Monday 02 November 2015 21:48:13

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Via libera della Corte dei Conti alle spese di pubblicità per la promozione turistica con i fondi provenienti dall’imposta di soggiorno

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 210/PAR/2015 del 15.10.2015

Il Sindaco del Comune di Monopoli (BA) ha posto alla Corte dei Conti due quesiti in materia di imposta di soggiorno. Il Comune di Monopoli, incluso nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d’arte, in sintesi, chiede se è consentito utilizzare le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno per finanziare spese di pubblicità finalizzata alla promozione turistica della città e se, in tal caso, è possibile derogare ai limiti di spesa per la pubblicità previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, trattandosi di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 210/PAR/2015 del 15.10.2015 ha rilevato come la Sezione si è già occupata in passato, in sede consultiva, delle questioni poste dal Comune di Monopoli (deliberazione n.54/PAR/2013). La questione posta dal Comune di Monopoli, inoltre, è stata affrontata recentemente, sempre in sede consultiva, anche da altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR; Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).Come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l’imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo”. Nella medesima occasione, questa Sezione ha anche precisato che i vincoli imposti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010 e il divieto di sponsorizzazioni di cui al successivo comma 9 “non possono sic et simpliciter ritenersi sovrapponibili ai vincoli di destinazione previsti per l’imposta di soggiorno”. Tale conclusione è motivata dalla considerazione che “mentre il vincolo di destinazione dell’entrata per imposta di soggiorno è limitato agli interventi comunali in materia di turismo ed agli interventi volti alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, i vincoli di contenimento della spesa dettati dall’art.6, comma 8, del D.L. n.78/2010 presentano un ambito ben più ampio e ricomprendono ogni spesa inerente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e nel novero di tali spese devono necessariamente ricomprendersi anche le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali se realizzate mediante il ricorso alle su menzionate relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”.Le spese per pubblicità, convegni, ecc. aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali finanziate con l’imposta di soggiorno rientrano tra le spese sottoposte ai limiti previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010. “Detto orientamento, infatti, non vanifica la ragione del ricorso all’imposta di scopo, che consiste nell’ottenere un maggior gettito finalizzato a permettere di finanziare una specifica spesa pubblica. Il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno … ricomprende un ampio “ventaglio” di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dal più volte richiamato art.6, comma 8, del d.l. 78/2010 … ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia “ (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.172/2015/PAR).In definitiva, per quanto indicato, in specifica risposta ai quesiti posti dal Comune di Monopoli, il Collegio ritiene che è consentito sostenere spese di pubblicità per la promozione turistica con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno, nei limiti stabiliti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, così come individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n.139/2012."

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Deliberazione n. 210/PAR/2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

 

composta dai Magistrati

 

Presidente Agostino Chiappiniello

ConsigliereStefania Petrucci

Primo ReferendarioRossana De Corato

Primo Referendario Cosmo Sciancalepore (Relatore)

Referendario Carmelina Addesso

   

a seguito della camera di consiglio del 15 ottobre 2015ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.45590 del 21 settembre 2015, formulata dal Sindaco del Comune di Monopoli (BA), pervenutin data 22 settembre 2015 (prot. n.3153).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l’ordinanza presidenziale n.69/2015 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

 

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Monopoli (BA) ha posto sostanzialmente due quesiti in materia di imposta di soggiorno. Il Comune di Monopoli, incluso nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d’arte, in sintesi, chiede se è consentito utilizzare le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno per finanziare spese di pubblicità finalizzata alla promozione turistica della città e se, in tal caso, è possibile derogare ai limiti di spesa per la pubblicità previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, trattandosi di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata.

 

DIRITTO

 

1. Ammissibilità soggettiva.

 

L’art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell’operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune,è il Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Monopoli (BA) e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.  

  

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L’art.7, co.8, della legge 131/2003 “conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica” (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Monopoli(BA), rientrante nell’ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile(Corte dei conti n.5/AUT/2006 e n.54/CONTR/2010)

 

3. Merito.

 

Prima di entrare nel merito della richiesta, appare indispensabile descrivere brevemente la normativa oggetto del parere.

L’art.4 del D.Lgs. n.23/2011 attribuisce ad alcune tipologie di enti locali, tra cui i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire una imposta di soggiorno. Il relativo gettito “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Trattasi, evidentemente, di una imposta di scopo vale a dire di “una forma d’imposizione avente la peculiarità di non essere finalizzata al finanziamento di una qualsiasi spesa pubblica, trovando la propria giustificazione nel collegamento tra imposizione e destinazione del gettito” (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR).  

L’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010 (convertito con legge n.122/2010) stabilisce che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”. Il successivo comma 9 prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”. La Corte costituzionale, con sentenza n.139/2012, ha ritenuto che i limiti indicati, anche per gli enti locali, non operano in via diretta ma solo come disposizioni di principio e che gli enti interessati, nell’esercizio della loro discrezionalità, possono rimodulare le spese in argomento nel rispetto del limite complessivo previsto dall’art.6 citato. In altre parole, secondo la Corte costituzionale, gli enti interessati possono anche superare i limiti di alcunesingole voci di spesa previste dalla normativa richiamata ma, in questo caso, devono ridurre le altre voci di spesa in misura corrispondente, al fine di rispettare il limite complessivo delle stesse.

Questa Sezione si è già occupata in passato, in sede consultiva, delle questioni poste dal Comune di Monopoli (deliberazione n.54/PAR/2013). La questione posta dal Comune di Monopoli, inoltre, è stata affrontata recentemente, sempre in sede consultiva, anche da altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR; Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).

Come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l’imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo”. Nella medesima occasione, questa Sezione ha anche precisato che i vincoli imposti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010 e il divieto di sponsorizzazioni di cui al successivo comma 9 “non possono sic et simpliciter ritenersi sovrapponibili ai vincoli di destinazione previsti per l’imposta di soggiorno”. Tale conclusione è motivata dalla considerazione che “mentre il vincolo di destinazione dell’entrata per imposta di soggiorno è limitato agli interventi comunali in materia di turismo ed agli interventi volti alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, i vincoli di contenimento della spesa dettati dall’art.6, comma 8, del D.L. n.78/2010 presentano un ambito ben più ampio e ricomprendono ogni spesa inerente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e nel novero di tali spese devono necessariamente ricomprendersi anche le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali se realizzate mediante il ricorso alle su menzionate relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”.

Le spese per pubblicità, convegni, ecc. aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali finanziate con l’imposta di soggiorno rientrano tra le spese sottoposte ai limiti previsti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010. “Detto orientamento, infatti, non vanifica la ragione del ricorso all’imposta di scopo, che consiste nell’ottenere un maggior gettito finalizzato a permettere di finanziare una specifica spesa pubblica. Il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno … ricomprende un ampio “ventaglio” di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dal più volte richiamato art.6, comma 8, del d.l. 78/2010 … ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia “ (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.172/2015/PAR).

In definitiva, per quanto indicato, in specifica risposta ai quesiti posti dal Comune di Monopoli, il Collegio ritiene che è consentito sostenere spese di pubblicità per la promozione turistica con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno, nei limiti stabiliti dall’art.6, co.8, del D.L. n.78/2010, così come individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n.139/2012.

 

P. Q. M.

 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Monopoli (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2015.

           Il Magistrato relatore                                             Il Presidente 

 F.to Dott. Cosmo Sciancalepore                             F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 15/10/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo

5

 

 

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