Sunday 16 August 2015 11:57:08

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Interdittiva antimafia: i rapporti familiari o la qualifica di “pluripregiudicato” del padre dei soci non possono da soli giustificare l’emissione dell’informativa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Terza del 11.8.2015 n. 3914

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza dell'11 agosto 2015 n. 3914 ha affermato che seppur sia vero in linea di principio, che i rapporti familiari non possono da soli giustificare l’emissione dell’informativa, è del pari vero che l’esistenza di tali rapporti – tra i quali, spicca, fra tutti il fratello dei soci, coniugato con la figlia di un soggetto detenuto agli arresti domiciliari perché elemento di spicco della consorteria mafiosa Lo Bianco – Barba – deve essere considerato unitamente agli altri significativi elementi, valorizzati dall’informativa, che i soci di società già colpite da informative per la loro permeabilità mafiosa nonché in frequente compagnia di soggetti controindicati. Invano l’appellante si richiama alla pronuncia del Consiglio, sez. III, 9.8.2011, n. 4754, poiché tale sentenza ha solo ribadito, in totale conformità al consolidato orientamento di questo Consiglio, che l’esistenza di vincoli familiari o la qualifica di “pluripregiudicato” del padre dei soci – e, cioè, nel caso di specie proprio i fratelli – non può bastare, da sola, a fondare un giudizio di permeabilità mafiosa, ma non ha escluso certamente che tali elementi possano essere valorizzati, in una diversa informativa, insieme con altri, come nella vicenda qui analizzata.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03914/2015REG.PROV.COLL.

N. 02552/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2014, proposto da: 
Omissis

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00308/2014, resa tra le parti, concernente l’interdittiva antimafia

 

 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’appellante Project – Costruzioni Generali Infrastrutture s.r.l., l’Avv. Colaci e, per le Amministrazioni appellate, l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, * ha impugnato avanti al T.A.R. Calabria il provvedimento di cui alla nota n. 29054 del 19.9.2012 del Prefetto di Vibo Valentia, recante informazione interdittiva antimafia, oltre che la precedente informazione interdittiva antimafia, di cui alla nota n. 28853 del 4.12.2009, dello stesso Prefetto e le informative di polizia presupposte e connesse.

2. La ricorrente in prime cure, deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, di presupposti e di istruttoria, la violazione degli art. 3, 27 e 41 Cost., del d. lgs. 490/1994 e del d.P.R. 252/1998, la violazione del giudicato, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.

3. Si è costituita nel primo grado di giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

4. Con sentenza n. 308 del 21.2.2014 il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’impresa interessata, deducendo l’erroneità del giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla permeabilità della stessa al condizionamento mafioso, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

6. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con mera memoria di stile, per resistere all’avversario ricorso.

7. Nella pubblica udienza del 4.6.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

8. L’appello è infondato e va respinto.

9. La sentenza di primo grado ha ritenuto legittima l’emissione dell’informativa a carico della * sulla base dei seguenti elementi:

a) l’esistenza di «vincoli familiari con soggetti che, al di là della conclusione delle specifiche vicende giudiziarie che li hanno interessati, non appaiono certamente estranei a situazioni che fanno pensare, perlomeno, a contatti con ambienti della criminalità organizzata» (p. 11 della sentenza impugnata);

b) l’esistenza, altresì, di collegamenti e di cointeressenze tra la società, odierna appellante, e altre imprese rispetto alle quali è stata formulata l’ipotesi dell’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, destinatarie di informative interdittive, giacché «i due soci della * risultano essere stati soci, tra l’altro, della * * S.a.s. di * & C., raggiunta da informazione interdittiva, che ha superato indenne il vaglio giurisdizionale di legittimità» (p. 11 della sentenza impugnata);

c) la circostanza che i due soci, nel corso degli anni, sono stati controllati più volte in compagnia di soggetti aventi precedenti anche rilevanti al punto tale che «la frequenza di tali incontri, anche recenti, pare sufficiente a supportare la valutazione effettuata dalla Prefettura» (p. 12 della sentenza impugnata).

9.1. Dal complesso di tali elementi indiziari il T.A.R. calabrese ha tratto la conclusione che essi, attinenti alle frequentazioni dei soci, ai rapporti familiari di costoro e ai collegamenti tra compagini imprenditoriali facenti capo ai soci e ai congiunti, già interessate da informazioni interdittive, appaiono sufficienti a costituire la base per la valutazione dell’esistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, non essendo rilevabili i denunciati profili di carenza motivazionale o di difetto di istruttoria ovvero di manifesta illogicità o travisamento.

10. Il giudizio espresso dal T.A.R. resiste alle censure, pur complesse ed articolate, che l’odierno appellante ha proposto nel suo gravame.

10.1. È vero anzitutto in linea di principio, come sostiene l’appellante, che i rapporti familiari non possono da soli giustificare l’emissione dell’informativa, ma è del pari vero che l’esistenza di tali rapporti – tra i quali, spicca, fra tutti il fratello dei soci, *, coniugato con la figlia di un soggetto detenuto agli arresti domiciliari perché elemento di spicco della consorteria mafiosa * – * – deve essere considerato unitamente agli altri significativi elementi, valorizzati dall’informativa, che vedono * quali soci di società già colpite da informative per la loro permeabilità mafiosa nonché in frequente compagnia di soggetti controindicati.

10.2. Invano l’appellante si richiama alla pronuncia di questo Consiglio, sez. III, 9.8.2011, n. 4754, poiché tale sentenza ha solo ribadito, in totale conformità al consolidato orientamento di questo Consiglio, che l’esistenza di vincoli familiari o la qualifica di “pluripregiudicato” del padre dei soci – e, cioè, nel caso di specie proprio i fratelli * – non può bastare, da sola, a fondare un giudizio di permeabilità mafiosa, ma non ha escluso certamente che tali elementi possano essere valorizzati, in una diversa informativa, insieme con altri, come nella vicenda qui analizzata.

10.3. E nel caso di specie tali elementi, ad onta di quanto l’appellante si studia di dimostrare, sono pienamente sussistenti.

10.4. È indubbia e incontestata dalla stessa appellante, anzitutto, la partecipazione dei fratelli * alla * * s.a.s. e altre società colpite, in passato, da informative interdittive.

10.5. Non giova all’appellante sostenere (pp. 16-17 del ricorso) che si tratterebbe di informative risalenti nel tempo e prive, quindi, dell’attualità; che nessuna continuità imprenditoriale e gestionale sussiste tra tali società e l’odierna appellante; che la composizione della * * è completamente diversa da quella dell’odierna appellante; che * sono assolutamente estranei ai fatti posti a base delle informative adottate a danno della Ediltrasport Evalto s.a.s.; che essi non hanno mai avuto ruoli gestionali in detta società; che l’informativa n. 21777 del 21.7.2011, pur confermata dal T.A.R. calabrese con la sentenza n. 996/2013, oggetto di appello, sulla base di altre circostanze, riguarda *s.r.l., di cui non fanno parte gli attuali soci della Project, avendo il sig. * da tempo ceduto la sua partecipazione.

10.6. Ciò che rileva, infatti, è la costante presenza e compartecipazione di uno o di entrambi fratelli * in realtà societarie altrettanto costantemente colpite da informativa antimafia per l’accertato rischio di permeabilità mafiosa.

10.7. Proprio l’ultima sentenza del T.A.R. calabrese sopra richiamata, confermando la legittimità dell’informativa emessa a carico della *, non ha mancato di sottolineare «i rapporti esistenti tra i soggetti della famiglia a cui appartiene il legale rappresentante della società ed esponenti di una cosca locale» (p. 11) ed ha evidenziato, altresì, la pregressa vicenda delle informazioni interdittive a carico della *s.a.s., di cui a suo tempo era socio accomandatario *o, e di cui continuano ad essere soci accomandanti i fratelli di quest’ultimo, ***.

11. Ne esce rafforzato il convincimento di un solido e stabile legame tra le diverse attività economiche, svolte in vari settori e sempre in forma societaria dalla famiglia *, e la criminalità organizzata della ‘ndrangheta vibonese, attività economiche che sono state costantemente paralizzate, nel corso degli anni, dall’emissione di informative antimafia.

11.1. La contiguità dei soci, appartenenti alla famiglia *, ad ambienti criminali è confermata dalle frequentazioni di Francesco e Michele * con soggetti orbitanti nella galassia della criminalità organizzata, come risulta dalla Relazione dei Carabinieri del 17.7.2012, non potendo ritenersi tali frequentazioni occasionali e sporadiche, come erroneamente afferma l’appellante (pp. 14-15 del ricorso).

12. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata, nell’aver correttamente valutato gli elementi addotti dall’informativa e nell’aver correttamente affermato la legittimità di essa, resiste alle censure in questa sede proposte e merita piena conferma.

13. La particolare complessità del quadro indiziario, sin qui esaminato e oggetto di numerose pronunce (seppur relative ad altre realtà societarie), costituisce ragione sufficiente, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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