Monday 06 January 2014 07:25:37

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari: la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in caso di adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato ( cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate (vedi, in materia, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, 29 luglio 2013, n. 17). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca e decadenza, fondati sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione mentre deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell’adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo. La Sezione deve convenire con il Primo Giudice che nella specie la determinazione di ritiro è stata adottata non in virtù della ritenuta ricorrenza di un inadempimento da parte del beneficiario ma in ragione di una sopravvenuta valutazione di non rispondenza dello stesso all’interesse pubblico cagionata da criticità e problematiche attuative. Si deve soggiungere che, in ossequio all’ indirizzo assunto dalla Corte di Legittimità, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione, come nella specie, di un investimento produttivo in sede di approvazione di un «patto territoriale», costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 11, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica (Cassazione civile, sez. un., 8 luglio 2008, n. 18630). Cliccare su "Accedi al Provvedimento" per la lettura della sentenza per esteso.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2012, proposto da:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Roma, alla via Poli, n. 29;

 

contro

Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso Fabio Altamura in Roma, alla via Cicerone, n. 60; 

nei confronti di

 

Ministero dello Sviluppo Economico e Cipe, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Comune di Vibonati, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso Fabio Altamura in Roma, alla via Cicerone, n. 60;

Comune Di Sapri, Spa Vd & B;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01831/2011, resa tra le parti, concernente revoca del finanziamento relativo a intervento di riqualificazione e recupero ambientale;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Cipe e di Comune Di Vibonati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati R. Panariello su delega di A. Marzochella, G. Sorrentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo avverso i provvedimenti con i quali la Regione ha disposto la revoca dei finanziamenti a suo tempo concessi per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera in località Oliveto dei Comuni di Vibonati e di Sapri.

La regione appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Si sono costituiti in giudizio il CIPE, il Ministero dello Sviluppo economico e il Comune di Vibonati.

All’udienza del 15 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Non coglie nel segno, in primo luogo, il motivo di ricorso con cui parte appellante contesta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La censura è infondata

Secondo il condivisibile orientamento di questo Consiglio ( cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate (vedi, in materia, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, 29 luglio 2013, n. 17). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca e decadenza, fondati sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione mentre deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell’adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo.

La Sezione deve convenire con il Primo Giudice che nella specie la determinazione di ritiro è stata adottata non in virtù della ritenuta ricorrenza di un inadempimento da parte del beneficiario ma in ragione di una sopravvenuta valutazione di non rispondenza dello stesso all’interesse pubblico cagionata da criticità e problematiche attuative.

Si deve soggiungere che, in ossequio all’ indirizzo assunto dalla Corte di Legittimità, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione, come nella specie, di un investimento produttivo in sede di approvazione di un «patto territoriale», costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 11, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica (Cassazione civile, sez. un., 8 luglio 2008, n. 18630).

2.2. E’ infondata anche la seconda censura volta a contestare la statuizione con la quale il Primo Giudice ha ritenuto il provvedimento di revoca affetto dai vizi di difetto motivazionale e di deficienza istruttoria.

In punto di fatto il provvedimento impugnato, prendendo le mosse dal rilievo che, in sede istruttoria, è stata richiesta alla Comunità Montana una dettagliata relazione “circa lo stato di attuazione dell’intervento, le criticità riscontratesi e sulle eventuali azioni messe in atto allo scopo di superarle”, conclude che l’ente “non ha fornito esaustivi chiarimenti” e che, di conseguenza, si deve disporre la revoca integrale dei fondi a causa delle “ criticità attuative rilevate, tali da impedirne ormai la realizzazione” ( nel Resoconto del tavolo dei Sottoscrittori del 2-2-2010 si parla di interventi “caratterizzati da perduranti criticità ormai non più risolvibili e tali da determinarne la sopravvenuta irrealizzabilità”).

La Sezione, in adesione alle puntuali osservazioni svolte dal Primo Giudice, deve rimarcare che la determinazione gravata è affetta dalla contestata insufficienza motivazionale in quanto, nonostante le puntuali osservazioni svolte dal RFUP della Comunità Montana (note prot. 5069 e 5070 del 25 settembre 2009), il provvedimento di revoca non spiega le ragioni per cui detti chiarimenti non sono stati ritenuti idonei a superare le criticità attuative originariamente contestate.

Si deve, al riguardo, rimarcare che nelle note prott. 5069 e 5070 del 25-9-2009 della Comunità montana, si è dato atto dell’ adozione di variante urbanistica finalizzata alla proseguibilità dell’intervento espropriativo, mentre, in relazione ai contenziosi già avviati dai privati, si è ipotizzata la possibilità di modifiche progettuali che, mantenendo la funzionalità dell’intervento, soddisfino comunque le esigenze dei privati.

Con nota del 31-5-2010 si è anche data comunicazione dell’ approvazione provinciale della variante urbanistica e della conseguente prosecuzione della procedura espropriativa.

Risultano, poi, allegati in giudizio atti e provvedimenti dai quali è desumibile lo svolgimento di attività amministrativa finalizzata alla realizzazione dell’intervento finanziato.

In definitiva, al cospetto dei puntuali chiarimenti tesi ad evidenziare il superamento delle prospettate problematiche urbanistiche, espropriative e operative, l’apodittico riferimento alla non “non esaustività” dei chiarimenti e all’ “esistenza di criticità tali da impedire la piena realizzazione dell’intervento” non consente di ricostruire l’iter logico che ha condotto all’assunzione delle determinazione finale e, soprattutto, rivela il mancato svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al fine di verificare l’idoneità delle argomentazioni svolte dalla Comunità montana al fine di superare le prospettate criticità.

3. L’appello deve, in definitiva, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00), da dividere in parti uguali tra la Comunità Montana di Busssento Lambro e Mingardo e il Comune di Vibonati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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