Thursday 04 February 2021 09:38:21

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non é ragione idonea a determinare la annullabilità di provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 3.2.2021

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3 febbraio 2021 ha evidenziato che “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 9 del 2017) ha stabilito che “la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”. Inoltre, “deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata”.

Sulla applicabilità dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti repressivi degli abusi edilizi la giurisprudenza di questa sezione ha affermato il principio da considerarsi ormai pacifico che la comunicazione di avvio del procedimento non deve necessariamente precedere questo tipo di provvedimenti essendo essi tipici e vincolati (sentenza n. 3417 del 2018); è stato anche chiarito che in ogni caso la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata indicazione del responsabile del procedimento “non costituiscono ragione idonea a determinare la annullabilità di provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché sussiste la condizione prevista dall’articolo 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato” (sentenza n. 7687 del 2020).(…)”

Per approfondire vai alla sentenza.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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