Monday 09 December 2013 18:34:13

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Permesso di costruire: in assenza di pianificazione urbanistica l’amministrazione deve ex art. 12 D.P.R. n. 380/2001 verificare che il rilascio del permesso di costruire sia accompagnato dalla preesistenza o dalla contemporanea realizzazione almeno delle opere di urbanizzazione primaria per avere quel minimo di infrastrutture necessarie per l'intervento edilizio richiesto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

In assenza di pianificazione urbanistica, la richiesta del permesso di costruire ai sensi dell’art. 9,1° co. lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 deve essere comunque assoggettata alle prescrizioni di cui all’art. 12, secondo comma del D.P.R. n. 380 cit. per cui il rilascio del permesso è subordinato in alternativa: -- all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4, l. 29 settembre 1964 n. 847, che comprendono spazi di sosta o di parcheggio, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, strade residenziali nonché rete fognaria; ovvero -- alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio; ovvero -- all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Compito primario dell’art. 12 cit. è, infatti, quello di assicurare comunque -- anche nei casi di assenza o di carenza di pianificazione urbanistica -- che si realizzi un sistema infrastrutturale adeguato ad un ordinato e razionale vivere civile. L’amministrazione, è dunque onerata dall'art. 12 cit., a verificare che il rilascio del permesso di costruire sia comunque accompagnato dalla preesistenza o dalla contemporanea realizzazione almeno delle opere di urbanizzazione primaria in concreto necessarie (viabilità, reti idriche, fognarie e tecnologiche) per poter ritenere che la zona possa avere quel minimo di infrastrutture necessarie per l'intervento edilizio richiesto. Al riguardo proprio la considerazione delle predette finalità, porta a dover respingere l’assunto dell’appellante: il Tar ha puntualmente ed esattamente qualificato la fattispecie, rilevando che, nella specie, era stata falsamente rappresentata l’esistenza di opera d'urbanizzazione primaria essenziale quale la linea idrica, nella realtà del tutto inesistente. La p.a., nell’applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 non poteva limitarsi genericamente a prendere atto della rappresentazione dell’esistenza degli standard nel progetto e nella relativa dichiarazione allegata all’istanza. In tali casi, l’amministrazione nel rilascio del permesso di costruire deve invece procedere all’effettivo controllo dell’esistenza e della sufficienza di tutte le opere di urbanizzazione; ovvero deve dare indicazione circa la relativa concreta programmazione; oppure deve assicurare in concreto l'impegno contestuale del privato a costruirle in una con l'opera in progetto (cfr. Consiglio Stato sez. V 15 febbraio 2001 n. 790). Per accedere al testo per esteso della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ***** del 2009, proposto da:

Giuseppa Maretta, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Memmo, Annarita Marasco, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

 

contro

Angelo Sticchi Damiani, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso C/O Sticchi Damiani E. Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone N. 78; 

nei confronti di

Comune Di Lecce; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02394/2008, resa tra le parti, concernente permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività artigianale

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Sticchi Damiani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Annarita Marasco, Alessandro Distante (su delega di Andrea Memmo) e Saverio Sticchi Damiani (su delega di Ernesto Sticchi Damiani);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame l’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Lecce:

-- ha dichiarato, in parte, inammissibili i motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposto dal sig. Angelo Sticchi Damiani;

-- in parte, ha annullato il permesso di costruire n. 349 del 14.6.2006, rilasciato dal Comune di Lecce alla sig.ra Maretta per la realizzazione, ex artt. 4, c. 8, L. n. 10/1977 e 9, c. 2, D.P.R. n. 380/2001, di un fabbricato da adibire ad attività artigianale.

La decisione impugnata è affidata alla considerazione per cui:

Gli elaborati progettuali presentati dalla sig.ra Maretta rappresentano la via Urbino come interessata da una linea AQP di previsione; anche la relazione tecnica e la relazione sugli impianti tecnologici presentate dalla sig.ra Maretta prevedono, per quanto concerne gli impianti idrici, un approvvigionamento dalla rete pubblica AQP.

La non rispondenza al vero di tale rappresentazione è stata provata dal ricorrente con la produzione in giudizio dell’attestazione rilasciata dal coordinatore dell’area tecnica – settore lavori pubblici del Comune di Lecce con nota prot. N. 41567 del 10 aprile 2006, che non ricomprende la via Urbino - strada sulla quale affaccia il lotto oggetto dell’intervento edilizio contestato - tra quelle per le quali è prevista la realizzazione della rete idrica nella programmazione delle opere pubbliche relativa all’anno 2005, nel programma 2006-2008 e nel relativo elenco 2006.

L’erronea rappresentazione, da parte della sig.ra Maretta, della situazione dello stato di fatto esistente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire inficia la legittimità del titolo edilizio impugnato, considerato che, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. n. 380/2001, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla “esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”.

L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche di gravame, denuncia l’erroneità della decisione per la mancata considerazione del reale stato dei luoghi e per la violazione dell’art.31 della L. n.1150/1942 e dell’art 12,2° co. del T.U. n.380/2001

Con ricorso incidentale si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, proprietario di un lotto contiguo a quello oggetto dell’intervento assentito dal Comune di Lecce che, per quanto di ragione, ha contestato la declaratoria dell’inammissibilità dei motivi aggiunti e riproposto le relative censure.

Con memorie per la discussione l’appellante ha riepilogato e sottolineato le argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni.

A sua volta, l’appellato ha ricordato le doglianze introdotte in via incidentale e, sotto altro profilo, ha confutato le tesi di parte appellante.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello principale va respinto.

L'appellante assume l’erroneità della sentenza in quanto, se pure la via Urbino non era compresa tra le sedi viarie per le quali era prevista la realizzazione della rete idrica nella programmazione del 2005 relativa al triennio 2006-2008, nondimeno il tratto di linea dell'Acquedotto Pugliese sulla medesima sarebbe stato successivamente realizzato con le economie relative ai lavori stradali delle vie vicine, nel termine triennale di validità decorrente dal rilascio del permesso di costruire.

La strada non sarebbe stata compresa negli atti ufficiali di programmazione della rete idrica perché la stessa sarebbe stata realizzata.

Il Tar avrebbe poi errato nel qualificare l'intervento della linea idrica quale “opera d'urbanizzazione primaria” al fine di rilevarne l'assenza. Il primo giudice avrebbe obliterato le finalità della norma che è quella di assicurare che la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possa svolgersi in modo armonico e coerente con lo sviluppo globale della zona interessata.

La preesistenza delle opere di urbanizzazione in sede di rilascio non dovrebbe essere intesa in senso formale ma andrebbe rapportata, sul piano sostanziale, all’effettiva adeguatezza della complessiva situazione considerata con riferimento quindi non alla singola area ma i bisogni della collettività più ampia che risiede nella zona

Nel caso di specie poi, il troncone principale dell'acquedotto pugliese si trovava sulle strade limitrofe ad appena 100 m lineari dall'intervento, per cui la zona sarebbe stata perfettamente vivibile e non si sarebbe potuto affermare l'assenza dell'opera d'urbanizzazione primaria.

La non ascrivibilità dell'intervento all'ambito delle opere urbanizzazione primaria non consentiva di ritenere non veritiere la dichiarazione dell'elaborato progettuale. Anche perché l'approvvigionamento dell'acqua sarebbe avvenuto attraverso un allaccio alla rete idrica pubblica che poteva essere fatto direttamente dal privato.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell'articolo 12, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001, e dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 il permesso di costruire sarebbe subordinato non solo all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche alla previsione di una loro realizzazione nel triennio. Peraltro la giurisprudenza avrebbe anche affermato che l'eventuale impegno del privato non doveva essere contenuto direttamente nel titolo edilizio.

L’assunto è infondato.

Deve infatti rilevarsi come la pretesa ad una valutazione sostanziale circa la preesistenza delle opere di urbanizzazione “dell’intera area” non meglio specificata non trova alcun fondamento normativo e comunque è sfornita di una qualunque prova.

In assenza di pianificazione urbanistica, la richiesta del permesso di costruire ai sensi dell’art. 9,1° co. lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 deve essere comunque assoggettata alle prescrizioni di cui all’art. 12, secondo comma del D.P.R. n. 380 cit. per cui il rilascio del permesso è subordinato in alternativa:

-- all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4, l. 29 settembre 1964 n. 847, che comprendono spazi di sosta o di parcheggio, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, strade residenziali nonché rete fognaria; ovvero

-- alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio; ovvero

-- all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Compito primario dell’art. 12 cit. è, infatti, quello di assicurare comunque -- anche nei casi di assenza o di carenza di pianificazione urbanistica -- che si realizzi un sistema infrastrutturale adeguato ad un ordinato e razionale vivere civile.

L’amministrazione, è dunque onerata dall'art. 12 cit., a verificare che il rilascio del permesso di costruire sia comunque accompagnato dalla preesistenza o dalla contemporanea realizzazione almeno delle opere di urbanizzazione primaria in concreto necessarie (viabilità, reti idriche, fognarie e tecnologiche) per poter ritenere che la zona possa avere quel minimo di infrastrutture necessarie per l'intervento edilizio richiesto.

Al riguardo proprio la considerazione delle predette finalità, porta a dover respingere l’assunto dell’appellante: il Tar ha puntualmente ed esattamente qualificato la fattispecie, rilevando che, nella specie, era stata falsamente rappresentata l’esistenza di opera d'urbanizzazione primaria essenziale quale la linea idrica, nella realtà del tutto inesistente.

La p.a., nell’applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 non poteva limitarsi genericamente a prendere atto della rappresentazione dell’esistenza degli standard nel progetto e nella relativa dichiarazione allegata all’istanza.

In tali casi, l’amministrazione nel rilascio del permesso di costruire deve invece procedere all’effettivo controllo dell’esistenza e della sufficienza di tutte le opere di urbanizzazione; ovvero deve dare indicazione circa la relativa concreta programmazione; oppure deve assicurare in concreto l'impegno contestuale del privato a costruirle in una con l'opera in progetto (cfr. Consiglio Stato sez. V 15 febbraio 2001 n. 790).

Contrariamente a quanto mostra di ritenere l’appellante, l'eventuale impegno del privato deve essere puntualmente indicato e specificato, sotto il profilo ontologico e strutturale nella istanza di titolo edilizio, al fine di consentire all’ente di verificarne l’attendibilità.

Nel caso in esame non ricorreva alcune di queste tre separate ipotesi.

Infatti, a tacere della mancanza di molte altre infrastrutture primarie, è chiaro -- come del resto emerge dalla stessa esposizione dell’appellante che assume che l’impianto idrico sarebbe stato realizzato solo nel triennio successivo -- che alla data del 14.6.2006 di rilascio del provvedimento annullato in prime cure, non sussisteva alcun impianto idrico. Al tempo, la rete idrica della via Urbino non c’era ma era posizionata a 100 mt. ; il relativo intervento di allaccio della strada non era affatto ricompreso nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2006-2009; comunque a quella data non vi era alcuna previsione programmatica del Comune circa l'attuazione delle stesse nel futuro arco triennale.

Il fatto che l’allaccio sia stato poi comunque realizzato successivamente al 2006, data di rilascio del permesso di costruire, costituiva un fatto sopravvenuto comunque del tutto irrilevante ai fini della legittimità di un atto di molto precedente.

Qui l’appellante non solo non si era formalmente impegnata a realizzare alcunché, ma aveva addirittura infedelmente rappresentato il collegamento all’Acquedotto Pugliese come esistente.

In definitiva in assenza dei presupposti concernenti l’accertamento di tutte le opere di urbanizzazione, un permesso di costruire per la realizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9, c. 2, D.P.R. n. 380/2001 e art. 4, c. 8, L. n. 10/1977, di un fabbricato da adibire ad attività artigianale esattamente è stato ritenuto illegittimo ed annullato dal primo giudice..

In conclusione l’appello principale deve dunque essere respinto e per l’effetto si deve confermare integralmente la decisione impugnata.

In conseguenza deve essere poi dichiarato improcedibile il gravame incidentale introdotto dall’appellato per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, ai sensi dell’articolo 26 del c.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___ 1. respinge il ricorso principale, come in epigrafe proposto;

___ 2. dichiara improcedibile il ricorso incidentale dell’appellato;

___ 3. condanna la sig. Giuseppa Maretta al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 3000,00 oltre ad IVA e CPA in favore dell’appellato Angelo Sticchi Damiani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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