Monday 29 October 2012 08:55:27
Provvedimenti Regionali Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
TAR Lazio
La controversia in esame - ancorché veicolata attraverso l’impugnativa del silenzio – rifiuto opposto dall'amministrazione - è diretta alla declaratoria del diritto alla restituzione di somme che si sostengono versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia. Essa concerne quindi, diritti soggettivi di credito in materia in cui sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 35, comma 16, l. 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato, per quanto qui interessa, dall’art. 39 della l. 724 del 1994, applicata nella fattispecie; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 945 del 2 febbraio 2011). Per quanto occorrer possa, è bene precisare che parte ricorrente ha comunque espressamente spiegato anche un’azione di accertamento e di condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza. Al riguardo, il Collegio ricorda che il silenzio rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine ad un'attività dell'amministrazione ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti soggettivi. La formazione del silenzio rifiuto e lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall’art. 117 c.p.a., non risulta infatti compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente (TAR Lazio, sez. II, 7 novembre 2011, n. 8531). Ciò premesso - quanto alla sussistenza, in materia, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - deve essere respinta l’unica eccezione svolta dall’intimata Agenzia delle Entrate, la quale ha invocato il proprio difetto di legittimazione passiva. Ricorda infatti il Collegio che la legge n. 47 del 1985, sopra richiamata, dispone che, qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal Sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso “all’intendenza di finanza territorialmente competente”. Alle Intendenze di Finanza, peraltro, sono dapprima subentrate, in forza della l. 29 ottobre 1991 n. 358, le Direzione Regionali delle Entrate, alle quali, per quanto qui interessa, in forza del d.m. 7.3.1997 (recante le “Modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi”), è stato espressamente attribuito il compito di disporre i rimborsi a favore degli aventi diritto. E’ noto, poi che, ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, è stata creata l’Agenzia delle Entrate, cui è stata attribuita, tra le altre, la competenza “a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori”. Non vi è dubbio, pertanto, che l’Agenzia sia competente anche a disporre i rimborsi delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria di abusi edilizi.
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