Tuesday 23 June 2015 16:16:01

Normativa  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

La nuova disciplina dei reati ambientali

nota degli Avv.ti Luca Petrucci e Giulio Vasaturo

L'impatto emergenziale di un problema collettivo è notoriamente uno dei fattori, se non il principale elemento, che determina nella nostra tradizione politico-amministrativa, l'innovazione legislativa. In alcuni casi, la drammatizzazione delle criticità che attanagliano il Paese coincide con l'assunzione di consapevolezza, troppo spesso tardiva ma sempre provvidenziale, dell'esigenza di una puntuale ed organica riforma giuridica che sappia corrispondere, con ritrovato senso di responsabilità, alle impellenze del nostro tempo. Attesa da decenni da quanti non hanno mai smesso di denunciare il clamoroso horror vacui della normativa italiana in materia di tutela penale dell'ambiente, la legge 22 maggio 2015, n. 68 segna in questa prospettiva una svolta legislativa e culturale che va accolta, al di là di ogni ineludibile riserva di merito, con grande apprezzamento. In effetti, come è stato da ultimo eminentemente osservato, "mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. (...) Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia" (Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato Siì sulla cura della casa comune, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano, 24 maggio 2015, p. 42 s.). L'introduzione nel nostro ordinamento penale di una serie di fattispecie esplicitamente volte a tutelare il "bene giuridico" dell'ambiente muove proprio in questa direzione ed è destinata a colmare, per la prima volta, quel vuoto che sino ad oggi è stato, assai di frequente, impunemente riempito con condotte devastanti per bellezze naturali che appartengono all'umanità intera. La legge n. 68/2015 si compone di tre articoli con cui: a) viene inserito nel codice penale il titolo VI bis del libro secondo del codice penale, appositamente dedicato ai "delitti contro l'ambiente"; b) viene modificato il Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), con la previsione di una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penale in materia di tutela ambientale; c) viene operata una sostanziale novella dell'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; d) vengono inasprite le sanzioni irrogabili previste per alcuni illeciti configurabili alla stregua della Convenzione sul commercio internazionali delle specie animali e vegetali in via di estinzione.Ecco nel dettaglio i nuovi "ecoreati" previsti dal legislatore: Art. 452-bis. (INQUINAMENTO AMBIENTALE). "Viene punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Per quanto siano già facilmente ravvisabili le molteplici difficoltà interpretative che si pongono sull'orizzonte applicativo di tale fattispecie, a causa degli evanescenti criteri di valutazione dei livelli "significativi e misurabili" di compromissione o deterioramento ambientale penalmente rilevante, non v'è dubbio che tale disposizione miri a perseguire con opportuna severità, i più gravi atti di inquinamento ambientale. Allo stesso modo, il presupposto oggettivo dell'abusività della condotta delittuosa, espressamente richiamato nella fattispecie in esame, non potrà che dar adito a divergenze giurisprudenziali che si deve sperare vengano rapidamente superate, anche attraverso il prevedibile intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, per impedire il depotenziamento repressivo del precetto penale.Art. 452-ter. (MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE). - Se da una condotta di inquinamento ambientale deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti. Art. 452-quater. (DISASTRO AMBIENTALE). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Art. 452-quinquies. (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE). " Se taluno dei fatti di inquinamento e disastro ambientale risulta commesso per colpa, le pene previste per le fattispecie dolose sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione di fatti colposi deriva il mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Art. 452-sexies. (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA"). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Art. 452-septies. (IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 452-octies. (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI). - Quando un'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dall'art. 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate. Le suddette pene previste per gli appartenenti ad associazioni criminose dedite all'inquinamento ambientale sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Art. 452-novies. (AGGRAVANTE AMBIENTALE). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente), o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio. Art. 452-decies. (RAVVEDIMENTO OPEROSO). - Le pene previste per i delitti contro l'ambiente, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies c.p., nonchè per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso. Art. 452-undecies. (CONFISCA). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Art. 452-duodecies. (RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti contro l'ambiente, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche civilmente responsabili per il reato commesso dal loro rappresentante o dipendente. Art. 452-terdecies. (OMESSA BONIFICA). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000. La legge n. 68/2015 dispone, inoltre, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, a carico di chi si rende responsabile dei più allarmanti reati ambientali (art. 1, comma 5, legge n. 68/2015).Di estremo rilievo è anche l'aumento dei termini di prescrizione in materia di ecoreati che vengono raddoppiati, ai sensi dell'art. 1, comma 6, legge n. 68/2015, rispetto a quelli ordinariamente previsti dall'art. 157, comma 6, c.p..Al pubblico ministero che procede per i più gravi reati ambientali viene imposto dal nuovo articolo 118 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, così come novellato dall'art. 1, comma 7, legge n. 68/2015, di segnalare l'indagine in corso al procuratore generale presso la Corte d'Appello ed all'Agenzia delle Entrate. L'art. 1, comma 8, della legge n. 68/2015 interviene incisivamente anche sul D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ampliando il catalogo di condotte delittuose che costituiscono il presupposto della "responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche". Vengono così previste, anche a carico degli enti, severe sanzioni amministrative laddove i delitti contro l'ambiente vengano perpetrati a vantaggio dell'impresa. L'art. 1, comma 9, della legge n. 68/2015 introduce nel Codice dell'Ambiente una nuova disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo un inedito procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni che del pagamento di una somma di denaro. Tale opportunità è limitata, tuttavia, a norma del nuovo art. 318 bis del Codice dell'Ambiente, alle sole violazioni che non abbiano cagionato nè danno nè pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Di grande significato è, infine, l'innalzamento delle sanzioni previste dall'art. 2 della legge n. 68/2015 a carico di chi detiene o commercializza specie animali o vegetali in via di estinzione, nonchè esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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