Saturday 17 November 2012 23:08:08

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Regione Lazio: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR che obbligava la Polverini ad indire le elezioni regionali entro 5 giorni e fissa la discussione al 27.11.2012

Consiglio di Stato

Occorre attendere il 27 novembre p.v. per conoscere l'esito del ricorso presentato dalla Polverini contro la sentenza del TAR che la obbligava ad indire entro 5 giorni le elezione, nelle more però l'efficacia della sentenza e' stata provvisoriamente sospesa. Questo e'quanto stabilito dal decreto monocratico del Dott. Stefano Baccarini, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato nel quale la sospensione in via cautelare della sentenza viene basata esclusivamente sul carico dei ruoli di udienza della sezione per i quali la prima camera di consiglio utile per la pronuncia collegiale è quella del 27 novembre 2012, ricorre dunque un caso di estrema gravità e urgenza, al fine di evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando ormai sono decorsi i 5 cinque giorni fissati dal TAR. Sul presupposto, infatti, che la sentenza impugnata ha accertato l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali, fissando all’uopo il termine di cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa o della notificazione della sentenza medesima e nominando commissario ad acta il Ministro dell’interno perché si sostituisca al Presidente dimissionario della Regione Lazio in caso di inadempimento e che, nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare, la necessaria esecuzione della sentenza impugnata da parte della Presidente della Regione ovvero del commissario ad acta in via sostitutiva arrecherebbe all’appellante Regione un pregiudizio di estrema gravità quanto ai termini per l’esercizio del potere di indizione delle elezioni e ai contenuti che – a suo avviso - il provvedimento potrebbe avere. Sussistono quindi i presupposti di estrema gravità e urgenza che legittimano la sospensione provvisoria della sentenza al fine di evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando le situazioni soggettive dedotte in giudizio sono state pregiudicate ed anche all’esigenza che il procedimento elettorale abbia inizio con un provvedimento dotato di stabilità. Per questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di provvedimento cautelare monocratico e per l'effetto ha sospeso provvisoriamente l’efficacia della sentenza appellata, fissando per la discussione, la camera di consiglio del 27 novembre 2012.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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