattia o sindrome di Gilbert.

Sotto altro profilo, è appena il caso di evidenziare che secondo la ormai univoca giurisprudenza di questa sezione, gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche in sede di reclutamento e in generale nelle procedure concorsuali, di natura squisitamente tecnico-discrezionale, hanno natura meramente dichiarativa e trovano consacrazione in verbali che rivestono efficacia di fede privilegiata, non essendo ripetibili, né potendo a essi sostituirsi accertamenti successivi disposti dal parte del giudice amministrativo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1767 e 17 ottobre 2012, n. 5311), con la conseguente irrilevanza della verificazione che il T.A.R. non avrebbe potuto e dovuto disporre.

Ciò senza tralasciare di considerare che le condizioni psico-fisiche rilevanti sono quelle, e solo quelle, verificate al momento della visita psico-fisio-attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi, secondo orientamento ormai granitico della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039).

Né, vertendosi in ambito di squisita discrezionalità tecnica, quando non sia revocata in dubbio la correttezza delle metodiche diagnostiche impiegate, il sindacato giurisdizionale amministrativo può impingere il giudizio con le medesime espresso.

3.) In conclusione, quindi, l’appello in epigrafe deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.

4,) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello n.r. 5080/2011:

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 3538 del 21 aprile 2011, rigetta il ricorso proposto in primo grado e la relativa domanda di annullamento;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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