Monday 25 November 2013 14:34:57

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Danno erariale: la Corte dei Conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività privata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari. La Corte ha richiamato a tal fine la sentenza 1° marzo 2006, n.4511, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno chiarito come la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile, "… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile". Analoghi concetti sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie, 20 ottobre 2006, n.22513 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), 20 novembre 2007, n.24002, 18 luglio 2008, n.19815 e, da ultimo, ord. n.10062 del 9 maggio 2011, mentre la giurisprudenza contabile è ormai pacifica sul punto (cfr. per tutte Corte dei conti, Sez. I Appello, 25 gennaio 2011, n.20 e 13 giugno 2011, n.256).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

                      REPUBBLICA ITALIANA      ***/2013

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Mario CONDEMI                                     Presidente

Anna BOMBINO                                      Consigliere

Quirino LORELLI                                      Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  n. ***/2013

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. ****del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Lacava e Palma Spina;

Visti gli atti di causa;

Uditi all’udienza pubblica del 13 novembre2013 la relazione del consigliere relatore, il P.M. e l’avv. P. Spina per il convenuto.

F A T T O    E    D I R I T T O

Con atto di citazione depositato il 2 marzo 2012, la Procura regionale ha richiesto la condanna del sig. ******ta, a risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) un danno erariale pari ad € 16.907,78, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Riferisce il requirente che la vertenza ha tratto origine da una segnalazione, della Guardia di Finanza in data 3 luglio2010 dalla quale emergeva che il nominativo aveva ottenuto dall’Agea contributi comunitari per un complessivo importo di € 16.907,78, per gli anni dal 2006 al 2009 sulla base di domande dallo stesso presentate all’ente per tramite di un patronato.

Tuttavia secondo la Procura tali finanziamenti non potevano essere erogati in quanto nei confronti del richiedente era stata disposta la misura speciale della sorveglianza speciale dal Tribunale di Reggio Calabria il 20-11-2003, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e definitiva il 10-4-2008, situazione che comporta il divieto automatico di ricevere contribuzioni pubbliche, secondo quanto previsto dalla legge n.575/1965.

Si è costituito in giudizio il convenuto con comparsa depositata l’8 ottobre 2013, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito di essere mandato assolto atteso che la misura andrebbe riferita ad un reato per il quale egli sarebbe stato assolto e che comunque risultava non coperto dal giudicato al momento della presentazione delle domande di aiuti comunitari all’Agea.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2013 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, atteso che con la sentenza 1° marzo 2006, n.4511, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile, "… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile". Analoghi concetti sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie, 20 ottobre 2006, n.22513 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), 20 novembre 2007, n.24002, 18 luglio 2008, n.19815 e, da ultimo, ord. n.10062 del 9 maggio 2011, mentre la giurisprudenza contabile è ormai pacifica sul punto (cfr. per tutte Corte dei conti, Sez. I Appello, 25 gennaio 2011, n.20 e 13 giugno 2011, n.256).

Nel merito va ricordato che l’art.67, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, prevede che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Tale divieto, secondo quanto stabilito dal comma 8, si applica anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di  procedura penale.

Il tenore della norma esclude qualunque collegamento tra procedimenti penali ed erogazione della misura di prevenzione, la quale rimane unico indefettibile presupposto anche ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità erariale, sicché appaiono infondate le difese del convenuto che, al contrario, pretendono di ancorare la misura di prevenzione al contesto processuale e penale che le ingenera: in altri termini il richiamato art.67, comma 1 del D. Lgs. n.159/2011 opera a prescindere dalla eventuale pendenza di processi penali a carico del destinatario della misura di prevenzione.

Nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta dal Procuratore regionale che in data 20-11-2003 gli è inflitta da parte del Tribunale di Reggio Calabria, la misura di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno e il provvedimento è stato confermato in data 27-4-2007 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenendo definitivo il successivo 10-4-2008 all’esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato dal Ruffa.

Quanto al divieto discendente dalla applicazione di una misura di prevenzione è solo dalla data nella quale la misura diviene definitiva, che non è più possibile percepire alcuna contribuzione pubblica, a prescindere dal tenore delle dichiarazioni od autocertificazioni dallo stesso rese in sede di presentazione delle relative istanze. Vi è, in altri termini, che la sola presentazione di una domanda di contributo, nella piena consapevolezza di non aver diritto allo stesso, stante le condizioni di cui sopra, concreta l’elemento soggettivo del dolo o quantomeno della colpa grave in capo al convenuto, dovendosi prescindere dal tenore letterale delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Ora è che nel caso di specie seppure le domande di contribuzioni risultano antecedenti la data del 10-4-2008 nella quale la misura di prevenzione è divenuta definitiva, vi è che l’erogazione dei contributi risale, in parte, a data successiva a quella in cui si è verificata la causa di estinzione del diritto a percepirli (cfr. allegati del fascicolo dell’attore), con la conseguenza che la domanda va accolta limitatamente alle somme erogate dopo il 10-4-2008, ammontanti, complessivamente, ad € 8.259,12, oltre accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il sig. *****, al pagamento della somma di euro 8.259,12 (ottomiladuecentocinquantanove,12) a  titolo di danno erariale a favore del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall’erogazione delle singole quote annuali di contributo dopo il10-4-2008 e sino al deposito della sentenza.

Dalla data del deposito della sentenza, sul danno così come sopra maggiorato, dovranno essere calcolati gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo.

Le spese processuali sino alla data di deposito della presente sentenza si liquidano nella somma totale di Euro *200,82**duecento/82*.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 novembre 2013.

  L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

f.to Quirino Lorelli                                                          f.to      Mario Condemi

 

 

 

Depositata in Segreteria il  **/11/2013

 

 

                                                                           Il Funzionario

                                                            f.to dott.ssa Stefania Vasapollo

 

 

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