Tuesday 23 July 2013 19:57:19

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Esproprio illegittimo, per la determinazione del risarcimento del danno spettante a chi ha perduto la proprietà del bene occorre avere riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell’illecito

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato interviene a risolvere le problematiche emerse in ordine alla quantificazione del danno subito in conseguenza della appropriazione acquisitiva conseguente a procedura di esproprio dichiarata illegittima. Il Consiglio di Stato ha rilevato che in generale, al fine della determinazione del risarcimento del danno spettante a chi ha perduto la proprietà del bene occorre avere riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell’illecito, sicché, per esempio, si è affermato che non rilevi la nuova destinazione urbanistica edificatoria, sopravvenuta nella pendenza del giudizio risarcitorio, ove il terreno avesse, al momento del verificarsi dell’accessione invertita, natura agricola (così Cassazione civile, I, 21 giugno 2002, n.9082).

 

Testo del Provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7288 del 2012, proposto da:

Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Antonio Agostini, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Borsetto, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266; Francesca Agostini, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Borsetto, Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266; 

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00947/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.5799/2003 sezione 1^del Tar Veneto confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.629/2011 - quantificazione risarcimento del danno in relazione a procedura espropriativa

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Agostini e di Francesca Agostini;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Francesco Borsetto e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con sentenza n.5799 del 2003 il Tar Veneto condannava l’Anas spa al risarcimento a favore dei signori Agostini Antonio, Agostini Francesca e Novello Maria (poi deceduta) del danno da essi subito in conseguenza della appropriazione acquisitiva conseguente a procedura di esproprio dichiarata illegittima di un terreno di loro proprietà sito in Busa di Vigonza (PD).

La quantificazione del danno veniva rimessa all’accordo delle parti ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.Lgs.80 del 1998.

Non ritenendo corretta la quantificazione proposta dall’Anas, i signori Agostini proponevano giudizio di ottemperanza della suddetta sentenza avanti allo stesso tribunale; in tale sede veniva espletata consulenza tecnica di ufficio, che quantificava il danno in questione in un milione di euro oltre accessori.

Con sentenza n.947 del 2012 il Tar Veneto pronunciando sul ricorso in ottemperanza accoglieva il ricorso dei signor Agostini condividendo la quantificazione operata dal consulente tecnico di ufficio, dalla quale non riteneva sussistere motivi per discostarsi, e compensava le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza propone appello l’Anas spa, che deduce la erroneità della sentenza, deducendo che sussiste violazione del giudicato, in quanto nella prima sentenza n.5799 del 2003 il giudice di primo grado aveva statuito il risarcimento dei terreni “aventi destinazione agricola, in misura pari all’effettivo valore di mercato posseduto dalle aree stesse alla suddetta data del 6 giugno 1997”.

Tale capo di sentenza non è stato modificato dalla sentenza di appello del Consiglio di Stato n.629 del 2011, che ha accertato la intervenuta acquisizione in proprietà da parte di Anas, del terreno in questione.

Il consulente tecnico di ufficio avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il valore effettivo di mercato nel giugno 1997 di un terreno a destinazione agricola, mentre ha ritenuto, menzionando non meglio specificata consolidata giurisprudenza, a valutare, a fini risarcitori, la concreta vocazione edilizia di terreni a destinazione agricola, non destinati espressamente dagli strumenti urbanistici alla edilizia. Tra l’altro, l’asserita vocazione edilizia, anche in fatto, sarebbe smentita dal consulente tecnico di ufficio (CTU datata 3 dicembre 1998) nella causa dinanzi alla Corte di Appello di Venezia nella causa civile n.2267 del 1995 (relativa al giudizio di opposizione ex art. 19 l.865 del 1971), in cui si afferma che “secondo lo strumento urbanistico vigente sia all’epoca dell’esproprio sia vigente, l’area in questione è prevista inedificabile in via assoluta”.

Avverso tale sentenza propongono appello incidentale i signori Agostini Antonio e Francesca, anche quali eredi di Novello Maria, che deducono non solo la infondatezza dell’appello principale contestando la somma offerta da Anas perché incongrua, ma anche rappresentando che in primo grado la soccombenza è stata in sostanza piena, per cui andrebbe riformato il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di causa.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’Anas appellante contesta la sentenza di primo grado che, in sede di liquidazione del danno, ha ritenuto di non avere motivi validi per discostarsi dalla valutazione effettuata dal consulente tecnico di ufficio.

Questi aveva valutato che, pur in presenza di destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti, tuttavia si doveva tenere conto della concreta vocazione edilizia, desumibile da elementi come la ubicazione in zona di espansione edilizia, presenza di impianti di servizio pubblico, la già iniziata edificazione della zona.

Il motivo è fondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che, in generale, al fine della determinazione del risarcimento del danno spettante a chi ha perduto la proprietà del bene occorre avere riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell’illecito, sicché, per esempio, si è affermato che non rilevi la nuova destinazione urbanistica edificatoria, sopravvenuta nella pendenza del giudizio risarcitorio, ove il terreno avesse, al momento del verificarsi dell’accessione invertita, natura agricola (così Cassazione civile, I, 21 giugno 2002, n.9082)

Se non rileva la sopravvenuta edificabilità, a maggior ragione non può rilevare la possibile sopravvenienza della edificabilità, ancora allo stato inesistente.

Inoltre, nella specie, sussiste anche la affermata violazione del giudicato, avendo il primo giudice chiaramente delimitato l’oggetto della successiva esecuzione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la perdita della proprietà delle aree in questione, aventi destinazione agricola, in misura pari all’effettivo valore di mercato posseduto dalle aree stesse alla suddetta data del 6 giugno 1997.

Il consulente tecnico di ufficio prima e il giudice adito per la esecuzione poi si sarebbero dovuti quindi limitare ad accertare l’effettivo valore di mercato, nel giugno 1997, del terreno a destinazione agricola.

Inoltre, l’effettiva vocazione, agricola e non edilizia, in fatto, veniva rilevata dal consulente tecnico di ufficio (CTU datata 3 dicembre 1998) nella causa dinanzi alla Corte di Appello di Venezia nella causa civile n.2267 del 1995 (relativa al giudizio di opposizione ex art. 19 l.865 del 1971), in cui si afferma che “secondo lo strumento urbanistico vigente sia all’epoca dell’esproprio sia vigente, l’area in questione è prevista inedificabile in via assoluta”.

L’accoglimento dell’appello principale conduce al rigetto dell’appello incidentale, sollevato in ragione della asserita soccombenza pressoché totale in prime cure, che renderebbe ingiusta la compensazione totale delle spese.

Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento dell’appello principale e in riforma della appellata sentenza, il ricorso originario va accolto ordinando all’Anas di offrire alla controparte entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma in misura pari all’effettivo valore di mercato posseduto dalle aree stesse alla detta data del 6 giugno 1997 corrispondente al valore di mercato del terreno, avente destinazione agricola.

Va rigettato l’appello incidentale sul capo delle spese.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado di tale fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sull’appello principale indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della appellata sentenza, ordina all’Anas di offrire alla controparte entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma in misura pari all’effettivo valore di mercato posseduto dalle aree stesse alla detta data del 6 giugno 1997 corrispondente al valore di mercato del terreno, avente destinazione agricola.

Rigetta l’appello incidentale.

Spese doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

 

 

     
 

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