Sunday 10 January 2021 08:10:27

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Gare pubbliche: il punteggio numerico nella valutazione delle offerte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.1.2021

"Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle gare pubbliche, quanto alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione costituisce adeguata e sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, come nel caso di specie, sì da delimitare ragionevolmente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo e da rendere così altrettanto ragionevolmente comprensibile l’iter logico che ha condotto la commissione e i singoli commissari all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione. Solo in difetto di tali condizioni si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308; 3 aprile 2018, n. 2051).

Inoltre è stato affermato che “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato, sez.V, 14 novembre 2017, n. 5245)."

Surla base dei suesposti principi il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 7 gennaio 2021 ha affermato che nella " fattispecie in esame dalla lettura degli atti di gara risulta che la mancanza di subcriteri di valutazione non ha affatto inficiato la validità dei giudizi espressi dalla commissione, atteso che proprio dagli elementi e profili di valutazione, sufficientemente chiari, univoci e dettagliati (sopra indicati) e dal punteggio numerico attribuito in relazione agli stessi (cfr. tabella in calce al verbale n. 5 del 7 febbraio 2020), si ricava con sufficiente chiarezza la non irragionevole o illogica valutazione e conseguente motivazione dei punteggi attribuiti alle offerte. (…)" 

Per approfondire vai alla sentenza

 

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