Sunday 17 September 2017 07:29:44
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.9.2017
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 settembre 2017 ha rilevato che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati da questo Consiglio, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento: tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il d.lg. n. 152 del 2004 (costituendo ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017).
Peraltro, in questa sede non si possono trarre le conseguenze processuali della inammissibilità del ricorso di primo grado (in quanto proposto unicamente avverso il parere della Soprintendenza): poiché il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, vi è stata una statuizione implicita della sua ammissibilità, avverso la quale non è stato proposto sul punto un formale appello incidentale dell’Amministrazione statale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2017, n. 3523.
Neppure può accogliersi la seconda eccezione di inammissibilità, dal momento che risulta sufficientemente percepibile l’intento degli appellanti di censurare il giudizio – espresso con la sentenza impugnata – di non sindacabilità, per ritenuto limite di merito tecnico, del parere della Soprintendenza.
Ciò premesso, va respinto il primo motivo di appello, incentrato sulla tardività del parere della Soprintendenza.
Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il parere della Soprintendenza – espresso dopo il superamento del termine previsto dal citato art. 146 – perde il suo connotato di vincolatività, ma non priva della natura sua propria il parere in quanto tale (C.d.S. Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3656; Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561).
Allora, rispetto ad un parere pur sempre istituzionalmente reso, il Comune che lo riceve ha il dovere di tenerne debito conto, recependolo ovvero disattendendolo, comunque con adeguata motivazione ove intenda discostarsene.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non può dirsi essere stato sufficiente quanto enunciato in istruttoria dal responsabile comunale del procedimento paesaggistico.
Viene riferito che lo stesso s’era espresso nel senso della possibilità di assentire l’ideazione progettuale della parte privata dato che «L’intervento è teso ad eliminare la soluzione di continuità che attualmente contraddistingue questa porzione di territorio».
Ad avviso del responsabile comunale, in altri termini, il tratto di apprezzabilità sarebbe stato nella capacità dell’iniziativa privata di chiudere – rispetto allo sguardo che, verso monte, avesse prospetticamente ammirato il profilo dell’abitato – un residuo spazio verde, ancora esistente e percepibile, all’interno della linea continua di edifici già esistenti.
Ora, per quanto possa considerarsi soggettiva la percezione dell’apprezzabilità paesaggistica, riesce comunque arduo condividere un siffatto giudizio in ordine alla valutazione dell’impatto, appunto, paesaggistico che, nel caso di specie, costituiva l’essenza stessa dell’attività che si attendeva dall’ente locale.
E siccome la conservazione del paesaggio – evidentemente rispetto alle immutazioni dei luoghi – è un aspetto che implica un giudizio di valore su quanto le opere sono in grado di conservare (conciliandovisi) ovvero alterare il paesaggio stesso preesistente rispetto alla antropizzazione, l’enunciazione secondo cui sarebbe stata apprezzabilmente meritevole la scomparsa di un tratto di verde (già esistente) a vantaggio del compattamento di un fronte di fabbricati non risulta costituire il modo razionalmente migliore per soddisfare quell’esigenza di analisi critica che si richiede ad un ente tenuto ad esprimersi sull’incidenza paesaggistica di una prospettata edificazione.
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