Sunday 02 November 2014 09:08:14

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Indennità di funzione negli Enti Locali: è il Consiglio Comunale l’organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione. Non è legittimo determinare l’indennità degli assessori in misura egualitaria, senza distinzione tra ruoli istituzionali (vicesindaco o semplici assessori) e senza la riduzione per lavoro dipendente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della delibera della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera n. 198/2014/SRCPIE/PAR depositata in data 22.10.2014 ha risposto al quesito formulato da Comune di Montaldo Dora (TO) in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014.In particolare, il Sindaco del comune di Montalto Dora precisava quanto segue:- che il Comune, con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ha ora 12 consiglieri e 4 assessori;- che il precedente gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, ammontante ad € 16,27, è stato rideterminato in € 9,49 (= 16,27 x 7:12);- che, per quanto riguarda la Giunta Comunale, in applicazione del DM n. 119/2000 e della legge n. 266/2005, verrebbero quantificate le seguenti indennità mensili di funzione:a) Sindaco ​€ 976,10 (€ 1.952,21:2 in quanto lavoratore dipendente);b) Vice Sindaco ​€ 195,22 (20% dell’indennità teorica del Sindaco : 2 in quanto lavoratore dipendente);c) 2 Assessori​€ 292,83 ciascuno (15% dell’indennità teorica del Sindaco);d) 1 Assessore​€ 146,41 (15% dell’indennità teorica del Sindaco : 2 in quanto lavoratore dipendente);- che il Comune ha operato la riduzione del 10% ai sensi della legge n. 266/2005Fatte tali premesse, il Sindaco si interroga se tale “determinazione sia quella esatta”. Chiede, inoltre, se vi sia o meno la possibilità, da parte della Giunta Comunale, di attribuire a tutti e 4 gli Assessori, in considerazione del medesimo impegno individuale, un’indennità di pari misura per ognuno, dividendo in tal modo lo stesso importo totale di € 927,29 (pari alla somma delle indennità dei 4 Assessori).La Corte dei Conti in riposta al quesito afferente la possibilità per la Giunta Comunale di rideterminare le indennità degli Assessori, ferma l’invarianza complessiva della spesa, in deroga a quanto previsto dal DM 4 aprile 2000, n. 119, ha evidenziato quanto segue: In particolare, va ricordato che ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, “al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco”, mentre “agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco”.Ciò premesso, l’intenzione del Comune istante sarebbe quella di determinare l’indennità dei propri assessori in misura egualitaria, senza distinzione tra ruoli istituzionali (vicesindaco o semplici assessori) e senza la riduzione per lavoro dipendente (si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’articolo 82 del TUEL, l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa).Sul punto, la Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell’indennità di funzione si pongono nell’ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato.Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il decreto ministeriale 119/2000 e l’articolo 82 del TUEL) fissa dei limiti massimi al valore dell’indennità di funzione erogabile agli amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi.Né a diversa conclusione può indurre il recente articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014 a mente del quale “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”. Com’è evidente dal tenore letterale della disposizione, il riferimento all’invarianza della spesa non costituisce un principio di carattere generale ma si ricollega alla previsione contenuta nel comma 135, relativa alla rideterminazione (eventualmente in aumento) del numero di consiglieri comunali e assessori.Stante l’incremento di consiglieri comunali, infatti, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente. Ma tale tetto complessivo, si ribadisce, si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall’articolo 82 TUEL e dal DM 119/2000.In ultimo, va ricordato che l’organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio Comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. I del TUEL).La Corte nel parere in esame ha inoltre ribadito la vigenza della rideterminazione in pejus delle indennità di funzione operata dall’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005.In particolare sul tema della permanente vigenza della riduzione del 10% delle indennità degli amministratori prevista dalla legge n. 266/2005 la corte ha evidenziato che "Come noto, detta norma ha disposto, tra l’altro, che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti(…..)”.Sul punto, la Sezione richiama la recente pronuncia della Sezione Autonomie n. 24/QMIG/2014 del 15 settembre 2014, vincolante per la scrivente Sezione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, legge n. 213/2012.La citata deliberazione, con un percorso motivazionale da intendersi qui richiamato, ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012, secondo cui “dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data”.Coerentemente con le predette premesse le citate Sezioni Riunite, in punto di diritto, hanno precisato che “all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006”.D’altra parte, a fondamento di tali argomentazioni, milita la normativa sopravvenuta che, informata ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, offre argomenti positivi a sostegno del carattere strutturale, e non meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall’art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006.Sotto tale profilo, la Sezione delle Autonomie n. 24/2014 richiama “il disposto di cui all’art. 1 comma 136 della recente Legge 56/2014 a mente del quale i Comuni che versino nella ipotesi prevista dal precedente comma 135, ovvero l’aumento del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori, devono provvedere “a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti””.Ciò posto, va ribadita la vigenza, sotto un profilo strutturale, della rideterminazione in pejus delle indennità di funzione operata dall’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005."

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

 

Delibera n.  198/2014/SRCPIE/PAR

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 14.10.2014composta dai Magistrati:

 

Dott.​​Mario PISCHEDDA​Presidente f.f.

Dott.​​Giuseppe Maria MEZZAPESA​Consigliere

Dott. ssa​​Alessandra OLESSINA​Primo referendario

Dott.​​Massimo VALERO​Primo referendario

Dott.​​Adriano GRIBAUDO​Primo referendario

Dott.​​Cristiano BALDI​Referendario relatore

 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Montalto Dorapervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data20.08.2014;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

 

PREMESSO CHE

 

Il sindaco del comune di Montalto Dora, con nota n. 4329 del 20.08.2014, chiedeva all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

In particolare, il Sindaco del comune di Montalto Dora precisava quanto segue:

-

che il Comune, con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ha ora 12 consiglieri e 4 assessori;

-

che il precedente gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, ammontante ad € 16,27, è stato rideterminato in € 9,49 (= 16,27 x 7:12);

-

che, per quanto riguarda la Giunta Comunale, in applicazione del DM n. 119/2000 e della legge n. 266/2005, verrebbero quantificate le seguenti indennità mensili di funzione:

a)

Sindaco ​€ 976,10 (€ 1.952,21:2 in quanto lavoratore dipendente);

b)

Vice Sindaco ​€ 195,22 (20% dell’indennità teorica del Sindaco : 2 in quanto lavoratore dipendente);

c)

2 Assessori​€ 292,83 ciascuno (15% dell’indennità teorica del Sindaco);

d)

1 Assessore​€ 146,41 (15% dell’indennità teorica del Sindaco : 2 in quanto lavoratore dipendente);

-

che il Comune ha operato la riduzione del 10%.

Fatte tali premesse, il Sindaco si interroga se tale “determinazione sia quella esatta”. Chiede, inoltre, se vi sia o meno la possibilità, da parte della Giunta Comunale, di attribuire a tutti e 4 gli Assessori, in considerazione del medesimo impegno individuale, un’indennità di pari misura per ognuno, dividendo in tal modo lo stesso importo totale di € 927,29 (pari alla somma delle indennità dei 4 Assessori).

 

AMMISSIBILITA’

 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall’Organo di vertice dell’Ente richiedente.

Il quesito in esame proviene dal Comune di Montalto Dora risulta sottoscrittodal Sindaco dell’Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l’oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all’esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all’esame della Procura della cortedei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

L’istanza di parere in esame, contrariamente a quanto sopra esposto, si riferisce ad una fattispecie concreta di cui si chiede alla Corte un’inammissibile validazione.

Ferma restando l’inammissibilità di una simile pronuncia, la Sezione ritiene di poter astrarre dal tenore dell’istanza di parere due distinti quesiti, di carattere generale, sui quali è possibile fornire una risposta.

In particolare, soddisfano i requisiti di ammissibilità sopra esposti i quesiti in tema di:

-

vigenza della riduzione del 10% come introdotta dall’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005;

-

facoltà della Giunta Comunale di rideterminare le indennità degli Assessori, ferma l’invarianza complessiva della spesa, in deroga a quanto previsto dal DM 4 aprile 2000, n. 119.

 

MERITO

Richiamate le suesposte considerazioni in ordine al perimetro oggettivo di ammissibilità dell’istanza di parere in esame, la prima questione da affrontare attiene alla permanente vigenza della riduzione del 10% delle indennità degli amministratori prevista dalla legge n. 266/2005.

Come noto, detta norma ha disposto, tra l’altro, che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti(…..)”.

Sul punto, la Sezione richiama la recente pronuncia della Sezione Autonomie n. 24/QMIG/2014 del 15 settembre 2014, vincolante per la scrivente Sezione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, legge n. 213/2012.

La citata deliberazione, con un percorso motivazionale da intendersi qui richiamato, ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012, secondo cui “dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data”.

Coerentemente con le predette premesse le citate Sezioni Riunite, in punto di diritto, hanno precisato che “all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006”.

D’altra parte, a fondamento di tali argomentazioni, milita la normativasopravvenuta che, informata ad una logica di costante riduzione dei costi dellarappresentanza politica, offre argomenti positivi a sostegno del carattere strutturale, enon meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall’art. 1 comma 54della Legge Finanziaria 2006.

Sotto tale profilo, la Sezione delle Autonomie n. 24/2014 richiama “il disposto di cui all’art. 1 comma 136 della recente Legge 56/2014 a mente del quale i Comuni che versino nella ipotesi prevista dal precedente comma 135, ovvero l’aumento del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori, devono provvedere “a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti””.

Ciò posto, va ribadita la vigenza, sotto un profilo strutturale, della rideterminazione in pejus delle indennità di funzione operata dall’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005.

Il secondo quesito da esaminare attiene alla possibilità per la Giunta Comunale di rideterminare le indennità degli Assessori, ferma l’invarianza complessiva della spesa, in deroga a quanto previsto dal DM 4 aprile 2000, n. 119.

In particolare, va ricordato che ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, “al  vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco”, mentre “agli  assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino  a  5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco”.

Ciò premesso, l’intenzione del Comune istante sarebbe quella di determinare l’indennità dei propri assessori in misura egualitaria, senza distinzione tra ruoli istituzionali (vicesindaco o semplici assessori) e senza la riduzione per lavoro dipendente (si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’articolo 82 del TUEL, l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa).

Sul punto, la Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell’indennità di funzione si pongono nell’ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato.

Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il decreto ministeriale 119/2000 e l’articolo 82 del TUEL) fissa dei limiti massimi al valore dell’indennità di funzione erogabile agli amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi.

Né a diversa conclusione può indurre il recente articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014 a mente del quale “I comuni interessati dalla disposizione di cui alcomma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli onericonnessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”. Com’è evidente dal tenore letterale della disposizione, il riferimento all’invarianza della spesa non costituisce un principio di carattere generale ma si ricollega alla previsione contenuta nel comma 135, relativa alla rideterminazione (eventualmente in aumento) del numero di consiglieri comunali e assessori.

Stante l’incremento di consiglieri comunali, infatti, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente. Ma tale tetto complessivo, si ribadisce, si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall’articolo 82 TUEL e dal DM 119/2000.

In ultimo, va ricordato che l’organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio Comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. I del TUEL).

 

 

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell’adunanza del 14 ottobre 2014.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

          ​          

Il Magistrato Relatore ​            Il Presidente   

F.to dott. Cristiano Baldi     ​                      F.to dott. Mario Pischedda

                    ​  

 

 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 22/10/2014

Il Funzionario Preposto 

              F.to Dott. Federico Sola

 

 

  

 

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